Disciplina comune per gli interpelli: aspetti procedurali

Lunedì 26 Ottobre 2015 di Paolo Meneghetti, Vittoria Meneghetti

Il titolo I del decreto inerente interpelli e contenzioso riformula, ampliandola e modificandola,
la disciplina degli interpelli specificando i legittimati, il contenuto delle istanze, la documentazione integrativa e l'inammissibilità delle stesse. Il D.Lgs. 156/2015, al Titolo I, revisiona completamente la disciplina degli interpelli, modificando e ampliando le regole applicabili, nonché legiferando una normativa comune per tutte le tipologie di interpello (ordinario, probatorio, antiabuso, disapplicativo). Anzitutto, come in precedenza, le istanze di interpello devono essere presentate preventivamente rispetto alla scadenza per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi aventi ad oggetto la fattispecie per la quale si presenta l'interpello. I soggetti legittimati a presentare istanze di interpello sono soggetti anche non residenti e il contenuto delle stesse presenta punti inderogabili, pena l'inammissibilità dell'istanza (che inoltre avviene anche in caso di mancata preventività dell'istanza e mancato invio di copia della documentazione non in possesso dell'A.F.) e punti regolarizzabili anche in un momento futuro. Il contenuto minimo si riferisce a:
• dati identificativi dell'istante (e del legale rappresentante) compreso il codice fiscale; 
• circostanziata e specifica descrizione della fattispecie. 
I rimanenti dati possono eventualmente essere integrati entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione (dalla regolarizzazione iniziano a decorrere i termini per la risposta dell'ufficio, quindi 90 per gli interpelli ordinari, o 120 per gli altri) e sono: 
• l'indicazione del tipo di interpello che si propone (ordinario, probatorio, ecc.); 
• le disposizioni normative oggetto dell'interpello; 
• l'esposizione chiara e univoca della soluzione prospettata dall'istante;
• l'indicazione di domicilio e recapiti (anche telematici); 
• la sottoscrizione dell'istante o del rappresentante legale o del procuratore; 
• copia della documentazione rilevante che l'Amministrazione non possiede (es. parere dell'Agenzia delle Dogane circa le caratteristiche merceologiche e la classificazione doganale in caso di interpello per le aliquote IVA di alcuni beni).
 Se la documentazione allegata non è sufficiente, l'Amministrazione può chiedere ulteriori documenti, da fornire entro 1 anno dalla richiesta, pena la rinuncia all'istanza e, una volta integrata la documentazione, l'Amministrazione ha ulteriori 60 giorni per rispondere. Oltre ai casi sopra citati le istanze di interpello vengono dichiarate inammissibili se non ricorrono le condizioni di incertezza, se vertono su una questione già interpellata e destinataria di un parere o su questioni per le quali si sono già avviate procedure di controllo alla data di presentazione dell'istanza, ossia: istanze di rimborso o di annullamento in autotutela, attività di accertamento, ecc.. Le risposte alle istanze non sono impugnabili, salvo le risposte relative agli interpelli disapplicativi che possono essere impugnate unitamente all'atto impositivo. Ciò, tuttavia, non preclude la possibilità per il contribuente di contestare i medesimi argomenti presenti in eventuali accertamenti futuri anche se non ha impugnato la risposta dell'Amministrazione. In conclusione alla trattazione della disciplina degli interpelli viene disposto che entro fine gennaio 2016 verranno resi noti gli aspetti procedurali relativi alla presentazione delle istanze, degli uffici competenti, ecc..

 fonte: ratio mattino

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