Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Unico 2015

giovedì 20 agosto 2015

 I soggetti che non hanno effettuato il versamento delle imposte risultanti da Mod. UNICO 2015 entro il termine ultimo del 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta pari al 3 % (1/10 del minimo). 


Soggetti obbligati 
Tutti i soggetti obbligati al versamento di IRPEF, IRES, addizionali all'IRPEF, IVA, IRAP ed imposte sostitutive tenuti alla presentazione della dichiarazione Mod. Unico 2015 che non hanno eseguito l'adempimento entro il termine ultimo del 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 

Modalità operative 
Per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti il contribuente deve effettuare, entro la data odierna, i seguenti versamenti: 
a) imposte dovute; 
b) interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (1 per cento); 
c) sanzione del 30% ridotta al 3 (1/10 del minimo) per i pagamenti avvenuti entro 30 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa (eventualmente ridotta al 3,75% - 1/8 del minimo - se la regolarizzazione si perfeziona entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione). 
Le sanzioni espresse in lire nell'ordinamento (c.d. sanzioni in misura fissa) sono convertite in euro con il sistema del troncamento, mediante eliminazione delle cifre decimali. Il medesimo troncamento opera anche quando la base su cui calcolare la sanzione a seguito di riduzioni derivanti ad esempio, da ravvedimento, risulta espressa in lire. Quando, invece, la misura della sanzione risulta espressa nelle vigenti disposizioni in percentuale, si applicano le regole ordinarie dell'arrotondamento al centesimo di euro. 
Per le modalità di versamento delle imposte, da effettuare mediante l'utilizzo del modello F24, si rimanda alla scadenza del 16 luglio 2015 scadenza del 16 luglio 2015. 
I codici tributo da utilizzare per l'indicazione della sanzione sono i seguenti: 
- 8904 - Sanzione pecuniaria IVA; 
- 8901 - Sanzione pecuniaria IRPEF; 
- 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF; 
- 8903 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale all'IRPEF; 
- 8907 - Sanzione pecuniaria IRAP;
- 8908 - Sanzione pecuniaria altre imposte dirette; 
- 8918 - IRES - Sanzione pecuniaria. 

I codici tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento sono i seguenti: 
- 1989 - Interessi sul ravvedimento - IRPEF; 
- 1990 - Interessi sul ravvedimento - IRES; 
- 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA; 
- 1992 - Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive; 
- 1993 - Interessi sul ravvedimento - IRAP; 
- 1994-Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale; 
- 1995 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale. 

Per la compilazione dei modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni: 
- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; 
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0 "codici delle regioni e delle province autonome"; 
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "IMU ed altri tributi locali", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" unitamente al codice dell' ente reperibile dalla tabella T1 "codici degli enti locali". In tutti i casi nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA. 

Sanzioni 

Il mancato versamento, nei termini previsti, delle sanzioni ridotte comporta la non applicazione del beneficio del ravvedimento. 
Pertanto, il contribuente che, pur avendo posto rimedio all'omissione o irregolarità, non fornisce prova di aver contestualmente versato la relativa sanzione ridotta e gli interessi moratori, è punito con la sanzione amministrativa dell'omesso versamento. Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate o versate oltre le scadenze. 
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito della sanzione in misura ridotta. 

La sanzione ridotta è pari: 
- a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore; 
- a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
- a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; 
- a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore; 
- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale). 
Attenzioni Tasso degli interessi legali A decorrere dal 1° gennaio 2015 la misura del saggio degli interessi legali è fissato allo 0,50 per cento in ragione d’anno.
 Importo minimo per versamenti e rimborsi Il comma 137 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro. 

Riferimenti Legislazione - D.Lgs. n. 471/1997: art. 13 - D.Lgs. n. 472/1997: art. 13 - D.L. n. 63/2002 - L. n. 266/2005: art. 1, comma 137 - D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006 - Legge 13/12/2010 n. 220 - D.L. 6/07/2011 n. 98 (manovra 2011): art. 23, comma 31 - D.L. 2/03/2012, n. 16 convertito con modifiche in L. 26/4/2012, n. 44: art. 3-quater. - Provvedimento 12/4/2012 - Provvedimento 25/05/2012 - D.M. 11/12/2014 (modifica saggio interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2015) - L. 23/12/2014 n. 190: art. 1 commi 637 e seguenti (nuove ipotesi di ravvedimento) - Provvedimento 30/01/2015 (Approvazione Unico 2015 PF) - Provvedimento 30/01/2015 (Approvazione Unico 2015 SP) - Provvedimento 30/01/2015 (Approvazione Unico 2015 SC) - Provvedimento 30/01/2015 (Approvazione Unico 2015 ENC) - Provvedimento 30/01/2015 (Approvazione IRAP 2015) 

Interpretazioni ministeriali - C.M. n. 180/E del 10/07/1998 - C.M. n. 192/E del 23/07/1998 - C.M. n. 23/E del 25/01/1999 - C.M. n. 83/E del 27/04/2000 - C.M. n. 138/E del 5/07/2000 - C.M. n. 106/E del 21/12/2001 - C.M. n. 28/E del 4/08/2006 - R.M. n. 109/E del 22/05/2007

fonte: IPSOA.IT

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