martedì 22 settembre 2015 di Sandro Cerato
Alla luce dell’imminente scadenza per la presentazione dell’Unico, è bene ricordare che tra i
vantaggi che può comportare la scelta di adeguarsi al dato puntuale risultante
dall’applicazione degli studi di settore, vi è quello di potersi avvalere del regime premiale
introdotto dall’art. 10, co. 9 e 10, del D.L. 06.12.2011 n. 201, applicabile ai contribuenti che
risultano congrui (anche per effetto di adeguamento) e coerenti agli studi di settore.
Il regime premiale è fruibile dai soggetti "potenzialmente" accertabili sulla base degli studi di
settore: restano esclusi, quindi, dal regime in esame, tutti quei contribuenti che presentano
cause di inapplicabilità o di esclusione, compresi quelli nei cui confronti lo strumento
accertativo non si rende applicabile ai sensi del DM 11.2.2008 (C.M. 16.3.2012 n. 8).
L'attuazione della norma - con relativi termini differenziati di accesso alla disciplina (tenuto
conto del tipo di attività svolta dal contribuente) – è demandata ad uno specifico
provvedimento direttoriale che individua gli studi di settore ammessi al regime premiale in
questione. Per il periodo d’imposta 2014, il provvedimento 9 giugno 2015, prot. 78324, ha
individuato 157 studi di settore ammessi ai benefici premiali, confermando tuttavia
l’esclusione di tutti gli studi di settore previsti per i professionisti, in quanto per questi ultimi
la funzione di stima utilizzata dall’Amministrazione Finanziaria “nel valorizzare le prestazioni
rese non riesce a cogliere appieno i possibili casi di omessa fatturazione”.
Per poter beneficiare delle agevolazioni, occorre che il contribuente abbia regolarmente
assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, indicando fedelmente tutti quelli previsti. Il requisito della fedeltà ai dati dichiarati
non è però così semplice da rispettare, a causa delle numerose informazioni richieste (e delle
varie opzioni di compilazione e modalità di esposizione possibili) che potrebbero indurre in
errore anche il contribuente più attento e diligente. Per le suddette ragioni, l’Agenzia delle
Entrate (Provvedimento direttoriale del 9 giugno 2015, prot. 78324) ha precisato che l'accesso
al regime premiale non è impedito ove siano stati commessi errori o omissioni nella
compilazione dei modelli degli studi di settore di dati che non comportano la modifica:
- dell'assegnazione ai cluster;
- del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;
- del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza, a fronte delle
risultanze dell'applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.
Pertanto, eventuali differenze rispetto all'assegnazione del cluster, alla stima dei ricavi o dei
compensi o al posizionamento rispetto agli indicatori, potrebbero pregiudicare l’accesso al
regime premiale in argomento e ciò anche laddove gli scostamenti non dovessero impattare
sull'eventuale stima di "congruità e coerenza" della posizione del contribuente effettuata da
Gerico. Al ricorrere di tale ipotesi, infatti, l'accesso al regime premiale sarebbe comunque
precluso, stante il mancato rispetto del requisito della “fedeltà dei dati dichiarati”.
Per accedere al regime premiale in argomento è altresì necessario che, sulla base dei dati
indicati, la posizione del contribuente risulti congrua e coerente con gli specifici indicatori
previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore applicabile: un risultato di
incoerenza rispetto a tali indici potrebbe precludere “ab origine” l'accesso al regime premiale
in argomento, anche in caso di normalità agli indicatori di normalità economica. Sul punto, va
segnalato che la congruità può essere conseguita anche a seguito di adeguamento e che,
qualora il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità deve sussistere per
entrambi gli studi. Per quanto riguarda la coerenza agli studi di settore, questa deve sussistere
per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità economica previsti dallo studio di settore
applicabile: nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la coerenza deve
sussistere per entrambi gli studi.
È tuttavia importante ribadire che, gli effetti “premiali” appena descritti partono dall’assunto
che gli studi di settore siano stati compilati in maniera fedele e veritiera da parte del
contribuente, pena la decadenza di tutti i benefici e la possibile attivazione dell’accertamento
induttivo ai sensi del citato art. 39, co. 2, lett. d-ter), dpr 600/73. Sul punto, si rammenta che
quest’ultima disposizione riconosce la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di
effettuare l’accertamento induttivo qualora:
- il modello studi di settore non sia allegato;
- siano indicate cause di esclusione o inapplicabilità dagli studi non sussistenti;
- il modello studi di settore sia compilato in maniera infedele.
La condizione di infedele compilazione del modello studi sussiste qualora si verifichi uno
scostamento superiore al 15%, o comunque maggiore di Euro 50.000, tra i ricavi/compensi
risultanti dal calcolo degli studi con dati corretti e quelli con i dati dichiarati: lo scostamento
in parola non è richiesto, invece, quando il modello studi di settore non è allegato, oppure sono
state indicate cause di esclusione o inapplicabilità dagli studi non sussistenti.
Ad ogni modo, non può essere sottaciuto che la compilazione di uno studio di settore in modo
veritiero e corretto rappresenta, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza di
merito, una causa ostativa all’attivazione dell’accertamento induttivo, in quanto l’impianto
contabile non può essere considerato inattendibile (CTP di Milano n. 732/47/14 del 14 maggio
2014 e della CTP di Salerno n. 3335/10/14 del 29 luglio 2014). Secondo i Giudici Milanesi,
infatti, la ricostruzione dei ricavi, applicando le medie dei ricarichi applicati nel settore di
appartenenza del contribuente, può risultare corretta solo quando la difformità rispetto al
ricarico praticato dal contribuente raggiunge livelli importanti, altrimenti non è possibile
procedere nei confronti di soggetti che oltre a presentare una contabilità regolare, sono
soprattutto congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore. Dello stesso avviso anche i
giudici della CTP di Salerno, i quali confermano che il ricorso all’accertamento induttivo è
consentito quando i maggiori ricavi ricostruiti in forza della percentuale di ricarico si
discostano notevolmente da quelli dichiarati, con conseguente inattendibilità delle scritture
contabili. In buona sostanza, dalle sentenze riportate emerge che pur essendo gli studi di
settore una presunzione semplice nell’ambito dell’accertamento, è altrettanto vero che gli
stessi possono essere utilizzati anche a favore del contribuente, il quale può fare “pesare” la
congruità al fine di ridurre la portata presuntiva di altre tipologie di accertamento.
Fonte: www.ecnews.it