Condomini morosi e sospensione dei servizi

Giovedì 03 settembre 2014 di Gianluigi Fino, Pierangelo Fino

La riforma del condominio (L. 11.12.2012 n. 220) ha introdotto una nuova disciplina in merito alla mora del condomino.

 Ai sensi del nuovo art. 63 disp. att. C.C., per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condomini morosi. Il terzo comma del citato articolo stabilisce che in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Nel regime ante riforma l'amministratore di condominio poteva procedere alla sospensione dei servizi comuni, solo nel caso in cui il regolamento condominiale prevedesse questa specifica autorizzazione: ora invece, la norma stabilisce che l'Amministratore ha il potere di sospensione senza prevedere alcun richiamo all'organo assembleare e/o al regolamento. È bene precisare che la fonte del dovere del condomino di contribuire al pagamento delle spese inerenti i servizi comuni risiede nell'art. 1123 C.C. secondo cui le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Nel caso di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. La possibilità di sospensione del servizio è applicabile al verificarsi contemporaneo delle seguenti condizioni: • che ci sia una mora del condomino; • che la mora si sia protratta per almeno 6 mesi; • che il servizio da sospendere sia un servizio comune; • che il servizio sia suscettibile di godimento separato. Tuttavia, con l'ordinanza 29.09.2014, n. 15600, il Tribunale di Brescia ha negato all'amministratore il potere di sospendere l'erogazione dell'acqua al condomino moroso. Il Tribunale ha ritenuto che l'erogazione dell'acqua non possa essere sospesa nonostante la morosità poiché il servizio di fornitura attraverso un unico contratto condominiale non è un servizio erogato dal condominio, ma dalla società erogatrice, instaurandosi tra il condominio e l'ente un contratto di mera intermediazione economica. Inoltre, ritiene il Tribunale, dalla mancata erogazione dell'acqua ne deriverebbe un pregiudizio diretto e immediato alle condizioni di vita e salute con pregiudizio di valori di rilievo costituzionale. Risulta evidente che qualora tale orientamento venisse confermato, la riforma dell'art. 63 disp. att. C.C. sarebbe priva di significato poiché non applicabile. È atteso, pertanto, un chiarimento da parte di dottrina e giurisprudenza in tal senso.
 Fonte: Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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