Processo tributario: la copia fotostatica è mezzo di prova idoneo

In tema di contenzioso tributario, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo all'Amministrazione finanziaria l'onere di contestarne la conformità all'originale, ed avendo il giudice l'obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale. lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella ordinanza n. 8446 del 2015.  Se il contribuente produce in giudizio la copia fotostatica di un documento, spetta all’Amministrazione finanziaria contestarne la conformità all’originale. lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 8446 del 2015. Il fatto trae origine dal contenzioso tra il concessionario per la riscossione tributi ed una contribuente.
La società concessionaria per la riscossione dei tributi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che ha accolto il gravame interposto da una contribuente nei confronti della sentenza della CTP, e così ha dichiarato la nullità delle iscrizioni ipotecarie impugnate dalla parte contribuente sulla premessa che non le fosse stata notificata la cartella esattoriale a garanzia dei crediti portati dalla quale le iscrizioni erano state effettuate. Il giudice dell'appello - premesso che la società concessionaria, non costituita in primo grado, aveva prodotto solo in appello la copia delle relate di notifica concernenti la menzionata cartella di pagamento e premesso che la parte contribuente aveva contestato la conformità all'originale di dette fotocopie - ha ritenuto che le predette fotocopie delle relate di notifica, siccome recanti l'attestazione di conformità all'originale da parte della stessa società concessionaria, non rispondessero alla previsioni del codice civile, secondi cui la conformità all'originale deve essere attestata da un pubblico ufficiale competente, tra i quali non poteva considerarsi compresa la società concessionaria. Da qui l'inesistenza della prova dell'avvenuta notifica della cartella e l'accoglimento dell'appello della parte contribuente, con le debite conseguenze in ordine ai provvedimenti di iscrizione ipotecaria. La società concessionaria proponeva quindi ricorso per cassazione, in particolare dolendosi per non avere il giudice, in presenza di contestazioni sulla corrispondenza tra copia ed originale della relata di notifica concernente la cartella esattoriale, adottato l'ordine di esibizione dell'originale del documento, così come prevede la legge. La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Erario, affermando un principio già presente nella giurisprudenza della Corte. La legge (art. 22 del d. lgs. n. 546/1992), con riferimento alla costituzione in giudizio del ricorrente, stabilisce che unitamente al ricorso ed ai documenti, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui sopra. Pacifico è, nella giurisprudenza della Cassazione, che la copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sua conformità all'originale non viene contestata dalla parte contro cui è prodotta, secondo il principio fissato dall'art. 2712 cod. civ., applicabile anche nel processo tributario. Inoltre, è pacifico che l'omessa allegazione al ricorso introduttivo del giudizio di una copia o dell'originale dell'atto impugnato in assenza di espressa previsione di legge non ne determina l'inammissibilità, ben potendo, in tal caso, il giudice provvedere d'ufficio all'acquisizione, dell'atto non prodotto. Tanto premesso, nel caso in esame, la Corte Suprema ha ribadito che la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo all'Amministrazione finanziaria l'onere di contestarne la conformità all'originale, come previsto dall'art. 2712 cod. civ., ed avendo il giudice l'obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale. Sia pure a parti invertite, il giudice avrebbe -dunque- dovuto fare applicazione del principio che precede e disporre l'esibizione dell'originale del documento contestato, prima di adottare qualsivoglia determinazione che dipendesse dalla contestazione di conformità. Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso. Di rilievo le conseguenze pratiche della sentenza. Se il contribuente produce in giudizio la copia fotostatica di un documento, spetta all’Amministrazione finanziaria contestarne la conformità all’originale, ben potendo il giudice ordinare la produzione dell’originale.

Articolo tratto da Ipsoa- http://www.ipsoa.it/documents/fisco/contenziosotributario/quotidiano/2015/04/29/processo-tributario-la-copia-fotostatica-e-mezzo-di-prova-idoneo

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