Riduzione contributiva nel settore edilizia

Venerdì 04 settembre 2015 di Aldo Forte 
 A decorrere dal 1° settembre, si potranno presentare le domande per la riduzione della contribuzione nel settore edile per l'anno 2015. Ne ha dato notizia l'Inps con messaggio 5336 del 17.08.2015. 

Si ricorda che l'art. 29 del D.L. 244/1995 convertito, con modificazioni, con la L. 341/1995 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro provveda alla conferma o meno della misura dello sgravio in argomento, attraverso apposito decreto di concerto con il Ministero dell'Economia; trascorsi 30 giorni dal 31 luglio - e sino all'adozione del decreto - si applica la riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio. Ne deriva, poiché non è stato emanato nel periodo citato il relativo decreto, che a decorrere dal 1.09.2015 le aziende potranno inoltrare la richiesta per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2014, pari al 11,50%. Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica solo ed esclusivamente agli operai occupati 40 ore a settimana; non spetta per i lavoratori a tempo parziale. La riduzione contributiva in esame non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio: assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991). In base all'art. 36 bis, c. 8, del D.L. L. 223/2006, i datori di lavoro: 
• devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili; 
• non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione. 
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015. Le richieste per il 2015 dovranno essere inviate solo in via telematica con il modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'Inps, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione"; entro il giorno successivo alla trasmissione. I sistemi informativi dell'Inps effettueranno alcuni controlli formali, attribuendo un esito positivo o negativo alla comunicazione. Le posizioni aziendali dei datori di lavoro ammessi allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione "7N"; indipendentemente dalla data di inoltro dell'istanza; il codice di autorizzazione "7N" avrà validità da agosto a dicembre 2015. I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno ovviamente valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l'elemento TipoLavStat con il codice "NFOR", che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda.

 Fonte: sistema ratio centro studi castelli

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