Contributi in conto impianto e in conto esercizio

Cristina Rigato - 18 settembre 2015 
I contributi rappresentano erogazioni di denaro a fondo perduto effettuate da enti pubblici o privati.

 I contributi in conto esercizio sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5 del conto economico. Si deve trattare di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria. 
Non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l'onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dall'impresa, i quali sono portati in detrazione alla voce C17 "interessi ed altri oneri finanziari". I contributi correlati ad un evento straordinario, invece, sono rilevati alla voce E20 del conto economico, nell'ambito dell'area della gestione economica straordinaria. Tra i contributi in conto esercizio sono compresi anche quelli relativi all'acquisto di materiali. Ai fini della valutazione delle rimanenze, tali contributi sono portati in diminuzione del costo di acquisto dei materiali stessi. Ne deriva che i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi della produzione, alla voce B6), al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti; la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle voci B11) o A 2) al netto dei contributi ricevuti. Dal punto di vista fiscale l'intero contributo deve essere annoverato tra i ricavi, ai sensi dell'art. 85 del TUIR. Diversamente, i contributi in conto impianti rappresentano somme erogate da un soggetto pubblico alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono. La loro contabilizzazione può avvenire in due diversi modi: 
1. con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi" e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "risconti passivi"; 
2. con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferiscono. 
Con il metodo indiretto i contributi sono imputati al conto economico, da un lato attraverso gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni, dall'altro mediante gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio. L'iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al conto economico, lascia inalterato il costo dell'immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull'utile dell'esercizio e sul patrimonio netto. Con il metodo diretto sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione al netto dei contributi. Dal punto di vista fiscale vale il principio di competenza: c'è pertanto perfetta coincidenza tra imputazione civilistico contabile e tassazione. 
Fonte: sistema Ratio Centro Studi Castelli

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