Fattura immediata: invio per posta elettronica

VENERDI' 11 SETTEMBRE 2015
Fatturazione immediata e differita. Analisi alla luce delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica.
Un autoriparatore emette ricevuta fiscale ai privati e fattura immediata alle ditte. Può emettere ad entrambi fattura ed inviarla via posta elettronica? Ad oggi, è ancora obbligatorio che il cliente debba uscire dall'officina con un documento ricevuta/fattura? Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato merita in primo luogo di essere richiamato l’articolo 21 del D.P.R. 633/72. In virtù della norma in oggetto, infatti, “la fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione”. Considerato inoltre che, sempre nello stesso articolo, è chiarito che “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”, si può concludere che la trasmissione telematica della fattura per mezzo di posta elettronica al momento dell’effettuazione dell’operazione sia conforme al dettato normativo. Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, con la Circolare 19 ottobre 2005, n. 45/E ha avuto modo di chiarire quanto segue: “L'articolo 21, comma 1, ultimo periodo, dispone che la fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica". Con disposizione innovativa si prevede, accanto alle tradizionali modalità di invio della fattura (tramite consegna o spedizione), anche la "trasmissione per via elettronica". La trasmissione elettronica, quindi, viene indicata come un'ulteriore modalità di emissione delle fatture, di cui è possibile avvalersi solo in caso di preventivo accordo tra le parti, posto che il cessionario o committente deve essere in possesso degli strumenti tecnici idonei alla ricezione del documento. La fattura (sia analogica che elettronica) spedita o consegnata nei modi tradizionali si considera emessa, rispettivamente, al momento della spedizione o della consegna. …. La fattura elettronica inoltrata per via telematica si ha per emessa nel momento della sua trasmissione, ossia nel momento in cui il documento informatico è trasmesso per via elettronica al destinatario (vedi successivo paragrafo 2.6.1.). Peraltro, l'emissione della fattura può coincidere con il momento in cui la fattura elettronica è messa a disposizione del destinatario al quale venga inviato un semplice messaggio (e-mail) contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento al server ove la fattura è reperibile. In tal modo il destinatario, collegandosi al sito, può effettuare in qualsiasi momento il download della fattura, ossia scaricare il documento elettronico. In ogni caso, occorre che il ricevente sia nelle condizioni di leggere il documento così come messo a disposizione nel server e, pertanto, è assolutamente indispensabile il preventivo accordo tra le parti.”
La fatturazione immediata e differita
Nella generalità dei casi è necessario che sia data evidenza fiscale dell’avvenuta operazione mediante una fattura immediata, la quale deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione, ovvero entro le ore 24 dello stesso giorno nel quale l’operazione è effettuata. In alcuni specifici casi è tuttavia possibile emettere una fattura differita. Più precisamente, fino al 31.12.2012 tale possibilità era concessa solo con riferimento alle operazioni di cessioni di beni mobili, e soltanto a condizione che la consegna o spedizione risultasse da documento di trasporto o da altro documento idoneo (come, ad esempio, la ricevuta fiscale o lo scontrino opportunamente integrati). Dal 2013, però, la possibilità di emettere fattura differita è stata estesa anche alle prestazioni di servizi, ma solo a condizione che le prestazioni stesse siano individuabili mediante apposita documentazione, come, ad esempio, i contratti stipulati tra le parti. Questa possibilità appare estremamente interessante in quanto consente al prestatore di emettere soltanto una fattura al mese, senza dover fatturare ciascuna prestazione. Nel caso di specie, pertanto, qualora sia stato stipulato un contratto tra l’autoriparatore e un’altra azienda, in virtù del quale l’autoriparatore si impegna alla manutenzione periodica del parco autovetture della controparte, non si ritiene necessario emettere la fattura immediata, in quanto sarà possibile emettere una sola fattura differita recante il dettaglio di tutte le manutenzioni concordate nel mese di riferimento. Si ricorda, in ogni caso che dalla documentazione commerciale prodotta e conservata deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Può trattarsi, ad esempio, oltre che del documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d’incarico, della relazione professionale.
 La fattura elettronica 
È possibile qualificare una fattura come “elettronica” se è emessa e trasmessa in qualunque formato elettronico. Giova a tal proposito di essere ricordato che, come chiarito anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 18/E del 24 giugno 2014, la fattura può essere considerata in formato elettronico solo quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta ed accettata dal destinatario. Pertanto non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo. Al contrario, possono essere considerate fatture elettroniche quelle che, seppure create in formato cartaceo, siano successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici (es.: posta elettronica). Inoltre, l’articolo 21 nella sua nuova formulazione prevede che “il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario”. A tal proposito, si precisa che il termine “accettazione” non presuppone necessariamente un accordo formale (precedente o successivo) alla fatturazione fra le parti. Il destinatario della fattura elettronica, che riceve il documento elettronicamente, può infatti anche decidere di non “accettare” tale processo e conservare la fattura cartacea: la fattura rimarrà comunque “elettronica” in capo al prestatore, con conseguente obbligo di conservazione elettronica.

 FONTE: FISCAL FOCUS. IT

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