GIOVEDI' 13 AGOSTO 2015
I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i contributi mediante Mod. F24 .
Soggetti obbligati
Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per se stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale.
Modalità operative
Termini di versamento
Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la prima rata dei contributi previdenziali fissi relativi al 2015
Si rammenta che i contribuenti devono pagare una quota fissa (contributi prestampati dall'istituto in scadenza il giorno 16 maggio , 20 agosto , 16 novembre e 16 febbraio ) e una eventuale quota percentuale da corrispondere in due rate di pari importo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo, primo acconto 2015 secondo acconto 2015 ; le aliquote contributive differiscono per artigiani e commercianti.
Si evidenzia che il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
L’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
Minimali
Per l'anno 2015 , il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari aeuro 15.548,00.
Il suddetto contributo minimo è determinato come segue:
Artigiani:
- euro 3.529,06 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- euro 3.062,62 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
Commercianti:
- euro 3.543,05 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- euro 3.076,61 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese.
Per la quota eccedente il predetto minimale di euro 15.548,00 annue le aliquote contributive sono le seguenti:
Artigiani:
- 22,65% del reddito da euro 15.548,00 e fino euro 46.123,00
- 23,65% del reddito da euro 46.123,01 e fino al massimale di euro 76.872,00 (peri soggetti iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o con anzianità contributiva)/100.324,00 (per soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva)
Per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 19,65% e al 20,65%.
Commercianti:
- 22,74% del reddito da euro 15.548,00 e fino euro 46.123,00
- 23,74% del reddito da euro 46.123,01 e fino al massimale di euro 76.872,00 (peri soggetti iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o con anzianità contributiva)/100.324,00 (per soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva)
Per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 19,74% e al 20,74%.
In conseguenza dell'applicazione dei massimali, il contributo massimo da corrispondere è il seguente:
Artigiani:
- euro 17.719,00/23.265,40 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a euro 15.412,84/20.255,68 annui.
Commercianti:
- euro 17.788,18/23.355,69 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a euro 15.482,02/20.345,97 annui.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a euro 68.172,00 per il 1996, euro 70.831,00 per il 1997, euro 72.035,00 per il 1998, euro 73.332,00 per il 1999, euro 74.506,00 per il 2000, euro 76.443,00 per il 2001, euro 78.507,00 per il 2002, euro 80.931,00 per il 2003, euro 82.401.00 per il 2004, euro 84.049,00 per il 2005, euro 85.478,00 per il 2006, euro 87.187,00 per il 2007, euro 88.669,00 per il 2008, euro 91.507,00 per il 2009, euro 92.147,00 per il 2010, euro 93.622,00 per il 2011, euro 96.149,00 per il 2012, euro 99.034,00 per il 2013 e euro 100.123,00 per il 2014. Tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Modello F24
I modelli di versamento "F24" e "F24 Accise" sono stati modificati con provvedimento 12 aprile 2012.
A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
I codici da utilizzare per il versamento sono:
- AF Contributi dovuti sul minimale (artigiani);
- CF Contributi dovuti sul minimale (commercianti).
Sanzioni
Chi non provvede entro i termini stabiliti al versamento delle somme dovute, ovvero effettua versamenti inferiori al dovuto, e' sanzionato con il pagamento di somme aggiuntive commisurate al tasso di differimento e di dilazione. Se il mancato o ritardato versamento non è ancora accertato dall'ufficio ovvero è sanato entro un anno dalla scadenza di legge, la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato del 5,5%. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge; raggiunto tale limite, maturano gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, vigenti al momento del pagamento del tributo.
L'omessa o inesatta indicazione, nel mod. F24, del numero di codice fiscale comporta l'applicazione della pena pecuniaria da 103 Euro a 2.065 Euro, mentre, nel caso in cui il modello non contenga gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che esegue il versamento e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da 103 Euro a Euro 516.
Il contribuente che opera la compensazione è obbligato a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero; in tal caso, la mancata presentazione della delega comporta l'irrogazione della sanzione di 154 Euro.
Attenzioni
Pensionati con più di 65 anni
I lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni INPS e con più di 65 anni di età, possono richiedere l'applicazione del contributo previdenziale nella misura della metà (art. 59, comma 15, L. n. 449/1997).
Soci di S.r.l.
Per i soci di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli stessi e nel limite dei massimali.
Le attività autonome, per le quali opera il principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'ambito applicativo di tale principio i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 (collaboratori coordinati e continuativi quali gli amministratori di società, lavoratori a progetto, professionisti senza Cassa, ecc.).
Il D.L. n. 78/2010 risolve in tal modo l'annosa questione dell'individuazione degli obblighi contributivi facenti capo ai soci lavoratori di srl commerciale che, al contempo, siano anche amministratori, con un'interpretazione favorevole all'INPS, che ha da sempre affermato la legittimità della doppia iscrizione.
In altri termini viene definitivamente sancita, in via legislativa, l'obbligatorietà dell'iscrizione e del versamento dei contributi alla Gestione separata, la quale non è subordinata al requisito della prevalenza dell'attività, ogni qualvolta si sia in presenza di determinati tipi di reddito (in particolare, redditi assimilati al lavoro dipendente derivati da rapporti di co.co.co.), indipendentemente dalla contestuale iscrizione in altre Gestioni previdenziali (comprese quelle dei lavoratori autonomi, soggette, invece, al criterio della prevalenza).
Ulteriori codici tributo
L'INPS con Circolare n. 98/2002, ha introdotto ulteriori codici tributo per razionalizzare la gestione dei versamenti e delle compensazioni; con riferimento alle gestioni autonome artigiani e commercianti si evidenzia:
- APMF
- Gestione artigiani
- contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamento fiscale;
- CPMF
- Gestione commercianti
- contributi a percentuale richiesti a seguito di accertamento fiscale.
Regime agevolato dei minimi
In seguito all'approvazione della Legge 190/2014 (art.1 commi da 54 a 89) con decorrenza dal 1° gennaio 2015 si modifica il regime fiscale agevolato, ovvero il regime applicabile a quei contribuenti che hanno un ammontare di ricavi tra i 15 e i 40 mila euro a seconda dell'attività.
I contribuenti in regime forfetario senza una cassa propria possono applicare sia il regime contributivo ordinario, di cui alla Legge 233/90, che quello "agevolato" previsto per la Gestione Separata di cui alla Legge 335/95. In sostanza la norma consente la disapplicazione del contributo minimo per artigiani e commercianti(quindi è dovuto solo il contributo variabile); nessuna agevolazione, invece, per esercenti arti e professioni che sono tenuti al versamento dei contributi presso le rispettive casse o alla gestione separata INPS.
L'applicazione del regime agevolato avviene mediante esplicita comunicazione telematica all'Inps da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun annualità. In caso di mancata o tardiva comunicazione, si applica il regime contributivo ordinario e l'accesso al regime agevolato potrà avvenire a decorrere dall'anno successivo in presenza di comunicazione telematica.
In presenza di coadiuvanti o coadiutori, il contribuente può indicare la quota di loro spettanza ( fino ad un massimo del 49%) e applicare la contribuzione sulla percentuale di reddito imponibile a loro spettante. Sono escluse le riduzioni previste dall'art. 59, comma 15 della Legge 449/97 (soggetti pensionati) e dall'art. 1 comma 2 della Legge 233/90 (coadiuvanti e coadiutori fini a 21 anni).
Il minor versamento dei contributi comporta la riduzione dell'anzianità contributiva ai fini pensionistici.
Il passaggio dal regime forfetario a quello ordinario , per perdita dei requisiti ovvero per opzione , determina l'impossibilità per il futuro di poter applicare il regime contributivo "agevolato" e sarà quindi sempre applicabile il regime contributivo "ordinario", anche nel caso in cui il contribuente tornerà ad applicare il regime forfetario sussistendo le condizioni previste dalla norma.
La circolare INPS n. 29/2015 fornisce i necessari chiarimenti per l'utilizzo dell'agevolazione in oggetto.
Riferimenti
Legislazione
- D.L. n. 384/1992: art. 3-bis
- D.Lgs. n. 241/1997: art. 17
- Legge n. 449/1997: art. 59
- Legge n. 388/2000: artt. 3 e 34
- D.L. n. 269/2003: art. 44
- D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006
- Legge 27/12/2006, n. 296
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78
- D.L. 6/12/2011 n. 201
- Provvedimento 12/4/2012
- D.L. 24/4/2014 n. 66 art. 11
- L. n. 190/2014: art. 1 c. 77
Interpretazioni ministeriali
- Circolare INPS n. 63 del 17/3/1998
- Circolare INPS n. 79 del 8/4/1998
- Circolare INPS n. 259 del 18/12/1998
- Circolare INPS n. 104 del 16/5/2001
- Circolare INPS n. 110 del 23/5/2001
- C.M. n. 106/E del 21/12/2001
- Circolare INPS n. 98 del 28/5/2002
- Circolare INPS n. 102 del 12/6/2003
- Circolare n. 28 del 4/8/2006
- Circolare n. 30 del 29/9/2006
- Circolare INPS 4/2/2015 n. 26 (Aliquote contributive per il 2015)
- Circolare INPS 10/2/2015 n. 29
FONTE: IPSOA.IT