giovedì 24 settembre 2015 di Guido Martinelli
La Corte di Cassazione, con una recentissima decisione (sez. V num. 16726/2015 del
12.08.2015) è tornata sugli obblighi che le associazioni debbono rispettare per poter ottenere
le agevolazioni fiscali che il legislatore assegna loro.
Era stato notificato un avviso di
accertamento ad una Onlus di Arezzo in cui veniva rettificata la dichiarazione dei redditi
negandole le agevolazioni previste per gli enti non commerciali.
Il ricorso del contribuente fu respinto in primo grado ma l’appello era stato accolto dalla
Commissione Tributaria Regionale. Questa, infatti: “osservava … che alla sede locale aretina
poteva contestarsi una non rigorosissima tenuta dei libri contabili, ma non prestazioni estranee
all’attività istituzionale. Era stato invero comunque possibile risalire agli introiti dell’ente in
base alla documentazione prodotta, per quanto diversa da quella rigorosamente prevista dalle
leggi e si era potuto riscontrare un quadro di insieme non tale da rappresentare violazioni della
normativa sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.
La Suprema Corte ha ritenuto di dover accogliere il ricorso tempestivamente proposto dalla
Agenzia delle entrate e, cassando la sentenza di appello, ha rinviato il giudizio ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale.
Le osservazioni della Amministrazione erano concentrate su tre aspetti. Il primo legato alla
mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie e dei libri sociali (ricordiamo come l’art.
20 bis del dpr. 600/73 prevede la tenuta di scritture contabili obbligatorie da parte delle Onlus
“a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti”); il secondo legato alla circostanza
che la mancata redazione del bilancio e del rendiconto dei versamenti in contanti aveva
impedito all’Ufficio di verificare l’inesistenza della distribuzione, anche indiretta di utili e di
avanzi di gestione; infine, la carenza di motivazione della decisione di secondo grado.
Il Giudicante di legittimità rilevava che, ai sensi di quanto previsto dalla lettera g) del primo
comma dell’art. 10 del d.lgs. 460/97, l’approvazione del bilancio o rendiconto era conditio sine
qua non per la qualificazione dell’ente e che tale requisito non poteva essere superato “sulla
base di rilievi apodittici e irrilevanti”.
Veniva quindi ribadito, sulla scia di una giurisprudenza ormai consolidata che le norme sulla
imposizione diretta degli enti non commerciali “non definiscono uno stato soggettivo
generalizzato di esenzione del prelievo fiscale”.
Dopo aver puntualizzato che l’onere della prova della sussistenza del diritto ad utilizzare le
agevolazioni fiscali spetta al contribuente, i Giudici della Suprema Corte confermano che la
vigente disciplina agevolativa prevista dal testo unico sulle imposte sui redditi, “in ragione
della rilevanza sociale dei fini perseguiti dai medesimi enti ritenuti dal legislatore meritevoli
di tutela, è soggetta alla specifica condizione dell’inserimento negli atti costitutivi o negli
statuti di clausole dettagliatamente indicate”.
Questo conferma, a contrariis, un principio che ho sempre cercato di ribadire: un ente
associativo rimane tale (salvo che non ne perda la qualifica per altra ragione) anche se non
include in statuto le clausole previste dall’art. 148 del Tuir: subirà la conseguenza di non poter
utilizzare le agevolazioni fiscali di cui al comma tre (ossia la non imponibilità dei corrispettivi
versati da associati o tesserati a fronte di specifici servizi resi) ma, ad esempio, se fosse una
sportiva, manterrà il diritto di riconoscere i compensi agevolati di cui all’art. 67, primo comma,
lett. m), del Tuir.
Altro principio affermato dalla Corte, applicabile oltre il recinto della fattispecie in esame, per
il resto pacifico, è che per il rispetto del principio della assenza di scopo di lucro, anche
indiretto, “è strumentale l’obbligo di redazione del bilancio o del rendiconto annuale”.
La decisione in esame ribadisce che nella materia degli enti non commerciali si debba
propendere per una interpretazione non formalistica delle norme statutarie degli enti
associativi ma non si può neanche: “prescindere del tutto dal rispetto di requisiti formali
(antielusivi) rigorosamente stabiliti dalla legge”.
Codesti requisiti, prosegue: “non sono surrogabili con il concreto accertamento di una
osservanza fattuale dei precetti relativi alle modalità di svolgimento dell’attività” specialmente
in quei casi, come quello in esame, in materia di Onlus, in cui la mancanza anche di uno solo
dei requisiti detti determina non solo la cancellazione dall’anagrafe delle Onlus ma anche e
comunque il venir meno delle condizioni di riconoscimento agevolato.
FONTE: www.ecnews.it