Mercoledì 11 gennaio 2017
Un’agile guida per verificare se sono conformi alla legge le deleghe per la sottoscrizione degli atti rilasciate ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate.
Ha prodotto un contenzioso molto rilevante (con centinaia di ricorsi già decisi ed altri ancora pendenti ed in attesa di decisione) la questione della validità delle deleghe conferite a funzionari e/o dirigenti dell’Agenzia delle Entrate per la sottoscrizione degli atti dell’ufficio.
In merito si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità [Cass. sent. n. 22803 del 2015] la quale ha avuto modo di chiarire che, per essere valida, la delega deve:
provenire dal capo dell’ufficio (ad esempio il direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente) che deve sottoscrivere l’atto di delega;
rivestire la forma scritta (non è sufficiente, quindi, una delega solo verbale);
specificare le esigenze che motivano il conferimento della delega (deve, cioè, trattarsi di una delega motivata con riferimento alle specifiche esigenze che rendano necessario provvedere a concedere ad altri soggetti il potere di sottoscrizione degli atti dell’ufficio);
indicare l’ambito di applicazione ed i limiti (cioè specificare per quale tipologia di atti la delega viene concessa);
indicare le generalità del delegato (cioè nome e cognome di chi viene delegato a sottoscrivere gli atti dettagliatamente specificati);
stabilire la durata temporale di validità del potere con essa conferito (cioè la delega deve anche specificare per quanto tempo essa sia stata concessa).
Le contestazioni che il contribuente intendesse sollevare con riferimento alla validità della delega andranno comunque sollevate entro e non oltre il termine di impugnazione dello specifico atto relativamente al quale si intende appunto contestare la validità della delega di firma (cioè entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto stesso).
Superato questo termine senza che l’atto sia stato impugnato, non sarà più possibile sollevare contestazioni sulla validità della delega.
La contestazione sulla validità della delega, infine, deve:
non solo essere sollevata entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto al quale si riferisce,
ma deve altresì essere sollevata dal contribuente immediatamente nel ricorso (e non in un momento successivo del processo)
ed una volta che sia stata sollevata nei termini e nei modi previsti, toccherà all’ufficio (cioè all’Agenzia delle Entrate) provare in giudizio la correttezza del conferimento della delega (e ciò, ad esempio, si verificherà in tutti quei casi in cui il contribuente non avesse avuto modo di poter accedere e verificare l’atto di delega prima del giudizio).
FONTE:LALEGGEPERTUTTI