venerdì 25 settembre 2015 di Fabrizio Vedana
Trasferire titoli e liquidità oggetto di emersione sullo stesso conto bancario o aprirne uno
nuovo?
È questa una delle domande che molti si stanno facendo in questi, ultimi, convulsi giorni che
precedono l'attuale scadenza del termine di presentazione delle richieste di accesso alla
procedura di collaborazione volontaria.
Proviamo a fare qualche riflessione sui pro e contro delle diverse possibili soluzioni, avendo
riguardo anche alla decisione di rimpatriare in Italia o mantenere all'estero le attività
finanziarie.
Per quanti hanno deciso o stanno decidendo di mantenere le attività all'estero occorre
distinguere la situazione di quelli che lo hanno fatto (o lo stanno facendo) intestando i beni ad
una fiduciaria italiana da quelli che, invece, hanno mantenuto (o stanno decidendo di
mantenere) le attività su un conto direttamente a sé intestato.
Nel primo caso, al fine di poter perfezionare il cosiddetto rimpatrio giuridico dei beni,
ottenendo i massimi sconti sulle sanzioni e l'affidamento alla fiduciaria del ruolo di sostituto
d'imposta, con conseguente esonero del contribuente dall'obbligo di compilazione del quadro
RW per gli anni successivi, sarà necessario sottoscrivere, per il tramite della fiduciaria, un nuovo
conto presso la stessa banca estera nella quale si trovano le attività finanziarie o in altra banca
estera scelta dal disclosante.
Le attività finanziarie potranno essere oggetto di investimento/disinvestimento ovvero di
utilizzo per finalità di godimento personale anche prima del perfezionamento della procedura
di emersione volontaria entro i limiti consentiti dal nuovo articolo 648-ter.1 del codice penale.
Sarà la fiduciaria a doversi occupare di gestire, da un punto di vista fiscale, le diverse tipologie
di operazioni poste in essere verificando altresì la rilevanza delle stesse ai fini dell'applicazione
della normativa sul monitoraggio fiscale e delle altre normative italiane.
Nel secondo caso le attività rimarranno depositate presso la stessa banca estera nella quale si
trovavano prima dell'avvio della procedura di collaborazione volontaria; investimenti e/o
disinvestimenti, così come eventuali altri utilizzi delle attività finanziarie, saranno autorizzati
entro i limiti previsti dalle procedure interne delle singole banche e rimarranno a carico del
contribuente tutti i conseguenti obblighi fiscali e di altra natura derivanti dall'esecuzione delle
diverse tipologie di operazioni.
Qualora il disclosante intenda invece trasferire le attività oggetto di voluntary su una banca
italiana dovrà in primo luogo verificare se l'istituto da lui prescelto è disponibile ad accogliere
tali disponibilità e, in caso affermativo, acquisire informazioni sulla previsione o meno di
un'operatività specifica.
Talune banche italiane, infatti, prevedono che le attività oggetto di emersione vengano
depositate su un conto dedicato, sottoposto a specifici vincoli ovvero a restrizioni della
ordinaria operatività almeno sino a quando la procedura di voluntary non verrà perfezionata
attraverso il pagamento, a cura del contribuente, di imposte e sanzioni liquidate dall'Agenzia
delle Entrate con invio di appositi F24.
Le citate restrizioni all'ordinaria operatività bancaria saranno oggetto di specifiche clausole
contrattuali che il disclosante dovrà avere cura di leggere con attenzione prima di
sottoscriverle per accettazione.
fonte: www.ecnews.it