MERCOLEDI' 30 SETTEMBRE 2015
L’INPS, con il Messaggio n. 5901 del 24 settembre 2015, ha comunicato che i titolari di pensione con
decorrenza compresa entro l'anno 2014, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi
da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2015 (data di
scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2014) i redditi da lavoro autonomo conseguiti l’anno
scorso. L'omissione della dichiarazione reddituale comporta il versamento all'ente previdenziale di una
somma, a titolo di sanzione, pari all'ammontare di un anno di pensione.
Oggi è in scadenza un importante adempimento per i pensionati che svolgono
attività autonoma. Questi ultimi, infatti, titolari di pensione con decorrenza
compresa entro l'anno 2014, soggetti al divieto di cumulo parziale della
pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a
dichiarare entro il 30 settembre 2015 (data di scadenza della dichiarazione
dei redditi dell'anno 2014) i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno
2014.
L'omissione della dichiarazione reddituale comporta il versamento all'ente
previdenziale di una somma, a titolo di sanzione, pari all'ammontare di un
anno di pensione
PENSIONATI CHE CONSEGUONO REDDITI DI LAVORO AUTONOMO NEL
2014
DICHIARAZIONE REDDITI AUTONOMI 2015
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2015
Il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo trae
origine dall’art. 10 del D.Lgs. n. 503/1992, il quale al c. 4 dispone che, ai fini
dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre
all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro
autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la
dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno
Art. 10, c. 4 del D.Lgs. n. 503/1992
“Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini dell'applicazione del presente articolo, i lavoratori sono tenuti a produrre all'ente o ufficio erogatore della pensione dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno. Alle eventuali trattenute provvedono gli enti previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'articolo 1 della Legge 29 aprile 1976, n. 177, che sono, altresì, tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro cui al comma 2”. Relativamente ai periodi lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3.
pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione, e quindi non soggetti al
divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono:i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza
compresa entro il 31 dicembre 1994;
i titolari di pensione di vecchiaia;i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente
cumulabile con i redditi da lavoro;i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di
prepensionamento a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima;i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della
medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con
un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.Proseguendo nel commento del Messaggio, l’INPS elenca una serie di
situazioni particolari legati alla cumulabilità dei redditi conseguiti dal
pensionato, che sintetizziamo di seguito.
PENSIONE DI INVALIDITÀ
Innanzitutto, viene stabilito che il divieto di cumulo non si applica nei confronti
dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma,
derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al
corrispondente anno.
Quindi, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che
sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della
pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto
assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2014 abbiano conseguito un
reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.511,44
Assegno di invalidità Non vige il divieto di cumulo per redditi da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 6.511,44, per l’anno 2014.
ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti
da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in
attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche
e private. Tali redditi, quindi, non assumono alcun rilievo ai fini
dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione.
CARICHE PUBBLICHE
Infine, sono cumulabili con i trattamenti pensionistici:
- le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace;
- le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali;
- tutte le cariche pubbliche elettive (ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei);
- le indennità percepite dal giudice tributario.
- i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali;
- il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito. Alla scadenza sarà possibile dichiarare anche i redditi percepiti negli anni precedenti, ove non si fosse già provveduto. Modalità di presentazione
Come rendere la dichiarazione dei redditi? Mediante il “modulo 303 AUT” scaricabile dal sito dell’INPS (www.inps.it).
I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da
lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza
una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si
riferisce la dichiarazione medesima.
Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di
pensione dovute al trasgressore.
Regime sanzionatorio L’omissione della dichiarazione dei redditi produce una sanzione pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima
Infine, l’INPS precisa che le trattenute delle quote di pensione non cumulabili
con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli
enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati
prevedono di conseguire nel corso dell'anno.
Successivamente, le trattenute saranno conguagliate sulla base della
dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati
entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini
dell'IRPEF.
Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo
della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente
anno attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che
prevedono di conseguire nel corso del 2015.
Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno
conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2014 resa a consuntivo
nell'anno 2016.
fonte: FISCAL FOCUS.IT