Martedì 14 febbraio 2017
L’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193 ha introdotto l’istituto della definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (c.d. rottamazione cartelle Equitalia)
Sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 6 cit., è possibile estinguere i relativi debiti corrispondendo unicamente:
le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112 a titolo di aggio sulle somme di cui al punto precedente e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
In sostanza, l’agevolazione consiste nel far venir meno l’obbligo di corrispondere:
le sanzioni comprese in tali carichi;
gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Sulla base di quanto previsto dal comma 10 dell’art. 6 cit, i carichi esclusi dall’applicazione della definizione agevolata sono:
le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’istituto della definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Importante: la definizione agevolata può essere richiesta anche limitatamente ad un singolo carico iscritto a ruolo o affidato all’agente della riscossione.
La facoltà di definizione può essere esercitata da qualsiasi debitore anche se abbia già pagato parzialmente i carichi affidati all’agente della riscossione.
Può essere esercitata anche a seguito di provvedimenti di dilazione, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.
In tali casi, per il calcolo delle somme da versare in applicazione della definizione agevolata, si tiene comunque conto degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Restano, invece, definitivamente acquisiti dall’agente della riscossione le somme versate anteriormente alla definizione a titolo di sanzioni, interessi di dilazione e di mora, sanzioni e somme aggiuntive.
Da ultimo, si segnala che ai sensi del comma 9 dell’art. 6 cit. se per effetto dei pagamenti parziali il debitore ha già integralmente corrisposto quanto dovuto per effetto della definizione agevolata, potrà comunque beneficiare dei suoi effetti, manifestando la sua volontà di aderirvi (cfr. par. 5).
Le somme dovute per effetto della definizione agevolata devono essere versate in un’unica soluzione ovvero dilazionando il pagamento in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Più nel dettaglio:
il 70% delle somme complessivamente dovute potranno essere dilazionate in massimo tre rate di pari ammontare con scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017
il restante 30%, in massimo due rate di pari importo con scadenza nei mesi di aprile e settembre 2018.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
mediante bollettini precompilati;
presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Il soggetto che voglia avvalersi della definizione agevolata è tenuto a presentare un’apposita dichiarazione all’agente della riscossione entro il prossimo 31 marzo 2017, compilando il Modulo DA1, predisposto da Equitalia (per scaricare il modello clicca qui).
Nel modello il contribuente dovrà indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, specificando l’eventuale esistenza di giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce al dichiarazione, assumendosi l’impegno alla rinuncia degli stessi.
L’agente della riscossione comunicherà poi, entro il 31 maggio 2017, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché l’ammontare delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, allegando i relativi bollettini precompilati.
Si evidenzia che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che siano oggetto di procedura concorsuale, o di una delle procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto citato.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi.
In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e non determinano l’estinzione del debito residuo.
L’agente della riscossione proseguirà pertanto la propria attività di recupero, ma il pagamento non potrà più essere oggetto di rateazione.
Tale limitazione è esclusa laddove, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, fossero trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, dell’avviso di accertamento o dell’avviso di addebito avente ad oggetto i carichi e sempre che questi ultimi non siano stati oggetto di precedenti piani di dilazione.
Quanto alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, l’art. 6-ter del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193 ha previsto la possibilità per gli enti territoriali di stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.
In tal caso, gli enti potranno autonomamente stabilire altresì:
il numero di rate e la relativa scadenza (che non potrà comunque superare il 30 settembre 2018);
le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
Anche rispetto alle somme relative ad entrate di enti locali, la definizione agevolata non produrrà effetti in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme.
In tal caso, riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza e i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
FONTE:GIURICIVILE.IT