venerdì 25 settembre 2015 di Sergio Pellegrino
L’introduzione nel codice civile dell’articolo 2929 bis, rubricato “Espropriazione di beni oggetto
di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”, ha generato un allarmismo,
decisamente eccessivo, in alcuni interpreti, che hanno intonato immediatamente il de
profundis per gli istituti che garantiscono, a determinate condizioni, la protezione del
patrimonio.
Non voglio certo sminuire l’importanza dell’intervento realizzato dal D.L. Giustizia, che ha dato
una nuova possibilità ai creditori, quella di pignorare direttamente i beni oggetto di un atto
dispositivo a titolo gratuito senza la necessità di ottenere una pronuncia giudiziale, ma ne va
analizzata l’effettiva portata, anche se soltanto con il trascorrere del tempo - il decreto è
entrato in vigore infatti soltanto lo scorso 27 giugno -, questa potrà essere apprezzata appieno.
Per innescare la nuova disposizione, i beni che possono essere oggetto di espropriazione
devono essere stati assoggettati dal debitore alla costituzione di vincolo di indisponibilità,
interessando quindi, a titolo esemplificativo, i fondi patrimoniali piuttosto che gli atti di
destinazione o i patrimoni destinati ad uno specifico affare, o di alienazione compiuta a titolo
gratuito, potendo rientrare in questa accezione, ad esempio, gli atti di dotazione di un trust.
Inoltre, alla luce di quanto previsto dal primo comma, riguarderebbe soltanto l’atto posto in
essere successivamente alla manifestazione del credito (anche se compresa la portata
operativa del secondo comma, che riconosce il potere di agire con l’azione esecutiva sul bene
oggetto dell’atto dispositivo anche al creditore anteriore attraverso l’insinuazione nella
procedura esecutiva avviata da altri.
Per gli atti a titolo oneroso, invece, non cambia nulla, potendo questi venire aggrediti ancora
soltanto attraverso la revocatoria.
Se vengono rispettate le condizioni poste dalla norma, il creditore può pignorare direttamente
il bene, senza la necessità di ottenere una pronuncia giudiziale come invece prevede la
revocatoria: in altre parole è stata, di fatto, introdotta una presunzione legale relativa circa la
sussistenza del pregiudizio per il creditore e la consapevolezza del debitore richieste
dall’articolo 2901 del codice civile.
La possibilità del creditore di agire direttamente in esecuzione è condizionata al fatto che
questi disponga di un titolo esecutivo e trascriva il pignoramento entro il termine di un anno
dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.
Attraverso quella che a tutti gli effetti può essere considerata un’inversione dell’onere della
prova, tocca al debitore opporsi agli atti esecutivi fornendo la prova che l’atto posto in essere
non ha in alcun modo intaccato la garanzia patrimoniale.
Un aspetto delicato è, invece, quello della pignorabilità del bene presso terzi che lo abbiano
acquisito dal beneficiario dell’atto dispositivo a titolo gratuito.
Il dato letterale della disposizione farebbe propendere per la sussistenza di una possibilità di
questo tipo: se così fosse, però, verrebbero rivoluzionati i principi generali posti nel nostro
ordinamento a tutela dell’acquisizione del diritto da parte del terzo.
E’ superfluo dire che il tema in questione necessita di un pronto e adeguato chiarimento.
FONTE: www.ecnews.it