Bilancio micro imprese: nuove regole dal 2016

Mercoledì 30 settembre 2015 
Una delle principali novità delle nuove regole sul bilancio, in vigore dal 1° gennaio 2016, è l’individuazione, nell’ambito della disciplina del bilancio di esercizio, di tre categorie di imprese: imprese di grande dimensione, imprese di piccola dimensione e micro-imprese. 

A ciascuna categoria sono associati particolari obblighi in tema di informativa di bilancio, affiancando al classico bilancio d’esercizio e al bilancio abbreviato, il bilancio delle micro-imprese. 
Per le micro – imprese è previsto l’esonero dall’obbligo di: 
  •  redazione del rendiconto finanziario; 
  •  redazione della Nota integrativa e della relazione sulla gestione; ed inoltre: 
  •  non è prevista la deroga per casi eccezionali prevista dall’articolo 2423 comma 5, Cod. civ., secondo la quale le disposizioni codicistiche in tema di bilancio non devono essere applicate se incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta di bilancio. 
Non trovano altresì applicazione le disposizioni in tema di valutazione degli strumenti finanziari derivati al fair value. Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare le nuove regole troveranno applicazione per i bilanci chiusi al 31.12.2015. 
Diverso è il discorso per le società con esercizio NON coincidente con l’anno solare. Ciò deriva dalla disposizione normativa che rinvia l’applicazione delle nuove regole “agli esercizi finanziari aventi inizio” dal 1° gennaio 2016.Con il D.Lgs. n. 139 del 18.08.2015, pubblicato nella G.U. n. 205 del 04.09.2015, viene recepita la Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/Ue che abroga le precedenti Direttive contabili comunitarie relative alla redazione del bilancio di esercizio e consolidato (Direttiva 78/660/Cee e 83/349/Cee), introducendo una profonda innovazione nelle regole nella redazione del bilancio d’esercizio.
 In primo luogo, vengono individuate, nell’ambito della disciplina del bilancio di esercizio, tre categorie di imprese: imprese di grande dimensione, imprese di piccola dimensione e micro-imprese. 
A ciascuna categoria sono associati particolari obblighi in tema di informativa di bilancio, affiancando al classico bilancio d’esercizio e al bilancio abbreviato, il bilancio delle micro-imprese. Oltre alle citate modifiche, è profondamente riformata la disciplina del bilancio di esercizio e consolidato. In particolare, il Decreto Legislativo che ha recepito la Direttiva 34/13 ha innovato sia i principi di redazione che di valutazione del bilancio. Il recepimento della Direttiva 34/13, che riguarda le nuove regole da osservare nella redazione dei bilanci, troverà applicazione a partire dal periodo amministrativo che avrà inizio il 1° gennaio 2016. Attenzione va posta al fatto che la necessità di porre a confronto nel bilancio i dati del 2016 con i dati del 2015, renderà necessario applicare le nuove regole sin da subito, così da non dover rinviare al prossimo anno la rielaborazione del bilancio 2015 al fine di trarne i dati utili al confronto.Abbiamo già evidenziato che le nuove regole sul bilancio entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano agli esercizi finanziari aventi inizio da quella data.
Dunque, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare le nuove regole troveranno applicazione per i bilanci chiusi al 31.12.2016.Diverso è il discorso per le società con esercizio NON coincidente con l’anno solare. Ciò deriva dalla disposizione normativa che rinvia l’applicazione delle nuove regole “agli esercizi finanziari aventi inizio” dal 1° gennaio 2016.Alfa SRL ha un periodo amministrativo che va dal 01.07 al 30.06Ne deriva che la società in questione: 
  •  chiude l’esercizio 2015/2016 il 30.06.2016; 
  •  chiude l’esercizio 2016/2017 il 30.06.2017.
Per effetto della disposizione normativa, le nuove regole si applicheranno all’esercizio 2016/2017 che ha inizio post 1° gennaio 2016. Attenzione va anche posta al fatto che la necessità di porre a confronto nel bilancio i dati del 2016 con i dati del 2015, renderà necessario applicare le nuove regole sin da subito, così da non dover rinviare al prossimo anno la rielaborazione del bilancio 2015 al fine di trarne i dati utili al confronto.
Particolare rilevanza assume, nel quadro delle riforme, il bilancio previsto per le micro-imprese.
  • Ai sensi del novellato art. 2435 ter del Codice civile possono essere definite «micro-imprese» le imprese che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti: 
  • totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 
  •  ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 
  •  dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. Per le micro imprese gli schemi di Conto Economico e Stato patrimoniale sono gli stessi degli schemi del bilancio in forma abbreviata. 
Quando, per il secondo esercizio consecutivo, la società ha superato due dei limiti appena richiamati trovano invece applicazione le norme previste per il bilancio in forma abbreviata o ordinaria (a seconda dei casi). Anche nel caso di redazione del bilancio in forma abbreviata si è esonerati dalla presentazione del rendiconto finanziario. 
Riassumendo, rientrare nella nuova disciplina delle micro-imprese, comporta l’esonero dagli obblighi di redazione:
  •  del rendiconto finanziario (che nella riforma viene reso obbligatorio per tutte le società); 
  •  della Nota integrativa (se in calce allo stato patrimoniale risultano specifiche informazioni richiamate dalla norma); 
  •  della relazione sulla gestione (se sempre in calce allo stato patrimoniale sono indicate le informazioni necessarie) Chi invece sarà tenuto alla predisposizione del bilancio abbreviato, oltre alle semplificazioni del contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto economico, potrà godere dell’ulteriore semplificazione relativa alla predisposizione del rendiconto finanziario.
Alla luce delle suddette modifiche, gli schemi di bilancio saranno differenti a seconda che si tratti: 1. di micro imprese come precedentemente definite e con gli obblighi già indicati; 

Nel caso della società nel primo esercizio, la verifica del rispetto dei limiti per il bilancio semplificato va fatto ragguagliando gli importi all’anno. Da evidenziare che le società tenute alla redazione del bilancio semplificato possono optare per altra forma di bilancio. 2. imprese tenute alla redazione del bilancio in forma abbreviata: l’art. 2435-bis Cod.civ. disciplina la casistica per cui alle società è concessa la possibilità di redigere il cosiddetto “Bilancio abbreviato”, un bilancio cioè semplificato, nel quale è consentito omettere una serie di informazioni invece obbligatorie negli altri casi. 
Possono redigere il bilancio in forma abbreviata, le società che non hanno emesso titoli in mercati regolamentati, quando nel primo esercizio di attività o, successivamente, per due esercizi consecutivi non superino almeno due dei seguenti limiti: 
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000,00 euro; 
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000,00 euro; 
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità (si calcola facendo la media giornaliera dei lavoratori occupati, iscritti a libro paga ed effettivamente operanti). 
I nuovi limiti si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quello dell’entrata in vigore del D.Lgs. 173/2008 e quindi, per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, a decorrere dal bilancio 2009. 
A differenza delle micro imprese, chi redige il bilancio in forma abbreviata deve ricomprendere nel bilancio la Nota integrativa, seppur in forma semplificata. 3. imprese tenute alla redazione del bilancio in forma ordinaria: al di fuori dei casi summenzionati, il bilancio sarà composto: 
- dallo Stato Patrimoniale; 
- dal Conto Economico; 
- dalla Nota integrativa; 
- dal rendiconto Finanziario; 
- e dalla relazione sulla gestione.
Si vuole evidenziare ora qual è la composizione degli schemi di Conto economico e Stato patrimoniale per le micro imprese. 
Come precedentemente accennato, si fa riferimento al Conto economico e allo stato patrimoniale in base agli schemi previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata. È inoltre previsto che siano adottati gli stessi criteri di valutazione. Il D.Lgs. n. 6/03 è intervenuto sull'art. 2435-bis C.c. che disciplina sia le circostanze in cui può essere redatto il bilancio in forma abbreviata, sia la struttura che lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico potranno assumere.
Le semplificazioni previste a livello di Stato Patrimoniale possono così essere sintetizzate: 
▬ possibilità di indicare soltanto le voci contrassegnate, nell'art. 2424 del Codice civile, con lettere maiuscole e con numeri romani. Il prospetto precedente prevede la possibilità di comprendere il contenuto delle voci dell'attivo A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) e D (Ratei e risconti) nella voce C.II (Crediti) così come prevede l’art. 2435-bis c.c. Al pari di quanto previsto nella sezione dell'attivo, vi è la possibilità di comprendere nella voce D del passivo (Debiti) il contenuto della voce E (Ratei e risconti). 
Sono state introdotte alcune semplificazioni anche a livello di Conto Economico, stabilendo che delle voci previste dall'art. 2425 del Codice civile, le seguenti possano essere raggruppate:
▬ voci A2 (Variazioni elle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti), A3 (Variazioni dei lavori in corso su ordinazione); 
▬ voci B.9.c (Costi per il personale per trattamento di fine rapporto), B.9.d (Costi per il personale per trattamento di quiescenza e simili), B.9.e (Altri costi per il personale);
 ▬ voci B.10.a (Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali), B.10.b (Ammortamento delle immobilizzazioni materiali), B.10.c (Altre svalutazioni delle immobilizzazioni);
 ▬ voci C.16.b (Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni), C.16.c (Altri proventi finanziari da titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni); 
▬ voci D.18.a (Rivalutazioni di partecipazioni), D.18.b (Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni), D.18.c (Rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni); 
▬ voci D.19.a (Svalutazioni di partecipazioni), D.19.b (Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni), D.19.c (Svalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni).Il decreto Legislativo che ha recepito la Direttiva 34/13, ha innovato sia i principi di redazione che di valutazione del bilancio.La modifica dei suddetti criteri inciderà anche nella redazione del bilancio delle micro imprese, salvo eccezioni. Per le micro-imprese:Non è prevista la deroga per casi eccezionali prevista dall’articolo 2423 comma 5, secondo la quale le disposizioni codicistiche in tema di bilancio non devono essere applicate se incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta di bilancio. Non trovano altresì applicazione le disposizioni in tema di valutazione degli strumenti finanziari derivati al fair valuePer quanto riguarda i principi di redazione del bilancio, nell’articolo 2423 c.c. viene introdotto il «principio di rilevanza» in virtù del quale «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.»
 Tale principio, che ha già applicazione a livello di prassi contabile, trova spazio anche in alcune specifiche disposizioni normative, delle quali, quindi, viene disposta l’eliminazione. 
Si pensi, a tal proposito, all’abrogazione del punto 12 dell’art. 2426 c.c., il quale attualmente prevede che «le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione». 
Nell’introdurre il nuovo principio viene tuttavia previsto che siano illustrati in nota integrativa i criteri con i quali è stata data attuazione allo stesso. 
Viene poi espressamente chiarito che il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla corretta tenuta della contabilità.
 Viene inoltre riformulato il principio di rilevazione e valutazione delle voci secondo la sostanza dell’operazione o del contratto. Giova a tal proposito di essere ricordato che, la previgente versione dell’articolo 2423-bis c.c., numero 1, prevedeva che la valutazione delle voci debba essere fatta «tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato». 
Il riformato articolo 2423-bis c.c., numero 1-bis, prevede pertanto che la rilevazione e la presentazione delle voci sia effettuata «tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto».
Per ciò che attiene invece i criteri di valutazione, il Decreto Legislativo prevede modifiche per l’articolo 2426 c.c., e più precisamente ai numeri 1), 7) e 8), al fine di introdurre il metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. Viene tuttavia chiarito che le immobilizzazioni rappresentate da titoli possono essere valutate secondo il principio del costo ammortizzato solo ove applicabile. I crediti e i debiti sono invece sempre rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del loro presumibile valore di realizzo. L’obbligo di tener conto del fattore temporale implica quindi la necessità di calcolare il valore attuale dei crediti e dei debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi, o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato. L’introduzione del criterio del costo ammortizzato è stata fortemente criticato dal CNDCEC, che, nelle osservazioni alla consultazione pubblica, ha sottolineato come «l’applicazione del metodo di derivazione IASB nasce con finalità informative del tutto avulse rispetto a quelle perseguite dalle PMI, principale target delle norme del codice civile». 
L’introduzione del criterio è inoltre palesemente in contrasto con il principio di semplificazione cui si ispira la Direttiva contabile. 
Con riferimento, invece, all’avviamento, viene previsto che l’ammortamento debba essere effettuato secondo la sua vita utile e, nei casi eccezionali in cui questa non è stimabile attendibilmente, entro un periodo non superiore a dieci anni. Si ricorda, a tal proposito, che la disciplina attuale prevede l’ammortamento dell’avviamento in un periodo di cinque anni, mentre l’eventuale maggior termine deve essere adeguatamente motivato in Nota integrativa. 
Sempre in tema di avviamento deve essere ricordato che vengono espressamente vietate le riprese di valore. Come noto, infatti, ai sensi dell’articolo 2426 c.c., l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti di valore durevolmente inferiore a quello determinato secondo gli ordinari criteri di valutazione, deve essere iscritta a tale minore valore: il minor valore non può tuttavia essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Secondo lo schema di decreto legislativo, quest’ultima previsione non trova quindi applicazione, con riferimento all’avviamento.
L’introduzione del criterio del costo ammortizzato e le nuove regole sulla deducibilità dell’avviamento possono NON essere applicate alle voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti sul bilancio. Ciò significa che: 
  • per processi di ammortamento dell’avviamento già iniziati si potranno continuare ad applicare le vecchie regole; 
  • ciò vale anche per il criterio del costo ammortizzato
.Novità importanti sono state altresì introdotte in merito agli oneri pluriennali, al fine di coordinare le disposizioni codicistiche con le previsioni di cui all’articolo 12, paragrafo 11 della Direttiva. 

A tal proposito merita in primo luogo di essere sottolineato che non è più possibile iscrivere nell’attivo le spese di pubblicità e quelle di ricerca. In virtù delle novità è quindi prevista soltanto la capitalizzazione delle spese di sviluppo per le quali è stabilito un periodo di ammortamento pari alla loro vita utile: soltanto nei casi eccezionali in cui non è stimabile attendibilmente la loro vita utile è possibile ricorrere all’ammortamento in un periodo non superiore a cinque anni. Altri aspetti innovativi nei processi valutativi riguardano le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate, valutate con il metodo del patrimonio netto. 
Viene infatti previsto che, in sede di prima applicazione del metodo, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata o, ed è qui la novità, alla data di acquisizione, può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella Nota integrativa. È stato altresì modificato il punto 8-bis) dell’articolo 2426 c.c., al fine di rendere più esplicito il fatto che l’obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria. Altre innovazioni riguardano la valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati, che come già ricordato non trova applicazione per le micro imprese
Le novità normative prevedono anche che “non occorre rispettare gli obblighi in tema rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.
Tale deroga non è applicabile per chi redige il bilancio semplificato. 
Da un punto di vista pratico, capire quando è possibile “sottrarsi” all’applicazione di alcune norme non è affatto agevole, specie in sede di prima applicazione delle nuove regole. 
Di certo, si potrà ottenere un effetto positivo nella compilazione della Nota integrativa, visto l’elevata mole di informazioni da inserire. Spetta ora all’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) di chiarire le novità normative.
 È lo stesso Legislatore che gli affida il compito, nell’art. 12 del D.Lgs. 139/2015, attraverso l’aggiornamento dei principi italiani di contabilità.
FONTE: FISCAL FOCUS .IT 

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