Giovedì 03 settembre 2014 di Gianluigi Fino, Pierangelo Fino
La riforma del condominio (L. 11.12.2012 n. 220) ha introdotto una nuova disciplina in merito alla mora del condomino.
Ai sensi del nuovo art. 63 disp. att. C.C., per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato
dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione
immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati
dei condomini morosi. Il terzo comma del citato articolo stabilisce che in caso di mora nel pagamento dei contributi
che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi
comuni suscettibili di godimento separato. Nel regime ante riforma l'amministratore di condominio poteva procedere alla
sospensione dei servizi comuni, solo nel caso in cui il regolamento condominiale prevedesse questa specifica
autorizzazione: ora invece, la norma stabilisce che l'Amministratore ha il potere di sospensione senza prevedere alcun
richiamo all'organo assembleare e/o al regolamento. È bene precisare che la fonte del dovere del condomino di
contribuire al pagamento delle spese inerenti i servizi comuni risiede nell'art. 1123 C.C. secondo cui le spese necessarie
per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse
comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al
valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Nel caso di cose destinate a servire i condomini in misura
diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. La possibilità di sospensione del servizio
è applicabile al verificarsi contemporaneo delle seguenti condizioni:
• che ci sia una mora del condomino;
• che la mora si sia protratta per almeno 6 mesi;
• che il servizio da sospendere sia un servizio comune;
• che il servizio sia suscettibile di godimento separato.
Tuttavia, con l'ordinanza 29.09.2014, n. 15600, il Tribunale di Brescia ha negato all'amministratore il potere di
sospendere l'erogazione dell'acqua al condomino moroso. Il Tribunale ha ritenuto che l'erogazione dell'acqua non
possa essere sospesa nonostante la morosità poiché il servizio di fornitura attraverso un unico contratto condominiale
non è un servizio erogato dal condominio, ma dalla società erogatrice, instaurandosi tra il condominio e l'ente un
contratto di mera intermediazione economica. Inoltre, ritiene il Tribunale, dalla mancata erogazione dell'acqua ne
deriverebbe un pregiudizio diretto e immediato alle condizioni di vita e salute con pregiudizio di valori di rilievo
costituzionale. Risulta evidente che qualora tale orientamento venisse confermato, la riforma dell'art. 63 disp. att. C.C.
sarebbe priva di significato poiché non applicabile. È atteso, pertanto, un chiarimento da parte di dottrina e
giurisprudenza in tal senso.
Fonte: Sistema Ratio Centro Studi Castelli