La sicurezza sul lavoro dopo il Jobs Act

di Lorenza Rossi - 29 Luglio 2015 
 Sarà vera semplificazione? Molti dubbi sulle novità contenute nel decreto che modificherà il D.Lgs. 81/2008 con l'obiettivo di razionalizzare le disposizioni in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro e conseguenti possibili scenari di sviluppo. 

I decreti attuativi della legge di riforma del mercato del lavoro "Jobs Act", che affronta il tema dei contratti e del riordino degli ammortizzatori sociali, interviene a gamba tesa anche nella complessa ed articolata materia della salute e sicurezza sul lavoro. L'occasione per eliminare incongruenze e soprattutto per razionalizzare e semplificare i numerosi adempimenti stratificati nel tempo si evidenzia, nonostante le attese, ad una prima lettura solo come serie di puntuali correzioni a refusi e modifiche marginali, che non risolvono quelle incertezze interpretative che hanno dato vita a numerosi contenziosi con gli organi di vigilanza competenti. 
Nei dispositivi tuttora all'esame delle commissioni parlamentari, oltre all'istituzione dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, che integra i servizi di Ministero del Lavoro, INPS ed INAIL, sono introdotti provvedimenti mirati a rimuovere alcuni ostacoli burocratici e a ridurre gli adempimenti formali, tra i quali si segnalano l'abrogazione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni ed il potenziamento del ricorso a procedure telematiche per il calcolo del premio assicurativo, le denunce e l'inoltro dei certificati di infortunio e malattia professionale. 
Ai lavoratori che prestano lavoro accessorio a favore di committenti non imprenditori o professionisti si applicano le disposizioni previste per i lavoratori autonomi, mentre l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 ai volontari si estende ad associazioni religiose ed all'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale. Per agevolare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella redazione del relativo documento sono individuati strumenti tecnici e specialistici e supporti informatizzati conformi al prototipo europeo OiRA ed è consentito al datore di lavoro lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso, prevenzione degli incendi e di evacuazione anche in imprese o unità produttive che superano i 5 lavoratori. 
Per evitare la procedura di infrazione le disposizioni relative ai cantieri temporanei e mobili non si applicano a lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento purché non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X. Sempre nell'ambito della sicurezza nei cantieri sono modificati i requisiti e criteri per la formazione dei coordinatori e soprattutto è eliminato l'obbligo di munire il personale occupato di tesserino di riconoscimento. Si registra un indubbio inasprimento del sistema sanzionatorio data l'introduzione di sanzioni incrementali rapportate al numero di lavoratori coinvolti, in particolare per sorveglianza sanitaria e formazione, col raddoppio dell'importo per una violazione riferita a più di 5 lavoratori, addirittura triplicato se esteso ad oltre 10 lavoratori. 
Modifiche al provvedimento di sospensione intendono favorire l'immediata ripresa dell'attività imprenditoriale consentendo la revoca su istanza di parte, previo pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta e saldo del residuo maggiorato del 5% entro 6 mesi. 
Il potere di disposizione è utilizzabile dagli organi di vigilanza secondo la nuova formulazione solo in assenza di disposizioni tecniche specifiche ed all'interno del provvedimento va indicato il termine per la regolarizzazione, ammettendo il ricorso entro 15 giorni ed introducendo la sanzione specifica in caso di inosservanza. 


FONTE: SISTEMA RATIO CENTRO STUDI CASTELLI

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