Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

giovedì 20 agosto 2015 

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3,33 (1/9 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche. Soggetti obbligati Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 16 maggio 2015 . 


Modalità operative 
Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo ( si rimanda alla scadenza di versamento dell'Iva e delle ritenute del 18 maggio) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un nono del minimo (1/9 del 30 per cento) dell'imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3,33 per cento (un nono del minimo - 30 per cento), è eseguito esclusivamente con modalità telematiche. 
A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: 
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; 
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; 
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. 
I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti: 
- 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta; 
- 8904 - Sanzione pecuniaria IVA. 
- 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento. 
Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 accise", nei quali e' prevista, tra l'altro, l'indicazione del mese di riferimento. Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo "rateazione /regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali, l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddetta specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906 . 
Con Provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato "F24 Semplificato", composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell'Erario, delle Regioni e degli Enti locali. 
Il codice tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il seguente: 
- 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA. 

Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA. 
Il versamento separato degli interessi non è applicabile per i versamenti di interessi sulle ritenute e delle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770. 

Sanzioni 
Il mancato versamento, nei termini previsti, delle sanzioni ridotte comporta la non applicazione del beneficio del ravvedimento. Pertanto, il contribuente che, pur avendo posto rimedio alla omissione o irregolarità, non fornisce prova di aver contestualmente versato la relativa sanzione ridotta e gli interessi moratori, è sanzionato con la sanzione amministrativa dell'omesso versamento. 
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito della sanzione in misura ridotta. 
La sanzione ridotta è pari: 
- a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore. 
Per la riduzione in oggetto la circolare n. 23/E/2015 ha chiarito che i termini da cui decorre la stessa per gli omessi versamenti devono essere riferiti al momento in cui avviene la violazione e non dal termine per la presentazione della dichiarazione; 
- a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
- a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; 
- a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; 
- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale). 
Attenzioni Modificazione del tasso degli interessi legali A decorrere dal 1° gennaio 2015 la misura del saggio degli interessi legali è fissato allo 0,50 per cento in ragione d'anno. 

Errata compensazione 
Il contribuente che ha utilizzato in compensazione con il modello F24 crediti d'imposta in misura superiore a quanto effettivamente spettante può, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso regolarizzare la propria posizione nel modo seguente: 
- versare l'importo del credito d'imposta non spettante, maggiorato degli interessi, con il modello di pagamento F24, avendo cura di indicare nella colonna "codice tributo" il codice relativo al credito d'imposta utilizzato in eccesso, nella colonna "importi a debito versati" l'importo del credito da restituire e nella colonna "anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento; 
- versare la sanzione dovuta per il ravvedimento con il codice tributo 8911
- Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'IRAP e all'IVA. 

Riferimenti Legislazione - D.Lgs. n. 241/1997: art. 18 - D.Lgs. n. 471/1997: art. 13 - D.Lgs. n. 472/1997: art. 13 - D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006 - Legge 13/12/2010 n. 220 - D.L. 6/07/2011 n. 98 (manovra 2011): art. 23, comma 31 - Provvedimento 12/4/2012 - Provvedimento 25/05/2012 - D.L. 24/4/2014 n. 66 art. 11 - D.M. 11/12/2014 - L. 23/12/2014 n. 190: art. 1 commi 637 e seguenti 

Interpretazioni ministeriali - C.M. n. 180/E del 10/7/1998 - C.M. n. 192/E del 23/7/1998 - C.M. n. 23/E del 25/1/1999 - C.M. n. 138/E del 5/7/2000 - R.M. n. 166/E del 4/6/2002 - C.M. n. 28/E del 4/8/2006 - Comunicato 14/09/2006 - R.M. n. 109/E del 22/5/2007 - Comunicato 2/7/2007 - Risoluzione n. 395 del 28/12/2007 - Circolare 9/6/2015 n. 23/E (Chiarimenti ravvedimento entro 90 giorni dal versamento)

 FONTE: IPSOA.IT

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