Legge europea 2014: IVA, nuove regole per cessioni e scambi intra-Ue

VENERDI' 14 AGOSTO 2015
Entrano in vigore martedì 18 agosto 2015 le novità introdotte dalla Legge europea 2014. 

Tra queste, con riferimento alla normativa IVA, il provvedimento interviene sulla disciplina degli scambi intra-Ue, modificando le regole relative al trasferimento temporaneo di beni sottoposti a lavorazioni o manipolazioni. Si prevede, inoltre, l’estensione del regime di non imponibilità di cui all’art. 9 comma 1 del DPR 633/72 a tutti i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile. In vigore dal 18 agosto le novità introdotte dalla Legge 115/2015 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto scorso), recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014”. Il provvedimento si compone di 30 articoli, contenenti una serie di misure abrogative o modificative tese a risolvere i casi di non corretto recepimento della normativa comunitaria. Tra queste la legge europea 2014 interviene sulla disciplina IVA relativa agli scambi intracomunitari (articoli 38 e 41 del D.L. 331/1993) e sulla disciplina dei serviziinternazionali (art. 9 del DPR 633/1972). Prima dell’approvazione della Legge Europea, ai sensi della precedente versione dell’art. 38 comma 5 lett. a) del D.L. 331/93, non costituiva operazione assimilata all’acquisto intracomunitario l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizia, lavorazione o manipolazioni usuali se, successivamente all’esecuzione della prestazione di servizi, i beni erano rispediti al committente nello Stato di provenienza ovvero per suo conto in un altro Stato della UE ovvero al di fuori del territorio della UE. Il novellato art. 38 esclude, invece, dalla disciplina degli scambi intracomunitari le introduzioni in Italia di beni provenienti da altro Stato membro, poste in essere da un soggetto passivo IVA in detto Stato membro solo “qualora il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membroa partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato”. Allo stesso modo, il novellato art. 41, comma 3, esclude dalla disciplina degli scambi intracomunitari, i trasferimenti di beni dall’Italia ad altro Stato membro, poste in essere da un soggetto passivo IVA italiano a condizione che “i beni siano successivamente trasportati o spediti al committente soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato”. In conformità alla nuova disciplina, il soggetto passivo italiano che si trovi a inviare beni in lavorazione in un altro Stato UE, senza che gli stessi facciano rientro in Italia, non potrà beneficiare del regime IVA sospensivo e dovrà considerare l’operazione un trasferimento di beni a se stesso (previa identificazione nell’altro Stato membro di destinazione) con applicazione del regime di non imponibilità IVA. Tali operazioni concorreranno ai fini dell’assunzione della qualifica di esportatore abituale e per la maturazione del plafond. Venendo alle novità relative ai servizi internazionali, la legge europea 2014 prevede l’estensione del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 9 comma 1 del DPR 633/1972 a tutti i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale (di cui alla direttiva 2006/79/CE) e alle spedizioni di valore trascurabile, a condizione che i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta. Si prevede inoltre la revisione, da attuare attraverso un regolamento del Ministro dell’economia, dell’attuale regolamento in materia di franchigie fiscali, adottato con il decreto del Ministro delle Finanze del 5 dicembre 1997, n. 489, al fine di esplicitare che, nei casi di applicazione della franchigia dai diritti doganali alle piccole spedizioni di carattere non commerciali e alle spedizioni di valore trascurabile, detta franchigia riguarda anche i relativi servizi accessori, a prescindere dal loro ammontare. 

FONTE: IPSOA.IT - A cura della Redazione

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