Martedì 01 Dicembre 2015
Il Tribunale di Roma si è pronunciato per la prima volta sulla efficacia temporale del nuovo art. 2103 del codice civile
Con sentenza depositata il 30 settembre 2015 il Tribunale di Roma si è pronunciato per la prima volta sulla efficacia temporale del nuovo art. 2103 del codice civile. Come è noto, il decreto n. 81/2015 ha reso possibile modificare liberamente le mansioni del lavoratore nell’ambito di tutte quelle che rientrano nel medesimo livello di inquadramento del contratto collettivo. In passato, invece, non bastava l’equivalenza contrattuale perché le nuove mansioni dovevano avere lo stesso valore “professionale” di quelle precedenti (considerando, ad esempio, la possibilità di esprimere il proprio corredo professionale, le possibilità di carriera, la collocazione gerarchica in azienda, etc.).
Ciò posto, il Tribunale di Roma ha affermato che il demansionamento costituisce una sorta di “illecito permanente”, che si attua e si rinnova ogni giorno in cui il dipendente è mantenuto a svolgere mansioni inferiori, e pertanto “la valutazione della liceità o meno della condotta posta in essere dal datore di lavoro nell’esercizio del suo potere di assegnare e variare (a certe condizioni) le mansioni che il dipendente è chiamato ad espletare va necessariamente compiuta con riferimento alla disciplina legislativa e contrattuale vigente giorno per giorno”.
In base a tale sentenza, dunque, non conta il momento in cui è iniziato il demansionamento, poiché se l’azienda ha adibito il lavoratore a mansioni inferiori sul piano “professionale” ma equivalenti su quello dell’inquadramento contrattuale collettivo, l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 ha l’effetto di sanare l’illecito e di interrompere sia il demansionamento che il computo dell’eventuale risarcimento del danno professionale arrecato al dipendente.
fonte: lavorofisco
VEDI ANCHE: Il demansionamento in assenza di mobbing legittima il danno biologico
VEDI ANCHE: Il demansionamento in assenza di mobbing legittima il danno biologico