Venerdì 04 settembre 2015 di Alessandro Pratesi
La pausa estiva, per chi esercita la professione economico–contabile–fiscale, si è progressivamente ridotta: scadenze,
adempimenti e novità non conoscono soste, se non meramente "virtuali".
Inutile, quindi, sperare in un adeguato e
meritatissimo periodo di riposo, poiché è impossibile liberarsi dal pensiero del lavoro che, a settembre, incombe.
Niente di più banale delle ricorrenti lamentazioni di chi, esercitando la professione di commercialista o di
consulente del lavoro, accusa l'Amministrazione Finanziaria e, in genere, la pubblica amministrazione, di
legiferare e produrre documentazione di prassi e comunicati in maniera logorroica, spesso in modo
contraddittorio o criptico e, a tacer d'altro, con deprecabile ritardo rispetto ai termini previsti per gli
adempimenti. Potremmo citare molti e illuminanti esempi; in tal caso, però, servirebbe un trattato e non una breve
notizia. Così, estrapolando dal copioso serbatoio degli argomenti, commentiamo brevemente tre temi: voluntary
disclosure, termini di invio delle dichiarazioni e studi di settore.
Quanto al primo argomento, è sufficiente ricordare che la legge n. 186/2014, recante "Disposizioni in materia di
emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché del potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in
materia di autoriciclaggio", doveva rispondere alla necessità di promuovere, mediante l'adozione di una procedura
straordinaria, la collaborazione volontaria del contribuente per consentirgli di riparare alle infedeltà dichiarative
passate e porre le basi per un futuro rapporto col Fisco basato sulla reciproca fiducia.
Ebbene, per ragioni di ardua giustificazione logica e tecnica, sono trascorsi ben 8 mesi prima di giungere all'apparente
completamento del quadro normativo e interpretativo. Gli ultimi interventi, infatti, risalgono ad agosto (scadenza
prevista: 30.09): si citano, in ordine, le circolari 17.07.2015, n. 27/E, 11.08.2015, n. 11/E e 28.08.2015, n. 31/E, nonché
l'articolo 2 del D. Lgs. 5.08.2015, n. 128 (Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento). Ora,
senza tema di smentita, solo chi non ha la minima concezione di cosa significhi esaminare e gestire una materia così
complessa può pensare che i tempi a disposizione dei professionisti siano "congrui e coerenti" per uno studio adeguato
delle varie criticità e, soprattutto, per assicurare al proprio cliente un corretto adempimento della procedura di
regolarizzazione.
In tale pasticcio si inserisce la scadenza per l'invio del modello Unico 2015 che prevede, ove dovuta, la
compilazione del quadro RW, destinato ad accogliere i dati rilevanti ai fini delle attività detenute all'estero, già
"regolari" o in attesa di divenire tali. Facile respingere l'obiezione di chi dovesse sostenere che ora ci sono tutti gli
strumenti a disposizione per procedere all'adempimento. Sarebbe vero (forse) se tutte le dichiarazioni fossero già pronte
e completate per l'invio ma, anche in questo caso, occorrerebbe comunque tenere conto che: a) il modello Unico non
contiene solo i dati reddituali, Irap e Iva; b) quasi tutti i modelli 770 devono ancora essere spediti; c) nel menzionato
modello Unico sono presenti gli immancabili studi di settore. Della cui utilità e valenza probatoria potremmo
discutere all'infinito e dei quali, quand'anche dovessimo convenire sul loro fondamento tecnico quale
strumento di accertamento, si lamenta, appunto, l'intollerabile ritardo con il quale sono giunti i chiarimenti per il
periodo d'imposta 2014: la circolare esplicativa, infatti, è la n. 28 del 17.07.2015. Evito, infine, di citare i termini entro
cui è stata resa disponibile la versione definitiva del relativo software ...
Come sempre, massimo rigore nelle pretese e minima attenzione a chi, gratuitamente, è al servizio della
pubblica amministrazione.
Fonte: Sistema ratio centro studi castelli