lunedì 21 settembre 2015 di Luigi Ferrajoli
L’art.77 del d.P.R. n.602/73 disciplina l’istituto dell’ipoteca esattoriale, misura cautelare
adottata da Equitalia a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente delle somme
intimate con la cartella di pagamento o con l’accertamento “esecutivo”.
Tale iscrizione deve
essere preceduta dalla notifica di un preavviso di ipoteca da parte dell’Agente della riscossione,
con il quale viene comunicato al contribuente di provvedere al pagamento delle somme
richieste entro trenta giorni dal ricevimento del medesimo e che, in difetto, sarà iscritta
l’ipoteca.
Tale adempimento è un requisito di legittimità dell’iscrizione e la sua mancanza produce la
nullità del successivo atto.
La Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n.4077/10 aveva statuito che: “l’ipoteca,
rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace al
limite stabilito per essa dall’art.77 d.P.R. n.602/73 quindi non può essere iscritta se il debito
del contribuente non supera euro 8.000”. Ne conseguiva da ciò che l’ipoteca e l’espropriazione
sottostavano ai medesimi limiti.
A seguito delle modifiche apportate dal D.l. n.69/13 (c.d. “decreto del fare”) l’ipoteca ha avuto
una nuova disciplina, discostandosi notevolmente da quella prevista per l’espropriazione.
Nello specifico la nuova normativa ha modificato l’art. 77 del d.P.R. n.602/73 ammettendo che
l’ipoteca possa essere iscritta anche in assenza dei presupposti richiesti per l’instaurazione
dell’esecuzione forzata.
Infatti è previsto che si possa iscrivere ipoteca anche sull’unico immobile di proprietà del
contribuente, nel quale questi risieda anagraficamente, per crediti complessivamente superiori
a euro 20.000,00.
L’ipoteca può iscriversi quindi anche in casi in cui non sia possibile l’espropriazione come ad
esempio nell’ipotesi in cui a) l’immobile è adibito ad abitazione principale del contribuente; b)
il credito per cui si procede è superiore ad euro 20.000,00, ma inferiore ad euro 120.000,00.
L’Agente della riscossione, invece, per provvedere all’espropriazione deve aver iscritto ipoteca,
ai sensi dell’art.77 ed attendere che siano decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il
debito sia stato estinto; ne consegue che l’iscrizione ipotecaria è condizione per la legittimità
della successiva esecuzione forzata.
Da ciò deriva che l’iscrizione ipotecaria, misura cautelare, può avere - nel caso in cui non
sussistano i requisisti per l’espropriazione - una natura non conservatoria, ma deterrente, come
lo è il fermo amministrativo di beni mobili registrati.
Con la sentenza n.340/03/2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia si è
recentemente occupata di una vicenda in cui un soggetto ha proposto ricorso avverso il
provvedimento emesso da Equitalia con il quale veniva informato di aver iscritto ipoteca legale
su un immobile di sua proprietà e contestualmente veniva invitato all’integrale pagamento del
debito (oltre euro 93 mila), poiché in difetto l’immobile sarebbe stato venduto all’asta.
Il contribuente nel proprio atto eccepiva in via pregiudiziale la mancata notificazione degli atti
prodromici all’iscrizione dell’ipoteca (cartelle esattoriali e comunicazione preventiva) e nel
merito l’illegittimità della medesima sull’unico immobile di sua proprietà e adito ad abitazione
principale. Equitalia si costituiva in giudizio deducendo la corretta notifica degli atti prodromici
e la legittimità dell’atto impugnato, stante la possibilità dell’Agente della riscossione di
procedere a iscrizione ipotecaria nel caso in cui il credito fosse superiore ai ventimila euro.
La CTP di Reggio Emilia, respingendo il ricorso, ha rilevato che gli artt.76 e 77 del d.P.R.
n.602/73 e successive modifiche consentono a Equitalia, nel caso in cui il credito erariale non
sia inferiore a ventimila euro, di iscrivere ipoteca anche sull’unico immobile di proprietà del
contribuente nonostante la residenza anagrafica.
Ne consegue, secondo i giudici tributari, che Equitalia aveva legittimamente iscritto la misura
cautelare anche se, prescindendo dal contenuto del provvedimento impugnato, mai avrebbe
potuto vendere all’asta il bene immobile trattandosi dell’unico immobile non di lusso di
proprietà del contribuente nel quale, tra l’altro, vi risiedeva anagraficamente.
Tale decisione chiarisce uno degli aspetti più controversi della nuova normativa sulle
espropriazioni e cioè che l’Agente della riscossione - sebbene non possa procedere ad
esecuzione forzata sull’abitazione principale del debitore - può legittimamente iscrivere
l’ipoteca, che si traduce in una mera garanzia del creditore erariale.
Fonte: www.ecnews.it