In tema di contenzioso tributario, la produzione, da parte del
ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo
idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo
all'Amministrazione finanziaria l'onere di contestarne la conformità
all'originale, ed avendo il giudice l'obbligo di disporre, in tal caso,
la produzione del documento in originale. lo ha chiarito la Corte di
Cassazione nella ordinanza n. 8446 del 2015. Se
il contribuente produce in giudizio la copia fotostatica di un
documento, spetta all’Amministrazione finanziaria contestarne la
conformità all’originale. lo ha stabilito la Corte di Cassazione
nell'ordinanza n. 8446 del 2015. Il fatto trae origine dal contenzioso tra il concessionario per la riscossione tributi ed una contribuente.
La
società concessionaria per la riscossione dei tributi ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che ha accolto il
gravame interposto da una contribuente nei confronti della sentenza
della CTP, e così ha dichiarato la nullità delle iscrizioni ipotecarie impugnate dalla parte contribuente sulla premessa che non le fosse stata notificata la cartella esattoriale a garanzia dei crediti portati dalla quale le iscrizioni erano state effettuate. Il
giudice dell'appello - premesso che la società concessionaria, non
costituita in primo grado, aveva prodotto solo in appello la copia delle
relate di notifica
concernenti la menzionata cartella di pagamento e premesso che la parte contribuente aveva contestato la conformità all'originale di dette
fotocopie - ha ritenuto che le predette fotocopie delle relate di
notifica, siccome recanti l'attestazione di conformità all'originale da
parte della stessa società concessionaria, non rispondessero alla
previsioni del codice civile, secondi cui la conformità all'originale
deve essere attestata da un pubblico ufficiale competente, tra i quali
non poteva considerarsi compresa la società concessionaria. Da
qui l'inesistenza della prova dell'avvenuta notifica della cartella e
l'accoglimento dell'appello della parte contribuente, con le debite
conseguenze in ordine ai provvedimenti di iscrizione ipotecaria. La
società concessionaria proponeva quindi ricorso per cassazione, in
particolare dolendosi per non avere il giudice, in presenza di
contestazioni sulla corrispondenza tra copia ed originale della relata
di notifica concernente la cartella esattoriale, adottato l'ordine di
esibizione dell'originale del documento, così come prevede la legge. La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Erario, affermando un principio già presente nella giurisprudenza della Corte. La legge (art. 22 del d. lgs. n. 546/1992), con riferimento alla costituzione in giudizio del ricorrente,
stabilisce che unitamente al ricorso ed ai documenti, il ricorrente
deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia
dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in
originale o fotocopia. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui sopra. Pacifico è, nella giurisprudenza della Cassazione, che la copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria
solo se la sua conformità all'originale non viene contestata dalla
parte contro cui è prodotta, secondo il principio fissato dall'art. 2712 cod. civ., applicabile anche nel processo tributario. Inoltre,
è pacifico che l'omessa allegazione al ricorso introduttivo del
giudizio di una copia o dell'originale dell'atto impugnato in assenza di
espressa previsione di legge non ne determina l'inammissibilità, ben
potendo, in tal caso, il giudice provvedere d'ufficio all'acquisizione,
dell'atto non prodotto. Tanto
premesso, nel caso in esame, la Corte Suprema ha ribadito che la
produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica
costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo,
incombendo all'Amministrazione finanziaria l'onere di contestarne la
conformità all'originale, come previsto dall'art. 2712 cod. civ., ed
avendo il giudice l'obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del
documento in originale. Sia pure a
parti invertite, il giudice avrebbe -dunque- dovuto fare applicazione
del principio che precede e disporre l'esibizione dell'originale del
documento contestato, prima di adottare qualsivoglia determinazione che
dipendesse dalla contestazione di conformità. Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso. Di rilievo le conseguenze pratiche della
sentenza. Se il contribuente produce in giudizio la copia fotostatica
di un documento, spetta all’Amministrazione finanziaria contestarne la
conformità all’originale, ben potendo il giudice ordinare la produzione
dell’originale.
Articolo tratto da Ipsoa- http://www.ipsoa.it/documents/fisco/contenziosotributario/quotidiano/2015/04/29/processo-tributario-la-copia-fotostatica-e-mezzo-di-prova-idoneo