VENERDI' 11 SETTEMBRE 2015
Fatturazione immediata e differita. Analisi alla luce delle disposizioni in tema
di fatturazione elettronica.
Un autoriparatore emette ricevuta fiscale ai privati e fattura immediata alle
ditte.
Può emettere ad entrambi fattura ed inviarla via posta elettronica?
Ad oggi, è ancora obbligatorio che il cliente debba uscire dall'officina con un
documento ricevuta/fattura?
Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato merita in primo luogo di
essere richiamato l’articolo 21 del D.P.R. 633/72.
In virtù della norma in oggetto, infatti, “la fattura è emessa al momento
dell'effettuazione dell'operazione”.
Considerato inoltre che, sempre nello stesso articolo, è chiarito che “la fattura,
cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione,
trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”, si può
concludere che la trasmissione telematica della fattura per mezzo di posta
elettronica al momento dell’effettuazione dell’operazione sia conforme al
dettato normativo. Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, con la Circolare 19 ottobre
2005, n. 45/E ha avuto modo di chiarire quanto segue:
“L'articolo 21, comma 1, ultimo periodo, dispone che la fattura si ha per emessa
all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua
trasmissione per via elettronica".
Con disposizione innovativa si prevede, accanto alle tradizionali modalità di
invio della fattura (tramite consegna o spedizione), anche la "trasmissione per
via elettronica".
La trasmissione elettronica, quindi, viene indicata come un'ulteriore modalità di
emissione delle fatture, di cui è possibile avvalersi solo in caso di preventivo
accordo tra le parti, posto che il cessionario o committente deve essere in
possesso degli strumenti tecnici idonei alla ricezione del documento.
La fattura (sia analogica che elettronica) spedita o consegnata nei modi
tradizionali si considera emessa, rispettivamente, al momento della spedizione
o della consegna.
….
La fattura elettronica inoltrata per via telematica si ha per emessa nel
momento della sua trasmissione, ossia nel momento in cui il documento
informatico è trasmesso per via elettronica al destinatario (vedi successivo
paragrafo 2.6.1.).
Peraltro, l'emissione della fattura può coincidere con il momento in cui la
fattura elettronica è messa a disposizione del destinatario al quale venga
inviato un semplice messaggio (e-mail) contenente un protocollo di
comunicazione ed un link di collegamento al server ove la fattura è reperibile.
In tal modo il destinatario, collegandosi al sito, può effettuare in qualsiasi
momento il download della fattura, ossia scaricare il documento elettronico. In
ogni caso, occorre che il ricevente sia nelle condizioni di leggere il documento
così come messo a disposizione nel server e, pertanto, è assolutamente
indispensabile il preventivo accordo tra le parti.”
La fatturazione immediata e differita
Nella generalità dei casi è necessario che sia data evidenza fiscale
dell’avvenuta operazione mediante una fattura immediata, la quale deve
essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione, ovvero entro le
ore 24 dello stesso giorno nel quale l’operazione è effettuata.
In alcuni specifici casi è tuttavia possibile emettere una fattura differita.
Più precisamente, fino al 31.12.2012 tale possibilità era concessa solo con
riferimento alle operazioni di cessioni di beni mobili, e soltanto a condizione
che la consegna o spedizione risultasse da documento di trasporto o da altro documento idoneo (come, ad esempio, la ricevuta fiscale o lo scontrino
opportunamente integrati).
Dal 2013, però, la possibilità di emettere fattura differita è stata estesa anche
alle prestazioni di servizi, ma solo a condizione che le prestazioni stesse siano
individuabili mediante apposita documentazione, come, ad esempio, i contratti
stipulati tra le parti.
Questa possibilità appare estremamente interessante in quanto consente al
prestatore di emettere soltanto una fattura al mese, senza dover fatturare
ciascuna prestazione.
Nel caso di specie, pertanto, qualora sia stato stipulato un contratto tra
l’autoriparatore e un’altra azienda, in virtù del quale l’autoriparatore si
impegna alla manutenzione periodica del parco autovetture della controparte,
non si ritiene necessario emettere la fattura immediata, in quanto sarà
possibile emettere una sola fattura differita recante il dettaglio di tutte le
manutenzioni concordate nel mese di riferimento.
Si ricorda, in ogni caso che dalla documentazione commerciale prodotta e
conservata deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la
data di effettuazione e le parti contraenti. Può trattarsi, ad esempio, oltre che
del documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto,
della nota di consegna lavori, della lettera d’incarico, della relazione
professionale.
La fattura elettronica
È possibile qualificare una fattura come “elettronica” se è emessa e trasmessa
in qualunque formato elettronico.
Giova a tal proposito di essere ricordato che, come chiarito anche dalla
Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 18/E del 24 giugno 2014, la fattura
può essere considerata in formato elettronico solo quando viene trasmessa (o
messa a disposizione), ricevuta ed accettata dal destinatario.
Pertanto non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure
create in formato elettronico tramite un software di contabilità o un software
di elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in formato
cartaceo.
Al contrario, possono essere considerate fatture elettroniche quelle che,
seppure create in formato cartaceo, siano successivamente trasformate in
documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici
(es.: posta elettronica).
Inoltre, l’articolo 21 nella sua nuova formulazione prevede che “il ricorso alla
fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario”. A tal proposito, si precisa che il termine “accettazione” non presuppone
necessariamente un accordo formale (precedente o successivo) alla
fatturazione fra le parti.
Il destinatario della fattura elettronica, che riceve il documento
elettronicamente, può infatti anche decidere di non “accettare” tale processo e
conservare la fattura cartacea: la fattura rimarrà comunque “elettronica” in
capo al prestatore, con conseguente obbligo di conservazione elettronica.
FONTE: FISCAL FOCUS. IT