martedì 13 ottobre 2015 di Alessandro Perini
Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 luglio 2015,
pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.176/2015 ha esteso al 31 dicembre 2014 il termine di notifica delle
cartelle di pagamento ai fini della compensabilità delle stesse, seppur scadute, con i crediti
relativi a somministrazioni, forniture e appalti vantati verso la pubblica Amministrazione.
Come noto, l’articolo 28-quater D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei
confronti della P.A. (si tratta delle P.A. di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, ossia
della quasi totalità delle P.A.), non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a
somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a
ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all’esigibilità del
credito, rilasciata dalla medesima P.A.
L’individuazione delle modalità attuative generali della disposizione sono state demandate ad
appositi Decreti ministeriali, emanati con i D.M. 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012. Sul tema
sono intervenuti, nel corso degli anni, diversi Provvedimenti, volti a definire l’ambito
applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il termine di notifica delle cartelle
di pagamento che hanno consentito di effettuare la compensazione con i crediti verso la P.A.
L’ultima estensione opera per le compensazioni effettuate a partire dal 31 luglio 2015, data di
entrata in vigore del D.M. 13 luglio 2015, e fino al termine ultimo del 31 dicembre 2015. I ruoli,
però, devono essere stati obbligatoriamente notificati entro il 31 dicembre 2014.
Requisiti per effettuare la compensazione del ruolo scaduto e non pagato è che lo stesso sia
pari o inferiore al credito certificato e che quest’ultimo non sia stato oggetto di cessione ad un
istituto di credito. L’impresa o il professionista che si abilita alla piattaforma PCC può
richiedere telematicamente la certificazione del credito non ancora incassato verso l’ente
pubblico. I crediti commerciali possono derivare anche da fatture emesse in data successiva al
31 dicembre 2014 e, qualora non ancora incassati, è possibile richiedere l’istanza di
certificazione degli stessi.
L’ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore per il tramite della
piattaforma PCC, con l’indicazione della data prevista di pagamento, entro 30 giorni dalla
presentazione dell’istanza telematica. Si ricorda che la certificazione non può essere richiesta
agli enti locali commissariati, agli organi costituzionali, agli enti pubblici economici, alle
società a partecipazione pubblica.
Per attivare la compensazione con un ruolo, la certificazione va presentata agli sportelli di
Equitalia in forma cartacea ovvero vanno presentati in Equitalia il numero di certificazione ed
il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma PCC. Equitalia verificherà la conformità della
certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione, rilasciando l’attestazione
di pagamento.
Il credito verso l’ente pubblico utilizzato parzialmente per il pagamento del
ruolo sarà evidenziato sulla piattaforma PCC al netto della compensazione effettuata.
A tal riguardo, si ricorda che la suddetta forma di compensazione si aggiunge agli ulteriori
strumenti di utilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A., quali:
• la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti. Si
ricorda che l’articolo 28-quinquies D.P.R. 602/1973 prevede, a regime, la possibilità di
compensare i crediti commerciali con le somme dovute a seguito dell’adesione alle forme
di deflazione del contenzioso (senza alcun vincolo temporale legato al termine di notifica
dell’atto);
• la cessione del credito commerciale ad un istituto di credito.
Fonte: www.ecnews.it