Martedì 7 marzo 2017
L’ufficio può ricorrere al metodo analitico induttivo solo se sussistono i presupposti previsti dall’articolo 39, comma 1, lett.d) del d.P.R. 600/73.
Le motivazioni
In presenza di una contabilità regolarmente tenuta e in presenza di uno studio di settore congruo, le scritture sono tuttavia contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata
L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
Corte di Cassazione sentenza n. 2468/2017
FONTE:IL TUOTRIBUTARISTA