Venerdì 23 ottobre 2015 di Laura Ambrosi
Il debito tributario non può di per sé giustificare l’iscrizione ipotecaria sul bene costituito in un fondo patrimoniale.
Occorre infatti la prova che l’obbligazione fiscale sia riconducibile a esigenze della famiglia. Ad affermalo è la Corte di cassazione con la sentenza 21396 depositata ieri.
Un contribuente riceveva un avviso da parte di Equitalia per informarlo dell’iscrizione ipotecaria su un immobile inserito nel fondo patrimoniale, per un debito derivante da un mancato versamento di Iva e ritenute alla fonte.
Il provvedimento veniva impugnato e, in particolare, il giudice di seconde cure, riformando la decisione della Ctp, affermava che i debiti posti a base della misura cautelare derivavano dall’attività lavorativa e. pertanto, tra quelli per i quali è consentita l'esecuzione dei beni nel fondo.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione lamentando, in estrema sintesi, che i giudici di merito avevano omesso l’esame dell’inerenza immediata e diretta del debito tributario rispetto ai bisogni della famiglia.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, secondo quanto previsto dall’articolo 170 del Codice civile, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale va ricercato nella relazione tra il fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni della famiglia. Da ciò consegue che un debito tributario non può dirsi riferito alla famiglia per il solo fatto che derivi dall’attività professionale o d’impresa. Occorre accertare che sia sorto per il soddisfacimento dei bisogni familiari. Vanno così escluse le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
fonte: web