Bilancio consolidato degli enti locali

di Giuseppe Cambria - 28 Luglio 2015
 L'attenzione del legislatore a uniformare i conti pubblici con lo strumento del consolidato nasce da più fattori tra cui: l'esternalizzazione di funzioni proprie degli enti locali a soggetti partecipati, il moltiplicarsi dei centri di costo, il contenimento della spesa e l'atteggiamento critico verso comportamenti e situazioni di mala gestio.

 L'esigenza di conglobare le attività dell'ente locale per esercitare un maggior controllo ed avere una visione d'insieme delle unità partecipative, è stata già regolamentata con il Tuel, prevedendo all'art. 152 l'uso facoltativo del bilancio consolidato del Gruppo Ente locale assicurando un quadro sinottico dei risultati gestionali degli organismi partecipativi e altresì prevedendo, all'art. 172 della stessa legge, l'obbligo di allegare al bilancio di previsione le risultanze dei conti consolidati. 
Al fine di consentire il consolidamento, il monitoraggio dei conti pubblici e il miglioramento della raccordabilità dei conti delle Amministrazioni Pubbliche con quello di organismi paralleli è stata prevista l'adozione di un piano dei conti integrato. A tal riguardo, il legislatore ha previsto che il bilancio consolidato debba essere deliberato annualmente dalla giunta e approvato entro il 30 settembre di ogni anno. Il bilancio consolidato è composto da: relazione della giunta comunale sulla gestione, stato patrimoniale consolidato, gonto economico consolidato, nota integrativa, relazione di analisi dei risultati degli organismi del Gruppo e allegati tecnici. 
Nell'area di consolidamento devono essere comprese le società nei confronti delle quali l'ente locale ha il possesso, anche in base a patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o esercita un'influenza dominante. Inoltre, devono essere comprese nel consolidato le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta. 
Restano escluse dal consolidato i bilanci delle società quotate, i bilanci cd. "irrilevanti" ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e patrimoniale e del risultato economico complessivo o per i quali è impossibile il reperimento dei dati in tempi ragionevoli senza spese. Il metodo di consolidamento a cui si fa riferimento è il metodo integrale, il quale prevede che gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci dell'ente locale e degli enti inclusi nell'area di consolidamento vengano sommati tra loro. 
Per uniformare i dati contabili occorre operare le seguenti rettifiche: eliminare saldi, operazioni, all'interno del complesso economico, inclusi i proventi originati da vendite e trasferimenti, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari; eliminare il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo; eliminare i valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e le corrispondenti quote del patrimonio netto; eliminare gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività; considerare separatamente e non elidere l'imposta nel caso di operazioni tra ente controllante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme; identificare nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo. 
Al fine di asseverare tutti i saldi contabili, la norma prevede che i revisori dell'ente locale, nell'espletamento delle loro funzioni, predispongano uno specifico parere sul bilancio consolidato dell'ente. 
Fonte: SISTEMA RATIO CENTRO STUDI CASTELLI

.