Martedì 13 settembre 2017
Per alcuni reati, infatti, è sempre ammesso il patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito e dalla capacità economica della persona che ha subito il reato, le prestazioni del difensore sono sempre pagate dallo Stato.
L'Art. 76, comma 4 Ter, del D.P.R. 115/2002 è una norma che cerca di aiutare chi è vittima di fatti particolarmente gravi, che aggrediscono i diritti fondamentali dell’uomo. Anche per fare in modo che le vittime si rivolgano all’autorità giudiziaria, è stabilito che possano sempre beneficiare del gratuito patrocinio a prescindere dalle loro capacità economiche.
I reati per i quali l’avvocato della persona offesa è pagato dallo Stato sono:
Maltrattamenti contro familiari e conviventi
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Atti persecutori (cosiddetto Stalking)
Vi sono poi dei reati per i quali se le persone che ne sono vittima sono minorenni.
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù
Prostituzione minorile
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Tratta di persone
Corruzione di persona minorenne
Adescamento di persona minorenne
In questi casi vi è un obbligo del giudice di ammettere le persone offese dal reato al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal loro reddito.
L’obbligo vale, però, soltanto verso le persone che sono offese dal reato, cioè coloro che sono i titolari del diritto o del bene che viene appunto aggredito con il reato; non è obbligatorio, invece, il gratuito patrocinio per le persone danneggiate dal reato, le quali possono essere diverse dalle persone offese, lo chiarisce la giurisprudenza con la sentenza della Cassazione pen. n. 13497/2017 del 20.03.2017.
FONTE:LALEGGEPERTUTTI