La doppia imposizione internazionale

giovedì 03 settembre 2015 di Claudio Straffi 
 Tra le problematiche della pianificazione fiscale internazionale vi è la doppia tassazione che, se non eliminata, rappresenta un ostacolo al commercio ed ingenera delle distorsioni nell'economia. L'argomento è stato trattato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2015. 

La doppia imposizione è di due tipi: giuridica ed economica. La doppia imposizione giuridica avviene quando lo stesso contribuente è tassato due volte sullo stesso reddito in due legislazioni diverse: nello Stato della fonte e nello Stato della residenza. Il caso tipico è la persona fisica che viene tassata sia nello Stato della fonte e sia nello Stato della residenza. Ciò avviene quando i due Stati coinvolti applicano il cosiddetto world wide taxation of income, ossia la tassazione dei contribuenti residenti sui rispettivi redditi ovunque prodotti. La doppia imposizione economica avviene quando più contribuenti sono tassati sullo stesso reddito. Ciò avviene nelle società di capitali dove il reddito è prima tassato a livello societario poi, una volta distribuiti i dividendi, la tassazione avviene anche in capo ai soci siano essi persone fisiche o giuridiche. In questi casi si potrebbe verificare anche una multipla imposizione economica. I rimedi per risolvere i casi di doppia imposizione sono molteplici. Innanzitutto ogni Stato, sulla base della propria potestà tributaria, può apportare emendamenti legislativi finalizzati ad elimininare la doppia imposizione. Questa soluzione viene definita eliminazione unilaterale della doppia imposizione. Un'altra soluzione alla doppia imposizione sono i trattati bilaterali fra gli Stati. Il metodo specifico di eliminazione della doppia imposizione dipende sia dai trattati contro le doppie imposizioni stipulati dagli Stati coinvolti, sia dalla normativa interna agli Stati. I trattati contro le doppie imposizioni prevedono due soluzioni al problema: il metodo dell'esenzione ed il metodo dell'imputazione. A questi due vanno aggiunti anche i seguenti due metodi: il metodo della riduzione ed il metodo della deduzione. In sintesi, con il metodo dell'esenzione lo Stato della residenza, al verificarsi di certe condizioni, esenta il reddito di fonte estera. Invece, con il metodo dell'imputazione, lo Stato della residenza concede al contribuente un credito per le imposte versate all'estero. Nella normativa domestica questo caso lo si trova nell'art. 165 del TUIR. Con il metodo della riduzione lo Stato della residenza del contribuente riduce l'importo delle imposte da versare sui redditi di fonte estera. Inoltre, con il metodo della deduzione, nello Stato della residenza le imposte versate all'estero sono dedotte dal reddito mondiale del contribuente. Solitamente il metodo della deduzione si applica qualora non sia possibile applicare nè il metodo dell'imputazione nè il metodo del credito. In certi casi il metodo della deduzione potrebbe essere un regime opzionale. Ai metodi precedentemenete descritti se ne aggiunge un altro previsto solo in alcuni trattati contro le doppie imposizioni: il tax sparing credit. Infatti, sulla base della normativa degli Stati coinvolti, se dopo un certo lasso di tempo non vi sia stata alcuna tassazione allora, ai fini dell'eliminazione della doppia imposizione, le imposte si considerano comunque pagate. 

FONTE: Sistema Ratio centro studi castelli

.