Mediazione e decreto ingiuntivo: se nessuno si presenta

Giovedì 22 ottobre 2015

Assolta la condizione di procedibilità se nessuna delle due parti si presenta innanzi all’organismo di mediazione;
l’onere di avviare il procedimento spetta al debitore opponente. Mediazione: in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, a chi spetta – al creditore o al debitore – procedere alla richiesta di convocazione innanzi all’organismo di mediazione? Sul punto i giudici di merito restano ancora divisi, per cui l’intervento chiarificatore della Cassazione sarebbe del tutto auspicabile attesa la gravità delle conseguenze che derivano dall’accoglimento dell’una piuttosto che dell’altra tesi. Come, infatti, avevamo già chiarito in “Decreto ingiuntivo e mancata mediazione: quali conseguenze?”, a voler ritenere che sia il creditore opposto (in quanto attore sostanziale del processo) a dover attivare la condizione di procedibilità, si dovrebbe giungere, in caso di omissione, alla sanzione dell’improcedibilità dell’opposizione e, quindi, alla revoca del decreto ingiuntivo. Viceversa, seguendo una linea più formale, secondo cui dovrebbe essere il debitore opponente (in quanto attore formale nel giudizio di merito) a dover convocare la controparte per la conciliazione, ne deriverebbe, in caso di omissione, l’estinzione del giudizio di opposizione con conseguente definitività del decreto ingiuntivo . Una recente sentenza del Tribunale di Chieti ha aderito a tale ultima tesi, ma soprattutto ha fornito un importante chiarimento in merito alle conseguenze per il caso di mancata partecipazione di entrambe le parti al tentativo di mediazione, ritenendo assolta la conduzione di procedibilità senza che nessuna delle due parti si presenti davanti al mediatore per il cosiddetto primo incontro di mediazione. Ma procediamo con ordine. Il decreto ingiuntivo e la mediazione La legge stabilisce che, in caso di ricorso per decreto ingiuntivo e successiva opposizione, l’obbligo di attivare la mediazione, laddove si rientri in una delle materie in cui il tentativo è condizione di procedibilità per il successivo processo di merito, opera solo nel momento in cui il giudice si sia pronunciato sui provvedimenti sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo a seguito dell’opposizione (quindi, di norma, la prima udienza). Chi deve attivare la mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo? Il tribunale di Chieti, in merito, non ha dubbi e, discostandosi dall’interpretazione prevalente, imputa tale onere al debitore opponente. Infatti è quest’ultimo che ha un interesse concreto alla presentazione della istanza di mediazione, quale parte appunto “interessata” ad evitare il “passaggio in giudicato” del decreto ingiuntivo opposto. Del resto, seguendo la regola generale del processo civile che è “ad impulso di parte”, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo detto impulso deve essere dato dal debitore-opponente: infatti, in caso di estinzione del giudizio per inattività delle parti, ne seguirebbe l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto. È dunque interesse del debitore opponente a dover coltivare il processo di merito fino alla sua sentenza evitandolo di farlo estinguere. Il fatto, poi, che il debitore sia considerato attore in senso formale (e non sostanziale) attiene solo all’onere della prova, cioè esclusivamente alla fase istruttoria. E ciò per evitare che la scelta del ricorso al decreto ingiuntivo, da parte del creditore, possa risolversi in un espediente per scaricare la ricerca della prova sul debitore, piuttosto che sul soggetto che vuol far valere la sua pretesa (il diritto di credito). Mancata partecipazione di entrambe le parti alla mediazione Che succede, però, se a non presentarsi davanti all’organismo di mediazione non è solo la parte tenuta, per legge, ad attivare la procedura, ma entrambe? Secondo la tesi prevalente (fatta propria anche dal Ministero) se nessuna delle parti si presenta al cosiddetto primo incontro non è possibile avere un verbale di mediazione neppure negativo: la condizione di procedibilità non è assolta e quindi quel deposito è stato del tutto inutile. A questa ipotesi la giurisprudenza ha equiparato anche il caso in cui siano presenti solo gli avvocati, senza i rispettivi assistiti, posto che la partecipazione al primo incontro deve essere “effettiva”. Invece, secondo il Tribunale di Chieti, la conduzione di procedibilità si intende assolta anche quando il mediatore redige un verbale di mancato accordo per assenza di tutte le parti del procedimento. In pratica, in base a tale pronuncia, se nessuna delle due parti si presenta davanti all’organismo, il tentativo di conciliazione si intenderebbe esperito regolarmente. Per il Tribunale, infatti, “è l’esito negativo dell’incontro a costituire condizione di procedibilità e, a giudizio dello scrivente, tale esito negativo non può che essere costituito, oltre che da un mancato accordo su una proposta tra parti comparse, anche dal c.d. verbale negativo per mancata comparizione di una o di entrambe le parti, ivi inclusa la parte cosiddetto litigante”.

fonte: laleggepertutti

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