Giovedì 03 settembre 2015 - di Luigi Biasco, Matilde Fiammelli
All'Amministrazione Finanziaria è concesso di emanare atti integrativi dei precedenti o di annullare questi ultimi; tuttavia,
occorre ricordare che si tratta di due poteri diversi garantiti all'Amministrazione al fine di poter esercitare la propria
azione nel modo più corretto possibile.
L'autotutela ha ad oggetto un precedente atto di accertamento illegittimo che viene annullato ed, eventualmente,
sostituito.
L'accertamento integrativo, invece, non annulla né sostituisce il precedente atto emanato, ma in un certo qual modo si
aggiunge a questo, anche integrandolo.
In caso di emissione di nuovo atto da parte dell'Amministrazione Finanziaria, derivante comunque dalle medesime
circostanze, occorre stabilire se tale atto è frutto dell'esercizio del potere di autotutela (annullamento di atto precedente
non valido ed emissione di atto valido) o dell'esercizio del potere integrativo (emissione di un nuovo atto ad integrazione
del primo, il quale rimane valido).
Alla luce di quanto sopra, nell'eventualità vi fosse in corso un giudizio circa il primo atto emanato dall'Amministrazione
Finanziaria ed essa ricorresse all'emissione di un secondo atto, occorrerebbe inquadrare in quale dei due poteri
attribuito all'Ente (autotutela o integrativo) si inquadra l'emissione del secondo atto.
L'esercizio del potere di autotutela determina il decadimento dell'avviso originario. E' quindi impossibile per il
giudice emanare una pronuncia di nullità di un atto che, nei fatti, è già stato annullato dall'Amministrazione. Di
conseguenza, il giudice deve prendere atto del venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, con ciò
dichiarando la cessata materia del contendere.
In questo senso le seguenti sentenze:
- con la sentenza n. 2424/2010 del 3.02.2010, la Cassazione definisce in maniera chiara e sintetica le conseguenze
della conduzione di un giudizio su un atto già in precedenza annullato dall'Amministrazione in autotutela;
- la correzione di vizi degli atti costituisce espressione del doveroso esercizio del potere impositivo in relazione a
redditi diversi da quelli precedentemente accertati, con la precisazione che nell'ordinamento fiscale tale esercizio non
può avere carattere discrezionale. Tale affermazione della Cassazione è molto importante poiché l'ufficio non può
applicare a comodo il potere di autotutela o il potere integrativo, ma deve distinguere la fattispecie dell'annullamento in
autotutela da quello dell'accertamento integrativo o modificativo, il quale presuppone l'esistenza di un atto valido e ha la
funzione, in presenza di nuovi elementi venuti a conoscenza dell'ufficio, di aumentare il quantum della pretesa tributaria
(Cassazione sent. n. 4272 del 23.02.2010);
- diverso è il caso in cui l'Amministrazione Finanziaria, pur avendo emanato un atto valido, si trovi a doverne emanare
un altro per redditi emersi ex novo e completamente diversi da quelli in precedenza accertati. In tal caso, l'Ente
impositore non versa nell'ipotesi di mera facoltà discrezionale bensì di ordinario e doveroso adempimento della potestà
tributaria anche laddove sia occorsa sentenza di annullamento del primo atto di accertamento con efficacia di giudicato
(Cassazione, sentenza n. 14377 del 20.06.2007).
Fonte: Sistema Ratio Centro Studi Castelli