Mercoledì 15 febbraio 2017
Il “trust” è una figura giuridica di cui si sente spesso parlare ma che poco si avvicina alla nostra tradizione giuridica.
Il trust, proprio perché è un istituto assente nel nostro ordinamento giuridico, non è stato inserito nella disciplina generale di diritto internazionale privato di cui alla legge 218/1995, ma è stato regolato a livello internazionale in modo pattizio, e in Italia mediante la ratifica di detti accordi.
Dare una definizione di “trust” non è sempre così agevole. La migliore si trova nella Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aja il 1° luglio 1985, secondo la quale per “trust” s'intendono “i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico”.
Sempre secondo la medesima Convenzione, il trust presenta le seguenti caratteristiche:
a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.
Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.
Il “trust”, come appena accennato, è regolato da un’apposita convenzione, in quanto è un istituto derivante dal diritto straniero, principalmente dai paesi di common law.
La Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aja in data 1 luglio 1985, ratificata in Italia con Legge 16 ottobre 1989, n. 364, dispone che il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente.
La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso.
Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami.
Per determinare la legge con la quale un trust ha più stretti legami, si tiene conto in particolare:
a) del luogo di amministrazione del trust designato dal costituente;
b) della situazione dei beni del trust;
c) della residenza o sede degli affari del trustee;
d) degli obiettivi del trust e dei luoghi dove dovranno essere realizzati.
Le legge sopra descritta regola la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e l'amministrazione del trust, in particolare, dovrà regolamentare:
a) la nomina, le dimissioni e la revoca del trustee, la capacità particolare di esercitare le mansioni di trustee e la trasmissione delle funzioni di trustee;
d) i diritti e gli obblighi dei trustees tra di loro;
c) il diritto del trustee di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dei suoi obblighi o l'esercizio dei suoi poteri;
d) i poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni del trust, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni;
e) i poteri del trustee di effettuare investimenti;
f) le restrizioni relative alla durata del trust ed ai poteri di accantonare gli introiti del trust;
g) i rapporti tra il trustee ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del trustee verso i beneficiari;
h) la modifica o la cessazione del trust;
i) la ripartizione dei beni del trust;
j) l'obbligo del trustee di render conto della sua gestione.
La legge applicabile alla validità del trust stabilisce la possibilità di sostituire detta legge, o la legge applicabile ad un elemento del trust che può essere trattato a parte, con un'altra legge.
La Convenzione non ostacolerà l'applicazione di norme di legge più favorevoli al riconoscimento del trust.
La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorchè non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie:
a) la protezione di minori e di incapaci;
b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima;
d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;
e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità;
f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede.
Qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici.
Le disposizioni della Convenzione potranno essere non osservate qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico, e non pregiudicà la competenza degli Stati in materia fiscale.
La Convenzione è applicabile ai trusts a prescindere dalla data della loro costituzione.
FONTE:ALTALEX.IT