GIOVEDI' 13 AGOSTO 2015
Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2015 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta 1° marzo 2014 - 28 febbraio 2015 . I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 21 settembre 2015 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Soggetti obbligati
Le società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, gli enti non commerciali, con periodo d'imposta 1° marzo 2014 - 28 febbraio 2015 .
Modalità operative
Devono essere eseguiti entro la data odierna i versamenti risultanti del Mod. Unico 2015 ed IRAP 2015 , compresi quelli relativi al primo acconto.
Il versamento delle imposte in scadenza in data odierna riguarda i saldi IRES, IRAP ed imposte sostitutive e gli eventuali acconti IRES ed IRAP.
I versamenti vanno effettuati esclusivamente con modalità telematiche.
A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
Il periodo di riferimento da indicare nel modello F24 è l'anno d'imposta per il quale si effettua il pagamento, da indicare nella forma AAAA. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincide con l'anno solare è necessario barrare l'apposita casella ed indicare nella colonna "anno di riferimento" il primo dei due anni solari interessati.
È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza.
IRES
Il saldo dell'IRES da versare corrisponde alla risultanza della dichiarazione dei redditi, decurtata degli eventuali acconti già corrisposti.
L'importo da versare come primo acconto a titolo di IRES è pari al 40 per cento; il secondo acconto, da versare entro l'undicesimo mese successivo al termine del periodo d'imposta, è invece pari al residuo 60 per cento dell'importo dovuto.
Ai fini del computo dell'acconto dell'Ires, il contribuente non può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d'imposta precedente.
I codici tributo da indicare nel Mod. F24 sono i seguenti:
- 2003 - IRES - Saldo;
- 2001 - IRES - Acconto prima rata.
IRAP
Il saldo dell'IRAP da versare corrisponde alla risultanza della dichiarazione dei redditi, decurtata degli eventuali acconti già corrisposti.
L'IRAP è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,90 per cento (4,65 per banche ed enti finanziari, 5,90 per assicurazioni, 4,20 per imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche e 1,90 per produttori agricoli); tale aliquota è stata ridotta al 3,50 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (4,20 per banche ed enti finanziari, 5,30 per assicurazioni, 3,80 per imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche e 1,70 per produttori agricoli). Ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale in luogo dell'aliquota del 3,50 per cento deve applicare l'aliquota del 3,75 (4,50 per banche ed enti finanziari, 5,70 per assicurazioni, 4,00 per imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche e 1,80 per produttori agricoli).
Il versamento in acconto dell'IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi. Per i soggetti IRES l'acconto va versato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione e la seconda, pari al residuo 60 per cento, nel corso dell'undicesimo mese del periodo d'imposta di competenza. Si riportano di seguito i codici tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta:
- 3800 - Irap Saldo;
- 3812 - Irap Acconto - prima rata.
Rateazione
Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.
Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare è possibile rateizzare il saldo e il primo acconto in un numero variabile di rate dalla data di scadenza del primo versamento fino alla data di scadenza del secondo acconto. Non potrà invece essere rateizzato il secondo acconto, il cui termine scade l'undicesimo mese dell'esercizio cui l'imposta è afferente.
Qualora l'importo della singola rata risulti con cifre dopo la virgola, il relativo versamento deve essere effettuato con l'arrotondamento al centesimo di euro.
I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "Rateazione/Regione/Prov." del Modello di versamento F24. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per l'effettuazione dei pagamenti. Gli interessi per la rateazione sono del 4 per cento annuo pari allo 0,33% mensile.
Per il versamento degli interessi sono stati istituiti i seguenti codici tributo :
- 1668 - Interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella sezione 2 - erario del modello di versamento unitario;
- 3805 - Interessi per il pagamento dilazionato degli importi rateizzabili indicati nella sezione 4 - regioni del modello di versamento unitario.
La prima rata deve essere versata entro il termine ordinario mentre le altre rate entro il giorno 16 di ogni singolo mese di scadenza; il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia.
Compensazione
A decorrere dal 1° gennaio 2014 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 700.000,00 Euro per ciascun anno solare .
Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.
La Legge n. 147/2013 all'articolo 1 comma 574 ha previsto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Tale adempimento non deve essere preventivo rispetto all'utilizzo del credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, anche da tali soggetti in modo da attestare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli del visto di conformità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, à ~ effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.
Sanzioni
L'omesso versamento può essere regolarizzato entro 30 giorni dalla data della commissione con la sanzione del 3% (1/10 rispetto della sanzione ordinaria) o il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione con la sanzione del 3,75% (1/8 della sanzione ordinaria), oltre agli interessi legali.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, a conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.
L'omessa o inesatta indicazione sul Modello F24 del numero di codice fiscale comporta l'applicazione della pena pecuniaria da euro 103 a euro 2.065, mentre, nel caso in cui il modello non contenga gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che esegue il versamento e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da euro 103 a euro 516.
La compensazione di crediti inesistenti comporta l'applicazione della sanzione dal 100% al 200% dei crediti stessi.
L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli del visto di conformità per la compensazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582 (articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.
Attenzioni
Acconti
I versamenti di acconto dell'IRES, nonché quelli relativi all'acconto dell'IRAP, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.
L'acconto dell'IRES (e, conseguentemente, dell'IRAP) è dovuto in nella misura pari al 100 per cento.
Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda.
Il versamento è effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente, tenendo conto che tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'IRES e all'IRAP il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.
Ai fini del computo dell'acconto IRES, il contribuente non può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996).
Presentazione dichiarazione
E' stato emanato il D.L. n. 207/2008, così come modificato dalla L. n. 14/2009, con il quale sono stati modificati i termini di presentazione dei modelli dichiarativi come segue:
- presentazione telematica entro l'ultimo giorno del nono (precedentemente settimo) mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Versamento con maggiorazione
I versamenti in oggetto possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza attuale maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Importo minimo per versamenti e rimborsi
Il comma 137 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro.
Exit tax
L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 10 luglio 2014, definisce le modalità di esercizio dell'opzione per la sospensione o rateizzazione dell'Exit tax, l'imposta da applicare in Italia in caso di trasferimento della residenza fiscale delle imprese in altro Stato dell'Ue o in Stati aderenti all'Accordo sul SEE (Spazio economico europeo). Il Provvedimento attua le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 luglio 2014.
L'opzione per la sospensione delle plusvalenze va presentata con una comunicazione all'ufficio territorialmente competente, insieme alla documentazione prevista, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'ultimo periodo di imposta di residenza in Italia. Le disposizioni del provvedimento 10 luglio 2014 compatibili con quelle del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2013 si applicano anche ai trasferimenti all'estero della residenza effettuati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto da ultimo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui il termine sia già scaduto o scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, i soggetti ivi indicati dovranno presentare l'apposita comunicazione entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale da ultimo citato.
Ogni anno chi esercita l'opzione per la sospensione, ai fini del monitoraggio, è tenuto alla dichiarazione dei redditi, per i periodi d'imposta successivi a quello di opzione. Nella dichiarazione devono essere compilati soltanto i quadri relativi all'indicazione della plusvalenza complessiva, con l'importo della plusvalenza ancora sospesa e dell'ammontare dell'imposta dovuta.
Analogamente alla sospensione, anche per la rateazione i contribuenti interessati sono tenuti a presentare una specifica comunicazione all'ufficio territorialmente competente. Le imposte sui redditi oggetto di versamento rateale sono pagate in sei rate annuali di pari importo. L'esercizio dell'opzione elimina l'obbligo di monitoraggio annuale. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, mentre le restanti rate sono versate insieme agli interessi negli anni successivi entro lo stesso termine.
Riferimenti
Legislazione
- D.Lgs. n. 471/1997: art. 13
- D.Lgs. n. 472/1997: art. 13
- D.P.R. n. 322/1998: artt. 1, 2 e 3
- D.Lgs. n. 344/2003
- Legge n. 311/2004: art. 1, comma 301
- Legge n. 266/2005: art. 1, comma 137
- D.L. 30/12/2008 n. 207, convertito con modifiche in L. 27/02/2009 n. 14
- Provvedimento 12/4/2012
- D.L. 30/11/2013, n. 133
- L. 27/12/2013 n. 147: art. 1 comma 574
- D.L. 24/4/2014 n. 66 art. 2
- D.L. 24/4/2014 n. 66 art. 11
- Decreto 2/7/2014
- Provvedimento 10/07/2014 (exit tax)
- Provvedimento 30/01/2015 (Approvazione IRAP 2015)
- Provvedimento 30/01/2015 (Approvazione Unico SC 2015)
- Provvedimento 30/01/2015 (Approvazione Unico ENC 2015)
Interpretazioni Ministeriali
- R.M. n. 390/E del 20/12/2002
- Comunicato stampa MEF 30/11/2013 n. 236 (Incremento acconti IRES ed IRAP)
FONTE: IPSOA.IT