giovedì 15 ottobre 2015 di Vivenzi dott. Celeste
Ccnl Commercio 2015: il nuovo “contratto a tempo determinato per il sostegno all’occupazione”, una sperimentazione per le categorie più svantaggiate
Come noto il 30 marzo 2015 è stato sottoscritto il rinnovo del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi con decorrenza a far data dal 1° aprile 2015 e scadenza al 31 dicembre 2017.
Tra le novità più significative spicca la possibilità di ricorrere ad una nuova tipologia di “ contratto a termine “ per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro ad una serie di soggetti “ deboli” di difficile ricollocazione o inserimento lavorativo".
Il nuovo contratto collettivo ha poi previsto alcune novità in merito alla stipula di contratti a termine, in esenzione del limite numerico previsto dalla normativa attuale, da parte delle aziende situate nelle località turistiche demandando ad appositi accordi aziendali di secondo livello la regolamentazione della materia.
Il nuovo “contratto a termine per favorire l'occupazione” presenta le seguenti particolarità:
- tale contratto non deve rispettare i limiti dettati dal Ccnl Commercio (20% del personale a tempo indeterminato e 28% quale sommatoria tra contratti a termine e contratti di somministrazione;
- la nuova tipologia contrattuale verrà monitorata e diventerà definitiva solo in occasione del prossimo rinnovo del Ccnl;
- I soggetti destinatari di questa nuova forma di contratto a termine sono:
1) coloro che “ negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi”; o che, negli ultimi sei mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo escluso da imposizione fiscale (4.800 euro);
2) coloro che, titolari di un rapporto di apprendistato, non hanno visto “consolidarsi” il proprio rapporto al termine del periodo formativo;
3) coloro che hanno esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito come NASPI, DIS-COLL ; .
- il nuovo contratto ha una durata di 12 mesi e può essere applicabile a tutte le mansioni lavorative;
- la nuova tipologia contrattuale è soggetta ad uno specifico obbligo formativo di 16 ore con approfondimento della materia di prevenzione antinfortunistica con l'obbligo di evidenziare la formazione sul Libro Unico del Lavoro;
- l’inquadramento e la retribuzione dei lavoratori di cui al nuovo contratto di sostegno all’occupazione può essere inferiore nei primi 6 mesi di due livelli rispetto a quello finale previsto e di uno nel successivo periodo);
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato, il trattamento economico sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione per ulteriori 24 mesi (eccetto per i lavoratori a tempo determinato assunti per una qualifica compresa nel sesto livello) la contribuzione previdenziale del nuovo contratto dispone una percentuale ASpI maggiorata dell’1,40%, mentre la contribuzione a carico del datore di lavoro per il fondo di previdenza complementare Fonte è pari all’1,05% per tutta la durata del rapporto.
fonte: fiscoetasse.com