Ravvedimento delle violazioni degli obblighi di monitoraggio sotto la lente della FNC

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti esamina le conseguenze dell'applicazione del nuovo ravvedimento operoso con riferimento alla possibilità di regolarizzare le violazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale e alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati. Con una circolare del 15 luglio 2015, la Fondazione nazionale dei Commercialisti esamina le ricadute delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2015 alla disciplina del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997). 

In particolare, il documento si interroga sulla possibilità di far ricorso al “nuovo” ravvedimento anche nel caso delle violazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale e alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati. Sia la prassi sia la giurisprudenza hanno da tempo affermato la natura tributaria delle sanzioni da omessa/irregolare compilazione del quadro RW, con la conseguenza che a queste ultime può sicuramente applicarsi l’istituto in oggetto. Sul piano operativo, con riferimento ai contribuenti che intendano regolarizzare la propria posizione occorre distinguere se tali soggetti abbiano o meno presentato entro il 30 settembre di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi relativa al precedente periodo d’imposta. La prima ipotesi di possibile ravvedimento riguarda la dichiarazione tardiva o integrativa di quella da presentarsi entro il 30 settembre. In questo caso la sanzione per la dichiarazione sarà pari a 25 euro (1/10 di 258 euro) qualora non siano dovute imposte, ovvero le ordinarie riduzioni previste per il ravvedimento degli omessi versamenti. La sanzione per l’omessa compilazione del quadro RW è invece pari a 25,80 euro (1/10 di 258 euro). La seconda ipotesi di ravvedimento consiste nella dichiarazione presentata oltre il termine di 90 giorni ma entro il 30 settembre dell’anno successivo. In questo caso si applicherà la sanzione di 32 euro, qualora non siano dovute imposte e del 12,50% (1/8 del 100% aumentato di 1/3 se i redditi sono prodotti all’estero) a titolo di sanzione dell’imposta dovuta, oltre al pagamento degli interessi. La sanzione sale al 25% qualora le attività e gli investimenti non indicati nel quadro RW siano detenuti in Paesi black list. La sanzione per l’omessa compilazione del quadro RW, in questa seconda ipotesi, varia dallo 0,38% allo 0,75% degli importi non indicati a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list. La terza ipotesi di ravvedimento riguarda la dichiarazione integrativa presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. In questo caso la sanzione sarà pari a 36 euro qualora non siano dovute imposte; diversamente la sanzione è pari al 14,29% (28,57% in caso di attività detenute in Paesi black list) dell’imposta dovuta a titolo di sanzione, oltre all’applicazione degli interessi. La sanzione per il quadro RW sarà variabile dallo 0,43% allo 0,86% degli importi non indicati nel quadro RW a seconda che le attività siano detenute in Paesi black list o meno. La quarta ipotesi di ravvedimento è quella disciplinata dalla lettera b-ter) dell’art. 13, ossia quella della dichiarazione integrativa presentata oltre il termine per la presentazione di quella relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione relativa alla parte dichiarativa è pari a 43 euro laddove non siano dovute imposte. Diversamente la sanzione è pari al 16,67% (33,33%) degli importi omessi, oltre agli interessi a seconda che le attività o gli investimenti esteri siano localizzati in un Paese a fiscalità agevolata. In questo caso la violazione relativa al quadro RW è sanzionata in misura variabile allo 0,5% all’1%. La quinta e ultima ipotesi di ravvedimento riguarda la dichiarazione integrativa presentata successivamente alla constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24, legge n. 4/1929 e sino alla notifica dei relativi atti di liquidazione o di accertamento. Venendo alla possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento per la regolarizzazione della violazione “propria” dell’intermediario per il tardivo/omesso invio delle dichiarazioni, la Fondazione dei Commercialisti dà ampiamente conto della tesi sostenuta dall’Amministrazione finanziaria che ritiene ammissibile tale possibilità solamente al termine breve di 90 giorni previsto dall’art. 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997. Tuttavia, osserva la FNC, la violazione tornerebbe ad essere ravvedibile anche dopo la contestazione della stessa, versando la sanzione ridotta ad 1/5 del minimo (lettera b-quater), a condizione che – sottolineano i Commercialisti – nella locuzione “tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate” si ritenga ricomprendere anche la violazione in oggetto. Nel caso in cui quest’ultimo inquadramento non fosse ritenuto possibile, il ravvedimento resterebbe fruibile soltanto se la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi o verifiche delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, versando la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo entro il più breve termine previsto la per presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. FONTE: IPSOA.IT

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