lunedì 28 settembre 2015
di Fabio Pauselli
Ai sensi dell’art. 1241 del Codice Civile “la compensazione si verifica quando due persone sono
obbligate una verso l'altra per debiti e crediti reciproci; in questo caso i reciproci debiti e crediti
si estinguono per le quantità corrispondenti”.
Il Codice Civile, tuttavia, fa un ulteriore
distinzione suddividendo la compensazione in legale, giudiziale, volontaria.
La compensazione legale, ex art. 1243 c.c., opera automaticamente fin dal momento della
coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito quando questi siano:
a) omogenei: devono avere lo stesso oggetto, come due crediti di denaro o di cose fungibili;
b) liquidi: quando sono esattamente determinati del loro ammontare;
c) esigibili: quando non sono sottoposti né a termine ne è condizione.
La compensazione giudiziale, ex art. 1243 c.c. 2° comma, si verifica quando il debito opposto
in compensazione non è liquido, cioè non è esattamente determinato, ma è di facile è pronta
soluzione. In questo caso il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito
che riconosce esistente.
La compensazione volontaria, ex art. 1252 c.c., si verifica anche quando i debiti e i crediti
reciproci non presentino le caratteristiche di omogeneità, liquidità e esigibilità, potendo essere
comunque compensati in base all'accordo delle parti.
Da quanto esposto emerge che in presenza di crediti omogenei, liquidi ed esigibili la
compensazione opera automaticamente, senza che le parti debbano fare altro. Ad esempio è
liquido il credito esistente e determinato o anche determinabile con semplici operazioni di
calcolo, è esigibile quel credito scaduto per il quale può essere fatto valere il relativo diritto.
La compensazione, quindi, è un mezzo di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattorio
poiché ciascun soggetto rimane soddisfatto ottenendo l'estinzione del proprio credito.
Tuttavia, a prescindere dal fatto che la compensazione legale operi in automatico, ai sensi
dell’art. 1242 c.c., il giudice non può rilevare d'ufficio l'avvenuta compensazione essendo le
parti costituite in giudizio a doverla eccepire. Inoltre, se tra debitore e creditore vi erano diversi
rapporti di debito - credito, la compensazione ha effetto in applicazione dei criteri legali
d'imputazione del pagamento ex art. 1249 c.c..
Come noto da un punto di vista contabile l’ultimo comma dell’art. 2423-ter c.c., che disciplina
la struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico, pone il divieto generalizzato di
operare compensi di partite. Il Principio contabile OIC 19, tuttavia, negli aspetti legati alla
classificazione dei debiti ammette la
compensazione nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali, per l’appunto quelle viste
poc’anzi. Analoga disposizione similare era contenuta nel previgente OIC 15 relativo ai crediti,
attualmente non più presente.
La compensazione in questi casi può essere effettuata per corrispondenza a mezzo posta o PEC
dove le parti si accordano in merito alle reciproche posizioni debitorie. Tutto l’iter relativo alla
proposta, all’accettazione e ad ogni altra eventuale comunicazione si perfeziona nel momento
in cui il mittente ha effettiva conoscenza del fatto che tutta la documentazione è giunta al
destinatario. Oltre all’immediatezza dello scambio epistolare questi nasconde indubbi vantaggi
anche da un punto di vista fiscale visto che, ai sensi del testo unico sull’imposta di registro, gli
atti formatisi per corrispondenza scontano la registrazione e l’imposizione soltanto in caso
d’uso.
FONTE: ECNEWS.IT