Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

di Bruno Bravi, Francesca Bravi 

 Nell'ambito della profonda riforma avviata con il Jobs Act, il 25.06.2015 è entrato in vigore anche il D.Lgs. n. 80/2015 recante un rafforzamento delle "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro". 


I principali contenuti nel decreto sono i seguenti: 
- maggiore flessibilità per quanto riguarda il congedo obbligatorio di maternità, pur nel pieno rispetto della tutela della salute della madre lavoratrice. Nello specifico, viene prevista la possibilità da parte della madre di sospendere la fruizione del congedo di maternità per il periodo in cui il neonato risulti ricoverato. La disposizione è applicabile anche nel caso di adozione o affidamento; 
- estensione del congedo di paternità. La nuova disposizione permette al padre di godere del congedo di maternità in sostituzione della madre anche qualora essa sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, mezzadra o colona, autonoma). Sempre in materia di congedo di paternità, è stato previsto che, in caso di adozione o affidamento, il congedo non retribuito per la permanenza all'estero può essere richiesto anche dal lavoratore se la madre non è lavoratrice;
 - estensione del periodo di fruizione del congedo parentale. Anziché entro i primi 8, viene previsto che il congedo parentale può essere usufruito entro i primi 12 anni di vita del bambino. Inoltre, può essere goduto a giorni o ad ore, anche qualora non vi sia regolamentazione contrattuale (finora tale modalità di fruizione era prevista solo nel caso in cui la contrattazione collettiva ne prevedesse l'utilizzo). La fruizione oraria sarà consentita in misura pari alla metà dell'orario giornaliero, previo preavviso di almeno 2 giorni da inviare al datore di lavoro secondo le modalità ed i criteri definiti dal contratto collettivo di riferimento;
 - trattamento economico e normativo del congedo parentale. L'indennità (30%) prevista per il congedo parentale viene riconosciuta, sempre entro il limite massimo di 6 mesi, in caso di fruizione del congedo entro il 6° anno di età del bambino (anziché entro il 3° anno). Viene inoltre previsto che in caso di figli minori portatori di grave handicap, l'arco temporale di fruibilità del prolungamento del congedo parentale (la cui durata di 3 anni resta invariata) è esteso a 12 anni del bambino (in luogo dei precedenti 8); 
- le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata, non iscritte ad altre forme obbligatorie, avranno diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla Gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente (pertanto, anche a tali lavoratrici si applicherà il sistema della cd. automaticità delle prestazioni). 
L'indennità verrà riconosciuta anche in caso di adozione nazionale o internazionale, per i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia (alle condizioni e con le modalità che verranno definite con apposito decreto ministeriale); 
- i datori di lavoro privati che facciano ricorso al telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in forza di accordi collettivi, beneficeranno dell'esclusione dei lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti; 
- infine, vengono previste particolari tutele a favore delle lavoratrici dipendenti inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. 
La norma ha, per la maggior parte degli istituti trattati, natura sperimentale e risulta, pertanto, applicabile per il solo anno 2015.

 FONTE: SISTEMA RATIO - CENTRO STUDI CASTELLI

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