Martedì 10 gennaio 2017
Scatta il libero accesso agli atti della pubblica amministrazione anche se riguardano diritti di altri privati, come ad esempio la richiesta di licenza edilizia di un vicino, la partecipazione a un bando di gara di un candidato a un posto pubblico, il curriculum di un collega di lavoro che ha ottenuto un avanzamento in carriera, ecc..
Viene capovolta l’impostazione che, sino ad ora, ha disciplinato i rapporti tra cittadini e P.A.: la tutela della privacy diventa l’eccezione, garantita solo per particolari esigenze di produzione, di segreto di Stato e di economia nazionale; invece, la regola generale diventa il libero accesso a tutte le informazioni, anche per semplice curiosità e non necessariamente se c’è un interesse specifico da dimostrare. Una vera e propria svolta nella trasparenza, determinata dall’approvazione, nella scorsa primavera, del decreto legislativo [DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97] sul cosiddetto FOIA, ossia Freedom Of Information Act (legge sulla libertà di informazione).
Ogni cittadino avrà libero accesso ai documenti pubblici. Non parliamo di quelli già disponibili nella sezione “Trasparenza” dei siti Internet delle Pubbliche amministrazioni. No. Parliamo di informazioni che ci riguardano in prima persona, e che sono state finora chiuse in un cassetto. «A che punto è la mia richiesta di visita specialistica in ospedale? Quanto ha speso quel politico in cene e viaggi? A che punto sono i lavori di ristrutturazione del parco pubblico e come mai sono bloccati da diversi mesi? A chi è stato dato il finanziamento pubblico e perché proprio a questa ditta e non alla mia? Quanto è sicura la mia scuola? Quanto è inquinata l’aria del mio quartiere? Come sono state stilate le graduatorie del concorso pubblico?». A tutte queste domande ogni italiano avrà diritto ad avere una risposta, da un lato con la pubblicazione – sui siti degli enti pubblici – di informazioni sino ad oggi ritenute riservate (ad esempio, stipendi e benefits di chi esercita funzioni pubbliche), dall’altro con l’obbligo di fornire risposte scritte e motivate a richiesta degli interessati che abbiano presentato una domanda di accesso agli atti amministrativi.
L’accesso agli atti sarà gratuito. E qui uno dei punti fondamentali della riforma: viene cancellato il silenzio rifiuto. Per cui, se la P.A. non risponde nei tempi di legge, ossia 30 giorni, il cittadino avrà diritto di visionare gli atti. Il rifiuto andrà invece posto per iscritto e, soprattutto, motivato, altrimenti il suo silenzio si considererà come assenso e, quindi, scatterà in automatico il diritto di accesso. Contro l’eventuale rifiuto all’accesso si potrà fare ricorso al Responsabile anti-corruzione o, negli enti locali, al difensore civico, evitando così la via più costosa del ricorso al Tar così come previsto dalla attuale legge.
Eventuali controinteressati all’accesso alle informazioni che li riguardano potranno opporsi entro 10 giorni dalla comunicazione loro inviata dalla P.A. circa la presentazione di una richiesta di accesso agli atti.
La svolta è che non bisognerà più dimostrare un proprio particolare interesse alla pratica per chiedere l’ostensione degli atti amministrativi. Ci spieghiamo meglio. Se in passato, per sapere sulla base di quali criteri era stata determinata la vittoria di un candidato a un concorso piuttosto che di un altro bisognava essere inseriti nella graduatoria, oggi tale condizione non esiste più e tutti possono sapere perché le ragioni dell’aggiudicazione. Insomma, la privacy si inchina anche alla semplice curiosità, visto che comunque la pubblica amministrazione deve sempre agire per trasparenza e rispettando le norme di legge. E quando si parla di legge, non devono esistere segreti.
FONTE:LALEGGEPERTUTTI