sabato 3 ottobre 2015 di Viviana Grippo
I crediti non hanno pace!
Il legislatore è tornato, infatti e nuovamente, ad occuparsi delle norme che regolano la
svalutazione e cancellazione dei crediti dal bilancio.
In termini temporali negli scorsi anni già
l’Agenzia delle Entrate prima (circolare 26/E del 1 agosto 2013) e l’OIC, dopo (“Disciplina
contabile della cancellazione dei crediti”, integrativo dell’OIC n. 15: I Crediti) avevano
affrontato la questione; ora, il legislatore è intervenuto per ampliare le ipotesi di cancellazione
del credito adattandole ad un contesto di mercato assai mutevole dominato dal ricorso sempre
maggiore ai numerosi strumenti di soluzione della crisi di impresa.
Ma il legislatore si è spinto oltre definendo anche con maggior chiarezza il concetto di
competenza delle perdite financo a emanare una norma di interpretazione autentica sulle
svalutazioni operate per masse.
Andiamo con ordine.
L’art. 101, comma 5, del TUIR, legava la deducibilità delle perdite su crediti alla sussistenza di
elementi “certi e precisi” idonei a provare l’inesigibilità del credito con l’eccezione dei casi di
procedure concorsuali o di “accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi
dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” e affermava che tali elementi
(certezza e precisione) sussistano in ogni caso quando:
- il credito fosse di modesta entità e fossero decorsi almeno 6 mesi dalla scadenza di
pagamento di esso, per modesta entità deve intendersi un credito di importo inferiore ai
5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e 2.500 per le altre,
- il diritto alla riscossione del credito fosse prescritto,
- la cancellazione del crediti dal bilancio fosse operata in applicazione dei princìpi
contabili.
Ora, con l’art. 13 del D.Lgs. 147/2015, il legislatore rivede la disciplina delle perdite su crediti,
incidendo proprio sul ciato articolo 101:
- integrando le ipotesi che consentono la deduzione automatica delle perdite su crediti,
- esplicitando il momento di competenza di esse e
- chiarendo, con una interpretazione autentica, quando si parla di svalutazioni e quando di
perdite vere e proprie (con conseguenti differenti approcci contabili e fiscali).
Dal punto di vista della deduzione delle perdite, in caso di applicazione di strumenti di
soluzione della crisi di impresa, il legislatore ha voluto ampliare la platea ricomprendendo
nella fattispecie anche i piani attestati ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del
Regio decreto n.267/42 e le procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali
esiste un adeguato scambio di informazioni.
In merito all’esercizio di competenza delle perdite, è stato introdotto nell’art. 101 il comma 5-
bis, nel quale si regola il periodo di competenza delle perdite a deduzione automatica; di fatto
la novellata norma prevede che: “la deduzione della perdita su crediti è ammessa, … , nel
periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di
imposta successivo a quello in cui, …, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore
si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in
un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi
contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”.
Quanto alla interpretazione autentica, tenuto conto del momento di competenza come sopra
definito (ovvero esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in
applicazione dei principi contabili), il comma 3 dell'articolo 13 prevede che, la mancata
deduzione quali perdite fiscali delle svalutazioni dei crediti non operate nell'esercizio in cui
già sussistevano i requisiti per la deduzione, non costituisce violazione del principio di
competenza fiscale, sempreché tale deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui si
sarebbe dovuto cancellare il credito dal bilancio.
Contabilmente quindi la scrittura da eseguire in caso di possibile iscrizione in bilancio delle
perdite su crediti (fiscalmente deducibili) sarà la seguente:
Diversi a Crediti vs clienti (….)
F.do svalutazione crediti
Perdita su crediti
Come si nota occorrerà, ad avviso dello scrivente, sempre e comunque stornare il fondo
esistente in ossequio al dettato dell’Oic 15 il quale prevede che:
“Le perdite realizzate su crediti derivanti da elementi “certi e precisi” e quindi non derivanti da
valutazioni, (ad es. derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da
una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B.14 Oneri diversi di gestione del
conto economico, previo l’utilizzo dell’eventuale fondo svalutazione crediti”.
FONTE: www.ecnews.it