Fisco di agosto, ovvero quando la sospensione feriale non vale…

Venerdì 04 settembre 2015 di Alessandro Pratesi 
La pausa estiva, per chi esercita la professione economico–contabile–fiscale, si è progressivamente ridotta: scadenze, adempimenti e novità non conoscono soste, se non meramente "virtuali".

 Inutile, quindi, sperare in un adeguato e meritatissimo periodo di riposo, poiché è impossibile liberarsi dal pensiero del lavoro che, a settembre, incombe. Niente di più banale delle ricorrenti lamentazioni di chi, esercitando la professione di commercialista o di consulente del lavoro, accusa l'Amministrazione Finanziaria e, in genere, la pubblica amministrazione, di legiferare e produrre documentazione di prassi e comunicati in maniera logorroica, spesso in modo contraddittorio o criptico e, a tacer d'altro, con deprecabile ritardo rispetto ai termini previsti per gli adempimenti. Potremmo citare molti e illuminanti esempi; in tal caso, però, servirebbe un trattato e non una breve notizia. Così, estrapolando dal copioso serbatoio degli argomenti, commentiamo brevemente tre temi: voluntary disclosure, termini di invio delle dichiarazioni e studi di settore. Quanto al primo argomento, è sufficiente ricordare che la legge n. 186/2014, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché del potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", doveva rispondere alla necessità di promuovere, mediante l'adozione di una procedura straordinaria, la collaborazione volontaria del contribuente per consentirgli di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per un futuro rapporto col Fisco basato sulla reciproca fiducia. Ebbene, per ragioni di ardua giustificazione logica e tecnica, sono trascorsi ben 8 mesi prima di giungere all'apparente completamento del quadro normativo e interpretativo. Gli ultimi interventi, infatti, risalgono ad agosto (scadenza prevista: 30.09): si citano, in ordine, le circolari 17.07.2015, n. 27/E, 11.08.2015, n. 11/E e 28.08.2015, n. 31/E, nonché l'articolo 2 del D. Lgs. 5.08.2015, n. 128 (Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento). Ora, senza tema di smentita, solo chi non ha la minima concezione di cosa significhi esaminare e gestire una materia così complessa può pensare che i tempi a disposizione dei professionisti siano "congrui e coerenti" per uno studio adeguato delle varie criticità e, soprattutto, per assicurare al proprio cliente un corretto adempimento della procedura di regolarizzazione. In tale pasticcio si inserisce la scadenza per l'invio del modello Unico 2015 che prevede, ove dovuta, la compilazione del quadro RW, destinato ad accogliere i dati rilevanti ai fini delle attività detenute all'estero, già "regolari" o in attesa di divenire tali. Facile respingere l'obiezione di chi dovesse sostenere che ora ci sono tutti gli strumenti a disposizione per procedere all'adempimento. Sarebbe vero (forse) se tutte le dichiarazioni fossero già pronte e completate per l'invio ma, anche in questo caso, occorrerebbe comunque tenere conto che: a) il modello Unico non contiene solo i dati reddituali, Irap e Iva; b) quasi tutti i modelli 770 devono ancora essere spediti; c) nel menzionato modello Unico sono presenti gli immancabili studi di settore. Della cui utilità e valenza probatoria potremmo discutere all'infinito e dei quali, quand'anche dovessimo convenire sul loro fondamento tecnico quale strumento di accertamento, si lamenta, appunto, l'intollerabile ritardo con il quale sono giunti i chiarimenti per il periodo d'imposta 2014: la circolare esplicativa, infatti, è la n. 28 del 17.07.2015. Evito, infine, di citare i termini entro cui è stata resa disponibile la versione definitiva del relativo software ... Come sempre, massimo rigore nelle pretese e minima attenzione a chi, gratuitamente, è al servizio della pubblica amministrazione.

 Fonte: Sistema ratio centro studi castelli

.