Invio tardivo dichiarazioni: determinazione sanzioni

Nel caso di invio in ritardo di più dichiarazioni fiscali, la sanzione a carico dell'intermediario abilitato è quella che deve infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, dovendosi applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Anche nell’ambito delle infrazioni commesse dagli intermediari, è possibile distinguere tra violazioni “non formali”, “formali” e “meramente formali”. È quanto emerge dalle sentenze n. 11741 e 12682 del 2015 (che hanno motivazioni “gemelle”) con le quali la Sesta Sezione Civile – T della Cassazione si pone in disaccordo, non soltanto con la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate in materia di sanzioni fiscali, ma anche con un precedente orientamento della stessa Corte (Sez. 5, n. 23323/2013).

 In base all'articolo 7-bis del D.Lgs. 241/97, in caso di tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni, da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da 516,00 a 5.164,00 euro. Trattasi di una fattispecie applicabile alle violazioni commesse in occasione dell'invio delle dichiarazioni disciplinate dal D.P.R. 322/1998, quindi Ires, Irap, Irpef, Iva e modelli 770. Nel caso degli studi associati, essendo il soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni il professionista iscritto nell’apposito albo che ha assunto l’incarico alla trasmissione telematica, l’obbligo di invio è posto in capo al medesimo, dunque soltanto a suo carico può essere irrogata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997 (Circ. 11/2008). La sanzione in questione è irrogata dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore (anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia). 
La C.M. 24.9.99 n. 195/E ha precisato che la sanzione amministrativa a carico dell’intermediario non è applicabile, se le dichiarazioni tempestivamente trasmesse, ma scartate dall'Amministrazione Finanziaria, sono correttamente ritrasmesse entro 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo di scarto. Il comunicato stampa del Ministero delle Finanze 21.10.1999 ha invece chiarito che le sanzioni non si applicano - perché viene a mancare il previsto requisito di colpevolezza - se il ritardo è stato determinato: 
o da difficoltà di connessione al servizio telematico; 
o oppure di messa a punto delle procedure informatiche. 

I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni sono impugnabili presso le competenti Commissioni tributarie.
Dalle sentenze n. 11741 e 12682 del 2015 della Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile – T) emerge che nel caso di omesso o tardivo invio di più dichiarazioni fiscali, da parte di un intermediario abilitato, trova applicazione l'istituto del cumulo giuridico, per cui la sanzione irrogabile nei confronti del professionista è pari a quella prevista dalla norma aumentata da un quarto fino al doppio.

  Sentenza 11741/15 Il caso esaminato è stato quello di un professionista (consulente del lavoro) sanzionato per la ritardata/omessa presentazione di 17 dichiarazioni dei clienti. La sanzione irrogata dall'Ufficio, pari a circa 32 mila euro, era stata ridotta dalla CTP a poco più di 5 mila euro con sentenza poi confermata dalla CTR del Friuli Venezia-Giulia. Dal che il ricorso per cassazione dell’U.F. che si è concluso con nulla di fatto per il Fisco. 

Sentenza 12682/15 Il caso esaminato è quello di una società che è stata sanzionata dall’Agenzia delle Entrate per aver presentato in ritardo 21 dichiarazioni dei redditi. La CTR del Veneto, in riforma del verdetto di prime cure, ha confermato l’operato dell’Ufficio, quindi la sanzione applicata all’intermediario di euro 21.672, la quale poi è stata ridotta dalla CTP in euro 1.032. Investita della questione, la Cassazione ha disapprovato l’operato del giudice di secondo grado, in accoglimento del motivo di ricorso con cui la contribuente ha invocato l’applicazione dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 per cui  “è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione" 

In materia di sanzioni fiscali, il cumulo giuridico, previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 prevede, in presenza di specifiche condizioni, un trattamento sanzionatorio di favore per il contribuente che commette più violazioni, a differenza del cumulo ordinario, c.d. cumulo materiale, che comporta invece una sanzione per ogni violazione commessa. 

Con la Circolare 52/E del 2007, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l'invio in ritardo (o l'omissione) del file telematico da parte del professionista rappresenta una violazione diversa da quella imputabile al contribuente, non potendosi pertanto applicare il cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. n. 472/97. La violazione consistente nel tardivo invio di un file contenente più dichiarazioni, secondo il citato documento di prassi, configura una condotta illecita imputabile a un soggetto diverso dal contribuente e non collegata all’adempimento dell’obbligo di versamento delle imposte da parte di quest’ultimo. 
 “La violazione in esame, pertanto,” si legge nella Circolare, “non è suscettibile di essere classificata quale violazione formale o sostanziale; ne consegue che, tenuto conto che le disposizioni di cui al D.Lgs. 472 del 1997 si applicano solo ‘in quanto compatibili’, nei casi in esame non trova applicazione la disciplina del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del citato D.Lgs. 472, bensì quella di cui all’articolo 8 della L. 689 del 1981 (unica sanzione pari a quella prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo). 
Resta inteso che nei casi in cui vengano inviati in tempi diversi più file, contenenti ciascuno più dichiarazioni, si applicheranno tante sanzioni quanti sono i file, ciascuna delle quali sarà calcolata tenendo conto del cumulo giuridico di cui all’articolo 8 della L. 689 del 1981 delle sanzioni riferibili alle dichiarazioni”. 
Per la Suprema Corte, invece, anche nell’ambito delle infrazioni commesse dagli intermediari, è possibile distinguere tra violazioni “non formali”, “formali” e “meramente formali”. Il che rende applicabile al caso di più violazioni dell’art. 7-bis del D.Lgs. 241/97 le regole dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 472/97, secondo cui il contravventore è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. 
Osservazioni della Suprema Corte 
I giudici di legittimità, nelle motivazioni (identiche) delle due sentenze in argomento, hanno osservato che il comma 33 della L. n. 296/2006 ha inserito nell’art. 39 del D.Lgs. 241/1997 un comma 1-bis secondo cui: 
  •  “nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente art. e dell’art. 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Contrariamente agli assunti della difesa erariale, la Suprema Corte ritiene che le disposizioni del D.Lgs. 472/97 non siano affatto incompatibili con quelle del D.Lgs. 241/1997.
Pertanto, il cumulo giuridico può benissimo trovare applicazione per le infrazioni all’art. 7-bis, perché anche queste possono essere “formali”.
La classificazione “formale” e “non formale”, infatti, non vale solamente per le infrazioni commesse dal contribuente, atteso che ben si possono distinguere anche nell’ambito delle infrazioni commesse dall’intermediario le violazioni formali da quelle non formali (ed anche individuare le “meramente formali” di cui all’ultimo comma dell’art. 6 del D.Lgs. n. 472) in quanto sono ipotizzabili: 
  •  fattispecie in cui la condotta dell’intermediario agevola l’evasione o comunque determina un minor incasso erariale (infrazioni non formali); 
  • ed ipotesi in cui tale condotta arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali). E nei casi esaminati i soggetti sanzionati hanno commesso una violazione qualificabile come “formale”. 

I giudici della Sezione Sesta - T, allora, ritengono di non potere condividere l’interpretazione fornita dalla sentenza n. 23123/13 della Sezione Quinta dell’art. 12, comma 1, D.Lgs. 472/97. Del resto, osservano i medesimi giudici, la disposizione in questione è stata ritenuta applicabile a un caso di ritardo nelle fatturazioni (Cass. n. 14140/2014. In questo caso la Sez. 5 ha ritenuto applicabile il cumulo giuridico alla tardiva fatturazione degli anticipi percepiti dai clienti che non ha influito sulla determinazione dell’imponibile). 

  Il precedente difforme 

La sentenza n. 23123/13 sopra citata ha deciso il caso riguardante una società cui erano state irrogate sanzioni per la ritardata presentazione di 70 dichiarazioni di sostituti di imposta. Correttamente, secondo la S.C., l’Agenzia delle Entrate “ha applicato tante sanzioni quanti erano i files, mentre ciascuna sanzione, invece, è stata calcolata tenendo conto del cumulo giuridico delle sanzioni, riferibile alla dichiarazione, in quanto la violazione prevista dall’articolo 7 bis va riferita alla tardiva e omessa dichiarazione e non al files con il quale sono trasmessi i dati relativi alle dichiarazioni”. 
Nelle motivazioni del 2013, i Supremi giudici avevano chiarito che “si è in presenza di un concorso formale quando con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione normativa (concorso formale omogeneo), oppure quando con una sola azione o omissione vengono violate disposizioni diverse anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo). 
Ricorre, invece il concorso materiale quando con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni della stessa disposizione di legge. 
Non trova, quindi, applicazione, nel caso di specie, il cumulo giuridico previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, bensì il concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni - senza che possa, ancora, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 cpv. c.p. in tema di continuazione tra reati, in quanto la differenza morfologica tra reato e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme previste in materia penale vengano "tout court" estese alla materia degli illeciti amministrativi”. 
La Sesta Sezione Tributaria, con le sentenze n. 11471/15 e 12682/15, ha preso espressamente le distanze da questa decisione, citando a conforto la sentenza n. 14140/2014 in tema di sanzioni per il ritardo nelle fatturazioni degli anticipi ricevuti dai clienti. 
Cumulo giuridico per il ritardo nelle fatturazioni degli anticipi ricevuti dai clienti 
La sentenza n. 14140/14 della Sezione Quinta, richiamata in motivazione dalle sentenze 11471/15 e 12682/15, ha ritenuto applicabile il cumulo giuridico alla tardiva fatturazione degli anticipi percepiti dai clienti che non ha influito sulla determinazione dell’imponibile.
 La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in parziale accoglimento dell’appello proposto da una società, aveva annullato l’atto di irrogazioni di sanzioni oggetto di controversia nella parte relativa alle sanzioni derivanti dalla tardiva fatturazione degli anticipi dei clienti. In punto di diritto la CTR aveva osservato che, nella specie, la tardività delle fatturazioni non aveva alterato l’imponibile e quindi non aveva dato luogo a rettifica sicché, “secondo criteri di ragionevolezza ed in difetto di una specifica disciplina positiva”, le correlative sanzioni dovevano essere inflitte in base non all’applicato cumulo materiale (con sanzioni comprese, ex art. 6 D.Lgs. 471/97, tra il 100 e il 200 per cento dell’imposta dovuta), ma al cumulo giuridico, in modo da non infliggere un trattamento sanzionatorio più grave di quello previsto dall’articolo 12 D.Lgs. n. 472/97 per le violazioni che pregiudicano l’imponibile o che tendono a pregiudicarlo. Investita dell’esame della controversia, in forza del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha mantenuto fermo il verdetto del giudice dell’appello, sia pure correggendone in parte la motivazione. Per la Sezione Tributaria della Corte, in caso di violazioni “formali” - ma “non meramente formali” (che non sono punibili) - che non abbiano inciso sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo, è effettivamente applicabile il cumulo giuridico previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 472/97. 

Dal che la conferma della sentenza gravata, perché la CTR ha accertato, in punto di fatto, che: 
a) la contribuente ha commesso, nello stesso periodo d’imposta, diverse violazioni della medesima disposizione di legge (relativa al termine per l’emissione delle fatture concernenti gli anticipi dei clienti); 
b) l’indicata tardività delle fatturazioni non ha alterato l’imponibile e quindi non ha dato luogo a rettifica, ma era idonea a ostacolare l’accertamento e la correttezza della determinazione o del versamento dell’IVA. “Appare, dunque, esatta l’applicazione diretta del comma 1 dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 (in ciò qui correggendosi parzialmente la motivazione della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.), senza necessità di far riferimento al comma 2 del medesimo art. 12, relativo all’ipotesi, non ricorrente nella specie, di pluralità di violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo”. In conclusione, il ricorso del Fisco è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in 11.000 mila euro oltre accessori. 
 L’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a rideterminare il trattamento sanzionatorio (in base al cumulo giuridico), così come disposto dalla CTR con la sentenza resa definitiva dai supremi giudici. 

 FONTE: FISCAL FOCUS.IT

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