lunedì 21 settembre 2015 di Fabio Pauselli
Come noto, alla fornitura di beni significativi nell’ambito di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa può essere applicata
l’aliquota Iva ridotta del 10%. In particolare l’agevolazione riguarda le prestazioni di servizi
complessivamente intese, estendendosi, in linea generale, anche alle materie prime e
semilavorati ed altri beni necessari per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato.
Condizione essenziale affinché si possa usufruire dell’aliquota ridotta è che il soggetto
fornitore dei beni sia anche colui che provvederà all’esecuzione dell’intervento di
manutenzione; l’aliquota del 10%, infatti, potrà essere applicata soltanto fino a concorrenza
del valore della prestazione. Ma cosa si intende per “beni significativi”? In linea generale sono
tutti quei beni che possono interessare un intervento di manutenzione ordinaria/straordinaria
quali, a titolo esemplificativo, i sanitari, la rubinetteria da bagno, gli infissi, gli impianti di
condizionamento, gli impianti elettrici, gli ascensori e/o montacarichi, eccetera. Il valore di tali
beni deve essere determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l’Iva
non essendoci nella norma agevolativa alcuna previsione in ordine alla quantificazione
dell'imponibile. Pertanto assumeranno rilievo i corrispettivi dovuti in base agli accordi
contrattuali stipulati autonomamente dalle parti in causa, ex art. 13 D.P.R. 633/1972. Tale
valore, nel rispetto dell’autonomia contrattuale delle parti, dovrà tener conto di tutti gli oneri
che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi, sia delle materie prime che della
manodopera impiegata per la produzione degli stessi.
Il limite del valore dei beni significativi cui applicare l’Iva 10% è determinato sottraendo
dall’importo complessivo dovuto dal committente il valore dei “beni significativi”, quello delle
materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, invece,
non è determinato autonomamente e confluirà direttamente nel valore della manodopera. In
caso di beni significativi, il cui valore è superiore al 50% del valore complessivo della
prestazione, l’aliquota ridotta è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il
valore complessivo dell’intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni. Viceversa, se
il valore del bene significativo è pari o inferiore al 50% del valore complessivo della
prestazione, l’aliquota Iva 10% è applicabile all’intero corrispettivo.
Gli interventi soggetti a questa agevolazione, da adottarsi su immobili a prevalente
destinazione abitativa, sono esclusivamente quelli di:
• manutenzione ordinaria, intesa come opere e modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
• manutenzione straordinaria, intesa come opere e modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Restano esclusi, quindi, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi
di ristrutturazione edilizia e gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
Per prevalente destinazione abitativa devono intendersi le unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali da A1 ad A11, esclusa la categoria catastale A10, indipendentemente dalla
tipologia dell’edificio del quale esse sono parte e a prescindere dal loro effettivo utilizzo, gli
interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa circa gli interventi di recupero eseguiti
sulle parti comuni, gli edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalenza della
destinazione abitativa.
Fonte: www.ecnews.it