giovedì 24 settembre 2015 di Sandro Cerato
L’esercizio del diritto alla detrazione, di cui all’art. 19 D.P.R. n. 633/1972, costituisce uno dei
principi fondamentali su cui poggia il funzionamento dell’Iva.
Esso è consentito al
contribuente, in linea generale e salvo specifiche limitazioni, su base cartolare (possesso della
fattura o di altro documento), per il solo fatto di avere subito la rivalsa dell’Iva al momento
dell’acquisto del bene o del servizio. Ciò, quindi, senza che vi sia un effettivo riscontro in merito
all’utilizzo del bene o del servizio acquisito e senza conoscere se lo stesso sarà impiegato in
operazioni imponibili, ovvero in operazioni esenti. Per questo motivo l’art. 19-bis2 D.P.R. n.
633/1972, inserito con l’art. 3 D.Lgs. 2.9.1997, n. 313, prevede l’obbligo per il contribuente di
rettificare, in aumento o in diminuzione, la detrazione dell’Iva relativa all’acquisito di beni o di
servizi, qualora gli stessi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto ad una
detrazione in misura diversa rispetto a quella inizialmente operata.
Secondo il combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’art. 19-bis 2 D.P.R. n. 633/1972, nel caso
in cui i beni oggetto della rettifica siano acquisiti in dipendenza di atti di fusione, di scissione,
di cessione o di conferimento di aziende, o di rami di aziende, il soggetto acquirente,
conferitario o beneficiario deve procedere alla rettifica della detrazione Iva originariamente
effettuata dal soggetto venditore, conferente o scisso. Ciò posto, è interessante analizzare la
fattispecie presa in esame dalla risoluzione n. 178/E/2009; nella circostanza l’Agenzia evidenza
che per effetto di cinque operazioni di scissione a favore di un’unica società beneficiaria
(società istante), a seguito del trasferimento, alcuni beni immobili – compresi inizialmente nei
rispettivi patrimoni delle società scisse – vengono utilizzati per l’effettuazione di operazioni
imponibili, mentre in precedenza, in capo alle scisse, erano impiegati per effettuare operazioni
esenti. Pertanto, la società beneficiaria può recuperare l’Iva non detratta sugli acquisti dalle
società scisse, operando una rettifica della detrazione ai sensi del richiamato art. 19-bis2 D.P.R.
n. 633/1972. In particolare, l’Agenzia nella richiamata risoluzione risponde ad un’istanza
d’interpello di una società beneficiaria di cinque operazioni di scissione, a seguito delle quali
la medesima è divenuta proprietaria di un ampio patrimonio immobiliare, da destinare ad
attività di locazione. L’Ufficio, ricordando il concetto di “continuità” tra i soggetti partecipanti
ad un’operazione straordinaria, ed in particolare facendo riferimento a quanto disposto dall’art.
16, co. 11, lett a). L. 24.12.1993, n. 537, secondo cui “gli obblighi e i diritti derivanti
dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le
aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiari del
trasferimento”, stabilisce la possibilità per la società beneficiaria delle operazioni di scissione
di procedere alla rettifica della detrazione Iva, nel caso in cui la stessa non sia stata operata
dalle società scisse al momento dell’acquisto degli immobili, in quanto utilizzati in operazioni
esenti. Il concetto espresso dall’Agenzia, richiamando l’obbligo di rettifica, è quello di correlare
la detrazione dell’imposta all’effettivo, e all’eventuale mutato, utilizzo dei beni e dei servizi
acquistati, tra i primi soggetti (nel caso di specie le società scisse) e i successivi (nel caso di
specie la società beneficiaria delle operazioni di scissione). Con specifico riferimento
all’acquisto di beni ammortizzabili – tra cui rientrano i fabbricati strumentali – il co. 2 dell’art.
19-bis2 D.P.R. n. 633/1972, prevede che la rettifica della detrazione possa operare quando il
cambio di destinazione dei beni ammortizzabili si verifica al loro primo impiego, ovvero nei
quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, elevati a nove nei casi di
fabbricati o di aree fabbricabili. Riguardo al caso oggetto della risoluzione in commento,
richiamando le disposizioni di cui al co. 7 dell’art. 19-bis2 D.P.R. n. 633/1972, la società
beneficiaria delle operazioni di scissione dovrà applicare la rettifica – secondo le disposizioni
di cui ai commi 2, 3 e 4 dello stesso art. 19-bis2 D.P.R. n. 633/1972 – facendo riferimento alla
data in cui i beni sono stati originariamente acquistati o ultimati, sulla base dei dati forniti dal
soggetto dante causa l’operazione di scissione (società scisse), nel caso in cui vi sia, appunto,
un passaggio da un regime di indetraibilità ad un regime di detraibilità (totale o parziale)
dell’imposta. La rettifica è operata ogni anno nella misura di 1/10 per ogni anno di durata della
locazione, fino al compimento del periodo di osservazione fiscale, che decorre, come detto,
dalla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società scissa (dante causa). In particolare, la
società beneficiaria, secondo quanto indicato dall’Agenzia, può procedere:
• ad una rettifica dell’imposta, non detratta totalmente dalla società scissa, per i decimi
non ancora divenuti definitivi (anni mancanti al compimento del periodo fiscale di
osservazione);
• ad una rettifica dell’imposta, non detratta parzialmente dalla scissa in base al pro-rata,
solo se si verifica una variazione della percentuale di detrazione (pro-rata) superiore a
dieci punti, secondo tanti decimi della differenza di pro-rata per quanti sono gli anni che
mancano al compimento del decennio.
fonte: www.ecnews.it