lunedì 28 settembre 2015
di Guido Martinelli
La sezione XV della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con una sua recente
decisione (n. 5257 del 12.06.2015), ha introdotto un criterio interpretativo sull’applicabilità
delle agevolazioni fiscali alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni che
merita qualche considerazione.
La fattispecie concreta appare quella abituale degli accertamenti effettuali dalla Agenzia delle
entrate ai sodalizi sportivi.
All’associazione in questione, che gestisce corsi di nuoto, vengono contestati:
• la mancata previsione dei criteri di ammissione degli associati,
• la mancata consapevolezza degli utenti della piscina di associarsi;
• la mancata valutazione da parte del Consiglio direttivo dell’associazione delle domande
di associazione che venivano approvate con il silenzio assenso;
• l’irregolare modalità di convocazione dell’assemblea degli associati che si svolgeva
presso la sede dell’associazione che è nella abitazione privata del suo presidente;
• la mancata disciplina uniforme del rapporto associativo in quanto gli associati non
frequentanti i corsi di nuoto non potevano accedere all’impianto e quindi svolgere attività
associativa;
• la temporaneità del vincolo associativo.
La Commissione, respingendo il ricorso tempestivamente presentato dal contribuente,
conferma la tesi dell’Ufficio avendo ritenuto, in riferimento alle prime contestazioni sopra
riportate, che “l’appartenenza alla associazione coincideva con l’iscrizione ad un corso di nuoto
e cessava automaticamente con la fine del corso … costituisce circostanza pacifica agli atti di
causa che nessuna valutazione di ammissione dei nuovi soci è mai stata effettuata essendo
stato utilizzato il principio del silenzio accoglimento delle domande di associazione che
peraltro coincidevano con le domande di iscrizione ai corsi di nuoto”.
Non si può, sul punto, che condividere la decisione di primo grado. Il vincolo associativo ha
indubbiamente valore negoziale, costituisce l’adesione ad un contratto plurilaterale con
comunione di scopo (lo statuto) e, pertanto, si perfeziona con l’accettazione della domanda di
ammissione. In mancanza di detta accettazione il vincolo associativo non può intendersi
perfezionato e, pertanto, non può scattare il concetto di “appartenenza” che possa giustificare
il diritto alle agevolazioni fiscali.
Così come il vincolo associativo deve essere caratterizzato dalla affectio societatis, ossia da un
afflato che vada oltre il semplice interesse all’acquisto del servizio messo a disposizione
dall’associazione sportiva. La coincidenza, evidenziata dall’ufficio, che la compagine
associativa coincideva con gli iscritti ai corsi evidentemente non andava nella direzione
indicata.
Perché, altrimenti, l’iscritto rimane un semplice “cliente” e, come tale da assoggettare alle
regole di mercato che, sotto il profilo fiscale, impongono l’assoggettamento al reddito di
impresa e all’Iva.
La decisione, poi, stigmatizza la circostanza che la convocazione presso la sede, abitazione del
Presidente, “esclude una numerosa partecipazione degli associati” con ciò derogando al
principio di democrazia previsto dalla norma fiscale di agevolazione. Lo statuto consentiva in
seconda convocazione la validità dell’assemblea qualsiasi fosse il numero dei soci presenti e
che erano sempre: “i tre consiglieri che hanno assunto le cariche sociali e che gestiscono
l’associazione dalla sua costituzione”.
Interessante appare anche la motivazione con la quale viene respinta l’eccezione del
contribuente legata al diritto alle agevolazioni fiscali in conseguenza della iscrizione al
Registro Coni.
La Commissione afferma che: “appare irrilevante il fatto che l’associazione sia iscritta al
registro tenuto dal Coni in quanto tale registro ha solo finalità sportive … avendo l’iscrizione
effetto solo ai fini delle imposte espressamente previste dall’art. 90 della legge 27 dicembre
2002 n. 289 richiamato dall’art. 7 del D.L. 28 maggio 2004 n. 136: imposta di registro in misura
fissa (comma 5), spese di pubblicità per il soggetto erogante (commi 8 e 11 bis) mentre
compete all’autorità fiscale il controllo della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per
usufruire dei regimi fiscali di favore e in generale per la corretta applicazione dell’ordinamento
tributario come peraltro previsto dalla circolare 9/E del 2013 dell’Agenzia…”.
Infatti il primo comma dell’art. 7 del decreto legge citato prevede espressamente che le
agevolazioni fiscali applicabili alle sportive iscritte al registro siano (solo!) quelle contenute ai
commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 90 della legge 289/02.
FONTE: www.ecnews.it