Mercoledì 17 maggio 2017
Nel caso sia recapitato un avviso di accertamento per omesso pagamento del bollo auto, si deve tenere presente innanzitutto quanto segue.
Il cosiddetto bollo auto (tassa automobilistica, per meglio dire) si prescrive [Art. 5, d.l. n. 953 del 1982] il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
A titolo di esempio, quindi, il 1° gennaio 2017 risulterà prescritto, se non sarà notificato apposito avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2016, il bollo auto il cui pagamento scadeva nel corso del 2013 (e, ovviamente, saranno già prescritte anche le annualità di bollo auto il cui pagamento scadeva in periodi precedenti al 2013).
Se, perciò, prima del 1° gennaio 2017 dovesse essere notificato un avviso di accertamento (che costituisce il primo atto che viene notificato al contribuente che non ha pagato il bollo auto), si dovrà tener conto che le annualità non prescritte saranno solo quelle il cui pagamento scadeva dopo il 1° gennaio 2013.
Il consiglio è perciò (in caso di notifica, prima del 31 dicembre 2016, di un avviso di accertamento per omesso pagamento del bollo auto) di verificare quali annualità vengano richieste in pagamento.
A) Se dovessero essere richieste in pagamento annualità che dovevano essere pagate con scadenza successiva al 1° gennaio 2013, queste annualità non saranno prescritte e dovranno essere pagate (a meno che non si disponga di un titolo per poter fruire di esenzione).
B) Invece se dovessero essere richieste in pagamento annualità che dovevano essere pagate con scadenza precedente al 1° gennaio 2013, esse saranno da considerarsi prescritte e si potrà chiederne lo sgravio inviando raccomandata a.r. all’Ente creditore (cioè all’Ente da cui proviene l’avviso di accertamento), tenendo comunque presente che in ogni caso (anche se si sarà inviata raccomandata a.r. per ottenere lo sgravio delle annualità prescritte) si hanno a disposizione sempre e soltanto sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso per proporre ricorso allo scopo di far accertare dal giudice competente la prescrizione (giudice competente è la Commissione tributaria provinciale).
Va anche tenuto in considerazione il fatto che il fermo amministrativo dell’auto (per l’omesso pagamento del bollo auto) può essere iscritto solo dopo che siano decorsi, in mancanza appunto di pagamento, sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento che è l’atto che viene notificato al contribuente dopo la notifica dell’avviso di accertamento (pertanto la notifica di un avviso di accertamento non può significare che il fermo sia imminente: esso, infatti, non potrà essere iscritto se non dopo che siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e ulteriori trenta giorni dalla notifica del preavviso di fermo).
Non va poi sottovalutato il fatto che alcune Regioni abbiano avviato, per i contribuenti che non abbiano corrisposto il bollo auto, le procedure di radiazione dal Pra del veicolo [Art 96, Cod. strada.].
Queste procedure prevedono che venga inviato al contribuente che non ha pagato il bollo per almeno tre anni consecutivi, un avviso (avviso di radiazione) per regolarizzare il pagamento degli ultimi tre anni (cioè quelli sicuramente non prescritti).
Pagando integralmente gli importi indicati nell’avviso di radiazione (e presentando comunque istanza di opposizione alla radiazione), la radiazione viene evitata.
La radiazione si può anche evitare dimostrando che una almeno delle tre annualità contestate era stata invece già pagata o dimostrando che si aveva diritto all’esenzione dal pagamento del bollo.
Infine, è assai utile sapere che la rateazione, è consigliabile che venga richiesta soltanto con riferimento a quelle annualità, incorporate nell’avviso di accertamento, che non risultino prescritte:
in tal caso, la rateazione andrà richiesta alla Regione che invia gli avvisi (la rateazione andrà richiesta con le modalità che sono solitamente descritte nello stesso avviso di accertamento);
per le annualità che risultassero invece prescritte converrà invece chiederne lo sgravio allo stesso Ente creditore (a mezzo di raccomandata a.r.) e, comunque, se alla richiesta di sgravio non seguisse risposta positiva, fare ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (il termine di sessanta giorni, infatti, non si interrompe se viene inviata richiesta di sgravio con raccomandata a.r.).
FONTE:LALEGGEPERTUTTI