Pensionati: dichiarazione dei redditi autonomi 2015

MERCOLEDI' 30 SETTEMBRE 2015 
L’INPS, con il Messaggio n. 5901 del 24 settembre 2015, ha comunicato che i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2014, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2015 (data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2014) i redditi da lavoro autonomo conseguiti l’anno scorso. L'omissione della dichiarazione reddituale comporta il versamento all'ente previdenziale di una somma, a titolo di sanzione, pari all'ammontare di un anno di pensione.

Oggi è in scadenza un importante adempimento per i pensionati che svolgono attività autonoma. Questi ultimi, infatti, titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2014, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2015 (data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2014) i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2014. L'omissione della dichiarazione reddituale comporta il versamento all'ente previdenziale di una somma, a titolo di sanzione, pari all'ammontare di un anno di pensione 

PENSIONATI CHE CONSEGUONO REDDITI DI LAVORO AUTONOMO NEL 2014 DICHIARAZIONE REDDITI AUTONOMI 2015 
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2015

Il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo trae origine dall’art. 10 del D.Lgs. n. 503/1992, il quale al c. 4 dispone che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno 

  Art. 10, c. 4 del D.Lgs. n. 503/1992
“Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini dell'applicazione del presente articolo, i lavoratori sono tenuti a produrre all'ente o ufficio erogatore della pensione dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno. Alle eventuali trattenute provvedono gli enti previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'articolo 1 della Legge 29 aprile 1976, n. 177, che sono, altresì, tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro cui al comma 2”. Relativamente ai periodi lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3.
pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione, e quindi non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono:i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994; i titolari di pensione di vecchiaia;i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro;i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.Proseguendo nel commento del Messaggio, l’INPS elenca una serie di situazioni particolari legati alla cumulabilità dei redditi conseguiti dal pensionato, che sintetizziamo di seguito. 

PENSIONE DI INVALIDITÀ
 Innanzitutto, viene stabilito che il divieto di cumulo non si applica nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno. Quindi, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2014 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.511,44
Assegno di invalidità Non vige il divieto di cumulo per redditi da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.511,44, per l’anno 2014.
ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI 
I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Tali redditi, quindi, non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione. 
CARICHE PUBBLICHE 
Infine, sono cumulabili con i trattamenti pensionistici: 
  •  le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace; 
  •  le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali; 
  •  tutte le cariche pubbliche elettive (ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei); 
  •  le indennità percepite dal giudice tributario. 
Redditi da dichiarare Per quanto concerne i redditi da dichiarare, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che:
  •  i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali; 
  •  il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito. Alla scadenza sarà possibile dichiarare anche i redditi percepiti negli anni precedenti, ove non si fosse già provveduto. Modalità di presentazione 
I soggetti interessati all’invio della dichiarazione sono stati individuati in occasione della spedizione del c.d. “bustone”. Qualora il pensionato non avesse ricevuto la richiesta, pur essendo tenuti a rendere la dichiarazione, possono scaricare dal sito dell’INPS il “modulo 503 AUT”.
Come rendere la dichiarazione dei redditi? Mediante il “modulo 303 AUT” scaricabile dal sito dell’INPS (www.inps.it).
I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
Regime sanzionatorio L’omissione della dichiarazione dei redditi produce una sanzione pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima
Infine, l’INPS precisa che le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. Successivamente, le trattenute saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2015. Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2014 resa a consuntivo nell'anno 2016.


 fonte: FISCAL FOCUS.IT

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