Avvocato è gratis per la vittima di alcuni reati

Martedì 13 settembre 2017
Per alcuni reati, infatti, è sempre ammesso il patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito e dalla capacità economica della persona che ha subito il reato, le prestazioni del difensore sono sempre pagate dallo Stato.
L'Art. 76, comma 4 Ter, del D.P.R. 115/2002 è una norma che cerca di aiutare chi è vittima di fatti particolarmente gravi, che aggrediscono i diritti fondamentali dell’uomo. Anche per fare in modo che le vittime si rivolgano all’autorità giudiziaria, è stabilito che possano sempre beneficiare del gratuito patrocinio a prescindere dalle loro capacità economiche. I reati per i quali l’avvocato della persona offesa è pagato dallo Stato sono: Maltrattamenti contro familiari e conviventi Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Atti persecutori (cosiddetto Stalking) Vi sono poi dei reati per i quali se le persone che ne sono vittima sono minorenni. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù Prostituzione minorile Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Tratta di persone Corruzione di persona minorenne Adescamento di persona minorenne In questi casi vi è un obbligo del giudice di ammettere le persone offese dal reato al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal loro reddito. L’obbligo vale, però, soltanto verso le persone che sono offese dal reato, cioè coloro che sono i titolari del diritto o del bene che viene appunto aggredito con il reato; non è obbligatorio, invece, il gratuito patrocinio per le persone danneggiate dal reato, le quali possono essere diverse dalle persone offese, lo chiarisce la giurisprudenza con la sentenza della Cassazione pen. n. 13497/2017 del 20.03.2017. FONTE:LALEGGEPERTUTTI

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