il “dies a quo” per presentare querela nel reato di stalking

venerdì 15 settembre 2017 
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza di condanna
confermata in appello nei confronti di un uomo per il reato di atti persecutori commessi ai danni di una collega di lavoro, la Corte di Cassazione (sentenza sez. V, 19 luglio 2017, n. 35588) – nel respingere la tesi difensiva secondo cui il reato sarebbe stato non perseguibile attesa la mancanza della condizione di procedibilità per tardività della querela, in quanto per la determinazione del termine (di sei mesi) per la proposizione della querela deve farsi riferimento al momento di consumazione del reato e, dunque, deve tenersi conto del momento in cui si configura la reiterazione e di quello in cui la parte civile ha avuto conoscenza dell'evento -, ha affermato che non è applicabile al delitto di atti persecutori il principio, proprio del reato permanente, secondo cui il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di sei mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza. FONTE:QUOTIDIANO GIURIDICO

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