di Antonino Marino Lunedì 31 Agosto 2015
In mancanza di specifiche deroghe alle tanto chiare disposizioni civilistico-tributarie, la limitazione di responsabilità
dell'erede che accetta un lascito con beneficio d'inventario va rispettata anche dall'Amministrazione Finanziaria.
Il caso esaminato trae spunto da una recentissima ordinanza della VI Sez. Civ. della Cassazione: trattasi, nello
specifico, dell'ordinanza, 15.07.2015, n. 14847 con cui la Suprema Corte redarguisce in maniera piuttosto decisa
l'Amministrazione Finanziaria, in relazione al rispetto delle limitazioni di responsabilità (tra cui vi risulta ricompresa
"ovviamente" anche quella tributaria) sancite in materia di accettazione di eredità con il c.d. beneficio d'inventario.
La questione prospettata prende invero avvio da un ricorso, presentato da un contribuente, avverso l'emissione di una
cartella di liquidazione d'imposta (successoria), adottata a seguito della definitività dell'avviso di liquidazione, nei
confronti del medesimo contribuente-erede in ordine al computo delle rispettive imposte successoria, ipotecaria e
catastale gravanti sul valore dell'asse ereditario oggetto di lascito.
In particolare, il medesimo contribuente si era opposto al pagamento contestatogli evidenziando la circostanza di aver
accettato l'eredità con beneficio d'inventario e che per tale ragione riteneva ''correttamente'' -in quanto vige una
specifica norma di legge a tal proposito- di essere tenuto al pagamento degli oneri di successione nei limiti di quanto
ricevuto a titolo di lascito, senza che ciò potesse recare alcun pregiudizio al proprio patrimonio personale. Tuttavia, lo
stesso contribuente si era comunque visto notificare la richiesta di pagamento di imposte, complessivamente liquidate
sull'asse ereditario, per un importo complessivo superiore al quantum ricevuto in eredità in termini di valore accertato.
Nonostante l'evidente ineccepibilità delle rimostranze del contribuente, riportate in apposito ricorso, l'Amministrazione
Finanziaria ha inspiegabilmente insistito con uno specifico "controricorso" contenente una pretesa a dir poco inagibile
sul piano prettamente "giuridico", in quanto si ritiene senza alcuna possibilità di smentita che la procedura di
regolamentazione civile sull'accettazione di un'eredità con beneficio di inventario andava indiscutibilmente rispettata!
Ed invero, la limitazione di responsabilità dell'erede -per i debiti ereditari, ivi ricompresi quelli tributari- entro il valore del
patrimonio ricevuto dal "de cuius" risulta espressamente sancita da una serie di disposizioni civilistiche secondo cui,
l'erede che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario, risponde dell'imposta entro precisi limiti, non risultando
tenuto al pagamento dei rispettivi oneri tributari, oltre il valore dei beni a lui pervenuti: ciò comporta concretamente che a
differenza di quanto sostenuto e preteso dall'Organo accertatore, l'ammontare complessivo delle imposte dovute a titolo
successorio, in nessun caso può -legittimamente- ripetersi in una cifra attestantesi ben oltre al valore dei beni sui
quali imposte, tasse e diritti sono computati.
FONTE: SISTEMA RATIO CENTRO STUDI CASTELLI