Versamento del contributo alla gestione separata INPS

GIOVEDI' 13 AGOSTO 2015
Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente . 

Soggetti obbligati 
Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo, e cioè a dire prestazioni rese: 
a) da amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica; 
b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i compensi corrisposti a titolo di diritto d'autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali e simili; 
c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore autonomo senza partita IVA; 
d) i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degli iscritti agli albi professionali); 
e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00. 
Modalità operative 
Con decorrenza dal 1° gennaio 2015 la misura della contribuzione alla Gestione separata INPS deve essere calcolata con: - aliquota del 30,72% , per i soggetti privi di un'altra tutela previdenziale obbligatoria (ivi inclusi gli associati in partecipazione che non siano pensionati od iscritti ad altre gestioni) ridotta per il 2014 e per il 2015 al 27,72%, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; - aliquota del 23,5 % per gli altri soggetti. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata. Il contributo alla gestione separata INPS è posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del committente. Per gli associati in partecipazione il 55 per cento del contributo è posto a carico dell'associante ed il 45 per cento è posto a carico dell'associato. Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. 
I dati richiesti dal modello di versamento F24 sono: 
- codice sede; 
- causale contributo (come sotto riportato); 
- filiale azienda; 
- periodo di riferimento "da"; 
- periodo di riferimento "a"; 
- importi a debito versati; 
- importi a credito compensati. 
A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: 
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; 
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; 
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. 
La causale contributo da indicare nel Mod. F24 "Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)" è: 
1. C10 - per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli associati in partecipazione per i quali non è dovuto il contributo dello 0,50 per cento; 
2. CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione). 
Per il 2014 l'importo del massimale contributivo annuo, di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, è pari ad euro 100.123,00 (alla data di pubblicazione non è ancora stato reso noto l'importo del massimale per il 2015). Se i versamenti effettuati dai sostituti di contributo superano il limite indicato, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti nell'anno successivo. Su richiesta, l'eccedenza è restituita dall'INPS agli aventi diritto, maggiorata di interessi con decorrenza dalla domanda. In ogni caso, al raggiungimento del predetto limite, ciascun collaboratore può comunicare al proprio committente e all'INPS che non devono essere effettuati ulteriori versamenti. 
Sanzioni 
Chi non provvede entro i termini stabiliti al versamento delle somme dovute, ovvero effettua versamenti inferiori al dovuto, e' sanzionato con il pagamento di somme aggiuntive commisurate al tasso di differimento e di dilazione. Se il mancato o ritardato versamento non è ancora accertato dall'ufficio ovvero è sanato entro un anno dalla scadenza di legge, la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato del 5,5%. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge; raggiunto tale limite, maturano gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, vigenti al momento del pagamento del tributo. L'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale comporta l'applicazione della pena pecuniaria da 103 Euro a 2.065 Euro, mentre, nel caso in cui il modello non contenga gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che esegue il versamento e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da 103 Euro a Euro 516. Il contribuente che opera la compensazione è obbligato a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero; in tal caso, la mancata presentazione della delega comporta l'irrogazione della sanzione di 154 Euro. Attenzioni Resta salva la facoltà di optare per il versamento dei contributi all'eventuale Ente previdenziale di appartenenza. Tale opzione deve essere esercitata all'atto dell'iscrizione alla gestione ovvero entro 90 giorni dalla stipula della convenzione che regolamenterà i rapporti tra l'INPS ed eventuali enti di appartenenza dei soggetti obbligati. 
Denuncia Emens 
I sostituti d'imposta devono trasmettere telematicamente, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, agli Enti previdenziali i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi. In merito ai termini di presentazione si evidenzia che per i committenti/associati, l'invio deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione. Previdenza dei soci di S.r.l. Le attività autonome, per le quali opera il principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'ambito applicativo di tale principio i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 (collaboratori coordinati e continuativi quali gli amministratori di società, lavoratori a progetto, professionisti senza Cassa, ecc.). Il D.L. n. 78/2010 risolve in tal modo l'annosa questione dell'individuazione degli obblighi contributivi facenti capo ai soci lavoratori di srl commerciale che, al contempo, siano anche amministratori, con un'interpretazione favorevole all'INPS, che ha da sempre affermato la legittimità della doppia iscrizione. In altri termini viene definitivamente sancita, in via legislativa, l'obbligatorietà dell'iscrizione e del versamento dei contributi alla Gestione separata, la quale non è subordinata al requisito della prevalenza dell'attività, ogni qualvolta si sia in presenza di determinati tipi di reddito (in particolare, redditi assimilati al lavoro dipendente derivati da rapporti di co.co.co.), indipendentemente dalla contestuale iscrizione in altre Gestioni previdenziali (comprese quelle dei lavoratori autonomi, soggette, invece, al criterio della prevalenza). 
Modifica aliquote contributive 
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come da ultimo modificata dalla L. n. 11/2015) ha modificato la progressione degli aumenti delle aliquote per la gestione separata INPS prevedendo: 
- per i soggetti privi di un'altra tutela previdenziale obbligatoria l'aliquota è ridotta limitatamente al 2014 e al 2015 al 27,72% per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tale aliquota aumenterà al 28,72 per l'anno 2016 e al 29,72 per l'anno 2017;
- per i pensionati e gli assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie il precedente aumento "del 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» è sostituito dal seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015». 
Riferimenti 
Legislazione - Legge n. 335/1995: art. 2, commi 18, 26 e 29 - D.M. 24/11/1995: artt. 1 e 2 - Legge n. 449/1997: art. 59, commi 16 e 22 - D.L. n. 269/2003: artt. 43,44 (Disposizioni varie in materia previdenziale) e 45 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - D.L. 6/07/2011, n. 98: art. 18 - Legge 12/11/2011, n. 183: art. 22 c. 1 - Provvedimento 12/4/2012 - D.L. 28/06/2012, n. 92: art. 2, comma 57 - L. 27/12/2013 n. 147: art. 1 commi 491 e 744 - D.L. 24/4/2014 n. 66 art. 11 - L. 27/02/2015 n. 11 (art. 10- bis D.L. n. 192/2014) Interpretazioni ministeriali - Circolare INPS n. 36 del 8/2/2002 - Circolare INPS n. 57 del 29/3/2004 - Circolare INPS n. 30 del 16/2/2005 - Circolare INPS n. 99 del 10/8/2005 - Circolare INPS 22/07/2011 n. 99 . - Circolare INPS 4/2/2014 n. 18
FONTE: IPSOA.IT

.