Commette reato l'insegnante che minaccia di bocciare e umilia gli alunni

Giovedì 10 Dicembre 2015

Per la Cassazione, il potere educativo o disciplinare va esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità della condotta, senza affliggere la personalità del minore
Va condannata per abuso di mezzi di correzione l'insegnante che, con continui atteggiamenti offensivi e minatori, umili e denigri i propri alunni. La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, sentenza 47543/2015 (qui sotto allegata) ha confermato quanto stabilito dai giudici d'Appello di Firenze, dichiarando inammissibile il ricorso presentato da un'insegnante di inglese dichiarata responsabile dei delitti di abuso di mezzi di correzione nonché violenza privata aggravata. La donna aveva assunto atteggiamenti inadeguati verso gli studenti, rivolgendo loro continue offese e minacce, costringendo anche alcune allieve, che si erano lamentate dinnanzi al dirigente scolastico delle espressioni pronunciate nei riguardi loro e dei compagni, a scrivere (sotto minaccia di bocciatura e di carcere) una lettera al dirigente per ritrattare le precedenti accuse. Non convincono la Cassazione le censure con cui la ricorrente sostiene la non abitualità del proprio comportamento, quale condizione per la particolare tenuità del fatto, e l'assoluta correttezza della sua azione didattica, precisando di non aver rivolto espressioni inappropriate o offensive, ma di essersi limitata a richiamare con veemenza e in maniera decisa alcune allieve disattente, poco interessate agli studi e "ribelli". Ciononostante, i comportamenti dell'insegnante, protratti nel tempo e ritenuti costituenti una continuazione criminosa, non possono che essere ritenuti abituali. Inoltre, l'apparato probatorio contro la ricorrente è da considerarsi solido avendo i giudici valutato e ritenuto credibili le testimonianze delle persone offese, suffragate da quelle dei genitori, del preside, degli altri docenti e del maresciallo dei carabinieri. Il giudice del gravame ha altresì evidenziato la "grave pressione minacciosa" esercitata sulle allieve per indurle a scrivere la lettera di ritrattazione, ciò rappresentando un quadro chiarissimo di violenza privata. Altri comportamenti, come le minacce di bocciatura e voti bassi, rimangono nell'alveo dell'abuso di mezzi di correzione, reato che si sostanzia nel "comportamento dell'insegnante che umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve essere sempre esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità". Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, dove sono stati verificati a carico della ricorrente comportamenti non isolati e coinvolgenti un numero significativo di studenti, pertanto i giudici di Cassazione dichiarano inammissibile il ricorso.

 Fonte: www.StudioCataldi.it . di Lucia Izzo -

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