Giovedì 2 marzo 2017
Ha precisato la Ctr Lombardia 2/27/2017 che
il contraddittorio endoprocedimentale è necessario anche negli «accertamenti a tavolino».
Se l’amministrazione finanziaria intende contestare eventuali elusioni o evasioni di imposta, anche se la verifica si è svolta in ufficio, è sempre tenuta a richiedere chiarimenti al contribuente e a osservare il termine dilatorio di 60 giorni prima di emettere l’avviso, a pena di nullità dell’atto impositivo.
L’atto impositivo emesso senza la preventiva instaurazione del contraddittorio e senza il rilascio del verbale è nullo per violazione dell’articolo 24 della legge 4/1929 che prescrive l’obbligatorietà delle contestazioni di violazioni di norme tributarie mediante processo verbale.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 16/E del 2016 al fine di ridurre il contenzioso tributario, ha raccomandato ai propri uffici di attivare sempre il contraddittorio preventivo prima di formulare la pretesa impositiva.
FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA.IT