Il vizio di sottoscrizione degli atti di accertamento.

Venerdì 8 gennaio 2016

La Corte di cassazione con la Sentenza 16 dicembre 2015, n. 25280 fornisce una lettura conforme alle più recenti massime relativamente al difetto di delega alle firma di un atto di accertamento.
Il ricorso per Cassazione è in questo caso dell’Agenzia. Nella vicenda la CTR aveva considerato che l’Ufficio non avesse mai provato che chi ha firmato fosse un funzionario avente la nona qualifica funzionale richiesta dalla normativa. Inoltre rilevava che l’atto impugnato pacificamente non era stato sottoscritto dal direttore dell’ufficio né da un funzionario della carriera direttiva (nona qualifica) dallo stesso validamente delegato. Aveva perciò ritenuto l’avviso di accertamento radicalmente nullo accogliendo l’appello. La Cassazione rileva che nel suo ricorso l’Agenzia ammette che l’eccezione di nullità dell’atto per omessa sottoscrizione di un funzionario qualificato è stata dedotta dal contribuente fin dal ricorso introduttivo di primo grado. Ne deriva che la pronuncia sulla validità dell’atto fosse ammissibile. Essa appare altresì conforme alla giurisprudenza della Corte medesima in quanto l’Ufficio non ha mai provato che chi ha firmato fosse un funzionario della carriera direttiva (ancorché non necessariamente un dirigente). Il ricorso viene pertanto respinto.

fonte: il tributo.it

vedi: sentenza cassazione 2015/25280

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