Avviso bonario obbligatorio per la liquidazione di imposte su redditi a tassazione separata.

giovedì 14 gennaio 2016 

 In tema di riscossione delle imposte, l’art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, obbliga l’Agenzia delle Entrate,
in esecuzione di quanto sancito dall’art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicché l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Questo il principio evidenziato dalla Corte di Cassazione nella Ordinanza 13 luglio 2015, n. 14544. Il comma 412 citato infatti prevede una procedura codificata per i redditi a tassazione separata. Letteralmente: Comma 212. (Comunicazione dell’esito dell’attività di liquidazione) – “ In esecuzione dell’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata”. Su questa norma poggia quindi l’obbligo evidenziato nella sentenza, prescindendo quindi dalle condizioni di incertezza richiamate dall’articolo 6 dello Statuto.

 fonte: il tributo

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